Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 4416 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 4416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18401/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI GENOVA, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE DI GENOVA, PROCURA GENERALE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
-intimati-
avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 135/2023 depositata il 05/07/2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME.
Udito il PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE dr. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. -Il 3 aprile 2014 il RAGIONE_SOCIALE irrogò all’AVV_NOTAIO la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa cancellazione dall’albo, in relazione a plurimi illeciti, quali la violazione del dovere di correttezza e lealtà ex artt. 6-22 cod. deont. e del dovere di probità ex art. 5 cod. deont., l’uso di espressioni sconvenienti od offensive e calunniose, in violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 20-22 cod. deont., la violazione dei doveri nei rapporti con i praticanti di cui all’art. 26, comma 3, cod. deont., la violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei rapporti con gli arbitri, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 cod. deont., tutti ricondotti ad un complesso contenzioso giudiziale del medesimo avvocato con un Condominio.
Il RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 31 dicembre 2016, n. 396, accolse il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, ritenendolo tempestivo e reputando decorso il termine di prescrizione.
Il ricorso innanzi alle Sezioni unite del C.O.A. è stato accolto dalla sentenza del 9 agosto 2018, n. 20685, che ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382 c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito, ritenendo che il ricorso innanzi al RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
-Come riferisce la sentenza impugnata, in seguito l’AVV_NOTAIO propose le istanze di rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione e di reiscrizione, che il RAGIONE_SOCIALE respinse nella seduta del 2 marzo 2021 ed il RAGIONE_SOCIALE con comunicazione 8 settembre 2022 ne informò l’istante, che propose ricorso al RAGIONE_SOCIALE avverso la detta comunicazione.
Con la sentenza impugnata, il RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il ricorso, essendo la sanzione a suo tempo comminata divenuta ormai definitiva dal deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 20685 del 2018 ed essendo stato il ricorso proposto avverso atti meramente amministrativi, adottati dagli organi territoriali, una volta definitivamente concluso l’ iter del procedimento giurisdizionale e consumato ogni potere disciplinare RAGIONE_SOCIALE stessi.
-Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, affidato ad un motivo.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-L’unico motivo deduce la violazione o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 36, comma 1, 50, 53 e 65, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 10, u.c., e 35 Regolamento C.N.F. n. 2/2014, artt. 6 e 7 Cedu e dei principi sulla retroattività RAGIONE_SOCIALEa norma più favorevole, sulla determinatezza RAGIONE_SOCIALE‘illecito e RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, sulla loro proporzionalità, sulla gravità del fatto e di legalità RAGIONE_SOCIALEa pena anche in fase esecutiva.
Sostiene che la lex mitior è invocabile in ogni tempo, anche dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare e con riguardo al procedimento esecutivo RAGIONE_SOCIALEa sanzione, essendo l’organo deputato alla fase esecutiva chiamato a rideterminarla alla luce RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, essendo le sanzioni amministrative,
tanto più quelle disciplinari, assoggettate ai medesimi principî unionali che regolano la materia penale, ogni volta che soddisfino uno dei c.d. criteri Engel, siano cioè sanzioni ‘gravi’, abbiano rilevanti ripercussioni complessive sugli interessi del condannato ed abbiano applicabilità generalizzata a scopo prevalentemente repressivo.
Ne deriva che non ha rilievo la natura formalmente ‘amministrativa’ di tale sanzione e del procedimento, al fine di escludere l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa lex mitior . Del resto, al processo disciplinare ex art. 10 del Regolamento n. 2/2014 « si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili ».
Secondo il ricorrente, il procedimento disciplinare e le relative sanzioni hanno natura amministrativa e la fase RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione spetta al C.O.A. e al C.D.D. ex art. 35 del Regolamento C.N.F.: la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa non può che avere, a sua volta, natura amministrativa e l’organo competente alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione può essere non giudiziario. Non sarebbe vero infatti che, in ipotesi di sanzione amministrativa, la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena sia di esclusiva competenza RAGIONE_SOCIALE organi giudiziari; mentre la fase esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare, dall’art. 35 rimessa al C.O.A., non ha natura ‘istantanea’ e non si conclude mai, almeno sino a quando la sanzione non abbia irreversibilmente prodotto tutti i suoi effetti materiali, trattandosi non di rimettere in discussione gli accertamenti di merito effettuati durante il procedimento disciplinare, ma solo di adeguare, in sede esecutiva, la sanzione a quanto previsto dalla sopravvenuta lex mitior .
Né rileva che gli atti impugnabili di fronte al RAGIONE_SOCIALE siano un numerus clausus , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 1, l. n. 247 del 2012, perché la disposizione contempla anche la competenza « in materia
di albi » e per avere Cass. S.U. n. 22358 del 2017, in via di interpretazione conforme RAGIONE_SOCIALE‘art. 60, comma 7, l. n. 247/2012, espressamente esteso il novero includendovi gli atti emanati dal C.O.A. in materia di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione cautelare dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione: e ad una simile interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe pervenirsi anche con riguardo agli atti del C.O.A. e del C.D.D., positivi o negativi, in materia di rideterminazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni disciplinari.
In caso contrario, argomenta il ricorrente, non si sa chi potrebbe avere competenza per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare: invero, la sentenza impugnata afferma che la competenza spetta agli ‘organi RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione’, quindi allo stesso C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., senza individuare in quale fase procedimentale e con quali modalità l’esercizio di tale competenza dovrebbe essere sollecitato. Secondo il ricorrente, è allora ammissibile un ricorso allo stesso C.RAGIONE_SOCIALE, in via ‘diretta’, per chiedere la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, ed avendo egli richiesto nelle conclusioni di « rideterminare la sanzione applicabile, sostituendo la cancellazione con la censura, ovvero in subordine rimettendo gli atti al CDD », la sentenza impugnata è affetta anche dal vizio di omessa pronuncia.
2. -Il ricorso è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , comma 1, n. 1, c.p.c.
2.1. -La sentenza impugnata si è, infatti, conformata al condivisibile principio, già enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui le funzioni esercitate in materia disciplinare dai RAGIONE_SOCIALE, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass., sez. un., 18 novembre 2015, n. 23540; Cass., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28339), sicché essi non hanno il potere di conoscere RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni irrogate nei confronti RAGIONE_SOCIALE iscritti ; né,
in contrario, può invocarsi l’art. 35 del regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, recante ‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa decisione disciplinare’ , il quale attiene, per quanto qui rileva, agli aspetti meramente amministrativi RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione (Cass., sez. un., 24 luglio 2018, n. 19652).
La sentenza impugnata ha dato atto che si era ormai conclusa anche la fase esecutiva del provvedimento disciplinare, divenuto definitivo, in quanto il RAGIONE_SOCIALE con atto del 27 aprile 2022 aveva dato esecuzione alla sanzione RAGIONE_SOCIALEa cancellazione, onde si tratta di procedimento disciplinare ormai concluso da tempo.
Dunque, la fase dinanzi al RAGIONE_SOCIALE è da qualificarsi come meramente amministrativa.
Va, al riguardo, pure rilevato che il nuovo Codice deontologico disciplina altresì l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riapertura del procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo (art. 36), a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario (comma 2), con provvedimenti di competenza del C.O.A. che ha emesso la decisione (comma 3).
2.2. -Il ragionamento esposto dal ricorrente sulla legalità RAGIONE_SOCIALEa pena, secondo cui occorrerebbe sempre un controllo in executivis , non tiene conto inoltre che , a norma RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 65, comma 5, del nuovo codice deontologico, le disposizioni in esso previste « si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato ».
Quindi, nella specie, sarebbe stato comunque considerato il nuovo sistema sanzionatorio, qualora fosse stato tempestivo il ricorso a suo tempo proposto innanzi al RAGIONE_SOCIALE: ma così non è, come definitivamente sancito dalle Sezioni unite n. 20685 del 2018, onde tale sistema non è stato considerato solo perché il ricorso era tardivo.
Difetta, pertanto, già l’elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘assunto concernente l’esistenza di una legge sopravvenuta più mite.
Non soltanto la cancellazione si può continuare a irrogare nella disciplina transitoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 65 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, come ora esposto, ma essa può essere anche più favorevole, in concreto, rispetto alla sospensione prevista nel nuovo regime.
Come già affermato dalle Sezioni unite, atteso il criterio del favor rei sancito dall’art. 65, u.c., l. n. 247 del 2012, nella comparazione tra la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione forense, prevista dalla nuova normativa, e quella RAGIONE_SOCIALE‘abrogata cancellazione dall’albo, non contemplata dal codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, al fine di qualificare quale sia la norma ‘più favorevole’ occorre sempre operare una valutazione ‘in concreto’ (Cass., sez. un., 10 giugno 2021, n. 16296). E certamente la cancellazione dall’albo è stata concepita dal legislatore come sanzione meno grave RAGIONE_SOCIALEa radiazione (Cass., sez. un., 19 maggio 2014, n. 10921; Cass., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22785; Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11653), traendosi ciò dalla stessa formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ed, in particolare, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa possibilità, prevista dal regime previgente, di reiscrizione senza neppure attendere il tempo minimo di cinque anni (cfr. Cass., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22785).
Viene meno, dunque, lo stesso presupposto RAGIONE_SOCIALEa lex mitior sopravvenuta, posto dal ricorrente a base RAGIONE_SOCIALE‘intera sua argomentazione.
-Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Non vi è luogo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio