Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28324 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 28324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 10234 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2024, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore
PROCURATORE GENERALE RAGIONE_SOCIALEA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-intimati- per la cassazione della sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 129/2024, pubblicata in data 8 aprile 2024;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto sia dell’istanza di sospensione della decisione impugnata che del ricorso, come da requisitoria scritta in atti;
l’AVV_NOTAIO COGNOME, per il ricorrente.
Fatti di causa
AVV_NOTAIO è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere dei fatti di cui al seguente capo di incolpazione:
« per avere -con le condotte di tempo e di luogo descritte nei capi di imputazione formulati nel decreto del GUP di Roma del 17.05.2019 (NUMERO_DOCUMENTO) che disponeva il giudizio immediato per l’udienza del 17.07.2019 (da intendersi qui riportati e trascr itti in quanto già noti all’incolpato stante la pendenza del procedimento penale) in concorso altri soggetti, assunto un contegno non conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale gravemente lesivo dell’affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l’onore, il prestigio, l’immagine e le funzioni dell’intero RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 3/2°c. L.247/12 nonché degli artt. 2/1°c – 4/2°c -/5°°c NCDF). Fatti commessi in Roma in data anteriore e prossima al 18.4.2018 e successivamente ».
Il procedimento disciplinare ha avuto origine dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, degli atti del procedimento penale a carico del ricorrente, nel quale egli era imputato: « 1. Del reato p. e p. dagli artt. 110, 319, 319 ter e 321 e 61 n. 2 c.p. perché, in concorso con NOME COGNOME e COGNOME NOME quali istigatori, e NOME COGNOME, quale testimone e quindi pubblico ufficiale (per i quali si procede separatamente), agendo il COGNOME quale
ideatore e determinatore dei primi tre, induceva NOME COGNOME, madre di NOME e moglie di NOME, a rendere falsa testimonianza nella causa civile pendente davanti al tribunale di Roma tra il COGNOME o la ex coniuge COGNOME NOME, alla udienza del 18/4/2018 (condotta meglio descritta al capo di imputazione per falsa testimonianza che segue) per favorire il COGNOME e danneggiare la COGNOME, in cambio della promessa di denaro, che veniva poi corrisposto dal COGNOME sotto forma di elargizioni in denaro -con cadenza mensile e di importo di circa euro 1.000 al mese -alla figlia di NOME COGNOME, NOME COGNOME. Con l ‘ aggravante del reato commesso per eseguire quello di falsa testimonianza di cui al capo d ‘ imputazione che segue. In Roma in data anteriore e prossima al 18/4/2018 e successivamente. 2. Del reato p. e p. dagli artt. 110, 372 c.p., perché, nelle circostanze di azione tempo e luogo di cui al capo d ‘ imputazione per corruzione in atti giudiziari che precede, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (per i quali si procede separatamente), agendo NOME COGNOME quale determinatore della falsa testimonianza della NOME COGNOME ed intervenendo sui correi per convincere NOME COGNOME a rendere la falsa testimonianza, con NOME COGNOME e NOME COGNOME quali istigatori, e con NOME COGNOME quale teste citato nella causa civile pendente davanti al Tribunale di Roma tra COGNOME e la ex coniuge NOME COGNOME (causa n. 18420/2015), induceva questa ad affermare il falso e a negare il vero all’udienza del 18/4/2018 davanti al giudice civile, in particolare dichiarando falsamente che: ‘ non conosceva NOME COGNOME e COGNOME NOME, non conosceva COGNOME NOME (suo figlio), non conosceva la società Nazucao, negando che la sua società RAGIONE_SOCIALE avesse rapporti con la Nazucao, e di sapere che avevano la stessa sede in INDIRIZZO. In Roma il 18/4/2018 ».
Nel corso del procedimento penale, all’AVV_NOTAIO COGNOME è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere e, all’esito del processo di primo grado -svolto con il rito abbreviato -egli è stato condannato « alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare; con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dalla professione di AVV_NOTAIO per la durata di anni quattro mesi sei; confisca della somma di denaro pari ad € 1.000,00 ovvero, ove non possibile, dei beni di cui il COGNOME ha la disponibilità fino al valore corrispondente. Trasmissione di copia della sentenza al COA per quanto di competenza’ (sentenza n. 1482/2019 emessa in data 16 luglio 2019 dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma) ».
In sede disciplinare, il RAGIONE_SOCIALE di Disciplina distrettuale di Roma gli ha irrogato, per tali fatti, la sanzione della sospensione per cinque anni dall’esercizio della professione .
Il RAGIONE_SOCIALE ha confermato la suddetta decisione.
Ricorre il COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE dell’ordine intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazione degli artt. 22 comma 2 lettera d) e 23 comma 7 del C.D.F. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. con conseguente erronea applicazione della sanzione irrogata ovvero sospensione per cinque anni dall’esercizio della professione RAGIONE_SOCIALE ». Il motivo di ricorso contiene tre distinte censure.
Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che sarebbe « erroneo l’assunto del RAGIONE_SOCIALE secondo cui il quarto motivo d’appello dovesse considerarsi irricevibile per non aver il ricorrente nelle
proprie conclusioni formulato domanda di riduzione della sanzione ».
Afferma, inoltre, che gli sarebbe stata irrogata una sanzione non prevista dall’ordinamento e, precisamente, la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per cinque anni: ciò in quanto, per la violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 23, il C.D.F. prevede la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre ann i e, a suo avviso, « … il precedente articolo 22 pur contemplando la possibilità di un aumento della sanzione, non contempla l’ipotesi che la sospensione possa avere una durata di anni 5 ».
Infine, sostiene che la predetta sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di cinque anni sarebbe, comunque, eccessiva.
1.1 La prima censura è inammissibile, per difetto di interesse.
È sufficiente osservare, in proposito, che, in realtà, il RAGIONE_SOCIALE, pur premettendo che nelle conclusioni rassegnate dall’incolpato non era ravvisabile una espressa richiesta di riduzione della sanzione irrogata, ha comunque esaminato nel merito il motivo della sua impugnazione con il quale egli aveva lamentato « la eccessività della sanzione applicata », rigettandolo.
1.2 Con riguardo alla seconda censura, si premette che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera d), del C RAGIONE_SOCIALE, « Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: … … d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni ».
Diversamente da quanto assume il ricorrente, e come d’altra parte correttamente osservato dal RAGIONE_SOCIALE nella decisione impugnata, deve ritenersi che la possibilità di un aumento della prevista sanzione della sospensione dell’attività professionale ‘ da uno a tre anni ‘, nel massimo, ‘ fino alla radiazione ‘, implic hi senza alcun dubbio la possibilità di graduare
detto aumento in funzione della gravità della fattispecie e, pertanto, certamente consenta, tra l’altro, un aumento della durata di detta sanzione fino a cinque anni (cioè, quanto meno, fino alla durata massima della sanzione della sospensione temporanea prevista espressamente dalla lettera c) del richiamato art. 22), come avvenuto nel caso concreto, laddove non sussistano i presupposti per giungere ad irrogare quella della radiazione.
La prospettazione del ricorrente, oltre a non trovare alcun sostegno nella lettera delle disposizioni richiamate (ed essere addirittura pregiudizievole per i suoi stessi interessi), risulterebbe, del tutto illogica, inaccettabile e confliggente con il principio di proporzionalità sotteso al sistema delle sanzioni, comportando quale unica forma di aumento, l’applicazione della radiazione , senza alcuna possibilità di graduazione della sanzione stessa. La censura in esame è, pertanto, infondata.
1.3 La terza censura è anch’essa inammissibile.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, rispetto al quale il ricorso non offre elementi di confutazione specifica, « in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità » (cfr. Cass., Sez. U, sentenza n. 1609 del 24/01/2020, Rv. 656708 -02), in quanto, « salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza » (cfr. Cass., Sez. U sentenza n. 20344 del 31/07/2018, Rv. 650268 -01; Sez. U, sentenza n. 24647 del 02/12/2016, Rv. 641769 -01; identici principi sono,
del resto, affermati con riguardo alla analoga fattispecie della determinazione della sanzione nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati: Cass., Sez. U, sentenza n. 8615 del 08/04/2009, Rv. 607489 -01; Sez. U, sentenza n. 23671 del 09/11/2009, Rv. 609568 -01; Sez. U, sentenza n. 26825 del 21/12/2009, Rv. 610802 -01; Sez. U, sentenza n. 33001 del 10/11/2021, Rv. 662941 – 02).
Alla luce della precedente illustrazione della vicenda, la sanzione nella specie irrogata, non può ritenersi irragionevole e l’individuazione della sua misura concreta risulta, inoltre, sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico; in quanto tale non è censurabile nella presente sede.
Il ricorso è rigettato, con conseguente assorbimento della connessa istanza cautelare di sospensione.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ ente intimato svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili