Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28853 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26443-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 854/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/10/2024 R.G.N. 583/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/10/2025
CC
–
–
FATTI DI CAUSA
Con sentenza RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2024, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi 5 irrogatagli per aver interrotto una rappresentazione teatrale sulla Shoa tenutasi il 26.2.2023, giorno RAGIONE_SOCIALEa memoria, contestando, ad alta voce e davanti a tutti i partecipanti, fatti e numeri relative alle vittime RAGIONE_SOCIALEo sterminio, condotta riguardata come lesiva RAGIONE_SOCIALE‘immagine RAGIONE_SOCIALE‘istituzione scola stica e RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e del rapporto fiduciario con studenti e famiglie e , perciò, tale da integrare la violazione dei doveri di responsabilità e correttezza RAGIONE_SOCIALEa funzione docente nonché. In subordine, l’applicazione di una sanzione conservativa non implicante la decurtazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione ed. in ulteriore subordine, la mera riforma RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese del giudizio pronunziata a suo carico in primo grado.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la decisione del primo giudice del tutto immune dalle censure svolte dall’istante quanto alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta addebitata, al di là RAGIONE_SOCIALEa diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda da parte del medesimo, volta a minimizzare la rilevanza di una parte integrante e significativa RAGIONE_SOCIALEa commemorazione ed al giudizio di proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione, stante la gravità del contrasto con la funzione docente chiamata a promuovere, anzitutt o con l’esempio, il valore RAGIONE_SOCIALEa conoscenza ed il principio RAGIONE_SOCIALEa libera manifestazione del pensiero, nella fondamentale
–
–
–
–
–
ottica del reciproco rispetto e del confronto civile e tenuto conto altresì dei precedenti disciplinari RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale degli intimati il solo RAGIONE_SOCIALE si è costituito limitandosi peraltro al rilascio RAGIONE_SOCIALEa delega per la difesa nell’eventuale udienza d i discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Alla proposta di definizione del ricorso ex art. 380bis c.p.c. il ricorrente ha proposto opposizione, insistendo per la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il Collegio condivide le argomentazioni espresse in sede di proposta definizione anticipata, rispetto alla quale, peraltro, il ricorrente si è limitato a chiedere la decisione limitandosi ad esprimere il proprio dissenso, senza formulare alcuna puntuale critica ovvero osservazione.
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. imputa alla Corte territoriale di non aver adeguatamente motivato in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti a supporto RAGIONE_SOCIALEa propria lettura RAGIONE_SOCIALEa condotta addebitata e degli accadimenti a quella successivi.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 l. n. 300/1970, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa valutazione operata dalla Corte territoriale RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione tenendo conto dei precedenti disciplinari la cui rilevanza doveva ritenersi esclusa per il superamento del limite temporale del biennio che la norma invocata prevede possa essere preso in considerazione agli effetti RAGIONE_SOCIALEa recidiva.
–
–
–
Il primo motivo si rivela inammissibile innanzitutto per non essere state riportate nel ricorso le istanze istruttorie a lle quali entrambi i giudici del merito non hanno dato seguito; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento per cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto RAGIONE_SOCIALEa prova, al fine di consentire il controllo RAGIONE_SOCIALEa decisività dei fatti da provare e, quindi, RAGIONE_SOCIALEe prove stesse, che la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base RAGIONE_SOCIALEe deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. fra le tante Cass. n. 19985/2017; Cass. n. 6928/2025)
Si deve aggiungere che spetta al giudice di merito la selezione e valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove a base RAGIONE_SOCIALEa decisione, l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti , la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante e di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, ai fini di un loro riesame (cfr. Cass. n. 5412/2025 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione).
Muovendo da questa premessa questa Corte ha precisato che nel giudizio di cassazione è consentito unicamente di denunciare, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione del diritto alla prova allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del
–
–
–
mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione RAGIONE_SOCIALEa sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio RAGIONE_SOCIALEe altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (cfr. Cass. n. 30810/2023).
Nella specie, a fronte RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella quale si dà atto che il comportamento di rilevanza disciplinare, oltre ad essere nella sostanza incontestato, risultava con evidenza dalle registrazioni acquisite agli atti, il ricorso che non riporta il contenuto RAGIONE_SOCIALEe richieste istruttorie, non rispetta gli oneri sopra indicati e non indica le ragioni per le quali le prove non ammesse dovevano essere ritenute decisive in quanto idonee ad invalidare, con un giudizio di certezza e non d i mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALEe altre risultanze istruttorie valorizzate dal giudice di merito (cfr. fra le tante Cass. n. 18072/2024)
Il secondo motivo risulta manifestamente infondato per aver la Corte territoriale espresso il giudizio di proporzionalità tenendo conto di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi e non limitandosi a richiamare le precedenti sanzioni, che sono state apprezzate al solo fine di avvalorare ulteriormente la valutazione già espressa in termini di gravità sulla condotta, ritenuta in contrasto con la funzione docente e tale da pregiudicare l’immagine RAGIONE_SOCIALE‘istituzione scolastica.
La Corte territoriale non è incorsa nella denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 l. n. 300/1970 giacché da tempo questa Corte ha affermato che ‘il principio di cui all’art. 7, ultimo comma, l. n. 300/1970, secondo il quale non può tenersi conto, ad alcun
–
effetto, RAGIONE_SOCIALEe sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati e, collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative RAGIONE_SOCIALEa significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa complessiva gravità, sotto il profilo psicologico RAGIONE_SOCIALEe inadempienze del lavoratore e RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità, o meno, del correlativo provvedimento sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore.’ (Cfr. Cass. n. 14453/2017 e negli stessi termini fra le tante Cass. n. 8803/2020); si tratta di principio che, seppure affermato in relazione alla sanzione espulsiva, può essere esteso anche a quella conservativa che, come la prima, deve essere graduata in relazione alla gravità del fatto nelle sue componenti oggettive e soggettive.
Il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese per non aver il RAGIONE_SOCIALE, pur intimato, svolto alcuna concreta attività difensiva, limitandosi a depositare un mero atto di costituzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione all’udienza pubblica .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende di euro 800,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025
La Presidente
(NOME COGNOME)