Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 24285 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 24285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 23019/2023 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI ;
– intimato – avverso la sentenza n. 157/2023 del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/07/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del
09/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Procuratore generale , in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. ─ L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME è stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver «esercitato la propria attività professionale venendo meno ai doveri di probità, lealtà, correttezza e non rifiutandosi di prestare la propria attività nonostante la conoscenza RAGIONE_SOCIALEe operazioni illecite, usando mandati falsi e suggerendo l’adozione di comportamenti illeciti e fraudolenti e documenti che sapeva essere falsi e intrattenendo rapporti anche con i testi che sapeva essere falsi»: questo il capo di incolpazione. Il procedimento è seguito a informativa RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ex art. 51, comma 3, l. n. 247/2012 essendo stata disposta nei confronti del nominato professionista la misura cautelare RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari; allo stesso COGNOME e ad altri iscritti all’albo era stato contestato, in sede penale, di aver «promosso, costituito ed organizzato una RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE finalizzata alla commissione di truffe in danno RAGIONE_SOCIALEe compagnie di assicurazione»: al citato professionista era stato specificamente addebitato «di avere apportato il proprio contributo alle finalità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in qualità di AVV_NOTAIO, con il ruolo di patrocinatore nelle controversie giudiziarie relative ai falsi sinistri ideati e realizzati dalla RAGIONE_SOCIALE, in particolare contribuendo a ideare la strategia giudiziale e stragiudiziale da seguire con i relativi mezzi istruttori da utilizzare nella definizione RAGIONE_SOCIALEe controversie».
Il locale RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina, acquisiti gli atti del procedimento penale -ivi compresa la sentenza con la quale la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE aveva applicato all’imputato la pena di due anni di reclusione con concessione del beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale
-, ha irrogato all’AVV_NOTAIO COGNOME la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione RAGIONE_SOCIALE per la durata di anni cinque.
Avverso la pronuncia è stata proposta impugnazione avanti al RAGIONE_SOCIALE. Questo ha respinto il gravame con sentenza del 25 luglio 2013.
AVV_NOTAIO ricorre ora per cassazione con quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56, comma 1, l. n. 247 del 2012. La censura investe la decisione impugnata nella parte in cui si è occupata RAGIONE_SOCIALE‘eccepita prescrizione. Si assume che in base ai documenti del procedimento gli illeciti deontologici commessi erano collegati ad eventi storici risalenti all’anno 2015, onde l’azione disciplinare non poteva non considerarsi prescritta. Si assume che la sentenza, nel valorizzare il dato RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di illeciti disciplinari posti in essere nell’arco temporale compreso tra gli anni 2015 e 2017, risulterebbe essere priva di motivazione.
Il motivo è infondato.
Il RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale, anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto: data che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione RAGIONE_SOCIALEa permanenza. Lo stesso CNF ha poi osservato che la documentazione RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento consentiva di ancorare la cessazione RAGIONE_SOCIALEe condotte illecite all’anno 2017 , come indicato nel capo di incolpazione del
RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina.
In punto di diritto, la pronuncia impugnata è conforme, per quanto qui rileva, al principio enunciato da Cass. Sez. U. 29 maggio 2023 n. 14957: decisione, quest ‘ultima , che con riguardo al tema RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione nel caso di condotta illecita protratta nel tempo si pone in continuità con una giurisprudenza ampliamente consolidata (cfr. infatti, già con riferimento al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 r.d.l. n. 1578/1933: Cass. Sez. U. 26 novembre 2008, n. 28159; Cass. Sez. U. 1 ottobre 2003, n. 14620).
Come accennato, il ricorrente solleva una questione motivazionale: questione non indicata nella rubrica del motivo, ma univocamente veicolata dal contenuto del mezzo di censura. La doglianza è tuttavia inammissibile, siccome fondata sull ‘asserita insussistente documentazione, nel materiale di causa, di illeciti risalenti ad anni successivi al 2015.
Si osserva, in proposito, che il ricorso alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6, l. n. 247/2012); il vizio di motivazione è quindi ammesso nei limiti di cui all’art. 111 Cost. (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20344, con riguardo alla identica previsione contenuta nell’art. 56, terzo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933): vale a dire negli stessi termini entro cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione il vizio motivazione. La relativa censura, come è noto, può riguardare solo « l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali » (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Ciò significa che, come ebbero già a rilevare queste Sezioni Unite
allorquando si occuparono dei limiti del sindacato di legittimità nel caso in cui fosse stato proposto ricorso ex art. 111 Cost. avverso la pronuncia di merito, « il vizio logico RAGIONE_SOCIALEa motivazione, la lacuna o l’aporia che si assumono inficiarla sino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, devono essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa »: sicché, « n coerenza con la natura di tale controllo, da svolgere tendenzialmente ab intrinseco , il vizio afferente alla motivazione, sotto i profili RAGIONE_SOCIALEa inesistenza, RAGIONE_SOCIALEa manifesta e irriducibile contraddittorietà o RAGIONE_SOCIALEa mera apparenza, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, sì da comportare la nullità di esso; mentre al compito assegnato alla Corte di cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica RAGIONE_SOCIALEa sufficienza e RAGIONE_SOCIALEa razionalità RAGIONE_SOCIALEa motivazione sulle quaestiones facti , la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito » (Cass. Sez. U. 16 maggio 1992, n. 5888, in motivazione, pure richiamate dalle citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).
In questa sede, pertanto, il ricorrente non può pretendere una revisione RAGIONE_SOCIALE‘ accertamento di fatto, condotto dal CNF sulla scorta dei documenti di causa, quanto al perdurare, fino a una certa data, RAGIONE_SOCIALEa propria condotta illecita.
2. – Il secondo mezzo oppone la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, lett. e) e lett. n), l. n. 247/2012, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 r.d. n. 37 del 1934 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost.. La censura investe il tema RAGIONE_SOCIALEa applicabilità al procedimento disciplinare RAGIONE_SOCIALE‘ accompagnamento coattivo: il ricorrente rileva che tale istituto, contemplato dall’art. 132 c.p. p., è operante nel procedimento innanzi al consiglio distrettuale di disciplina RAGIONE_SOCIALE in base al rinvio generale contenuto nell’art. 59 l. n. 247 del 2012. Viene contestato, inoltre, che il RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina potesse esimersi
dall’escutere testimoni la cui audizi one era stata ritenuta rilevante, in assenza di alcuna «modifica documentale RAGIONE_SOCIALEa situazione iniziale tale da giustificare la non assunzione RAGIONE_SOCIALEa testimonianza del teste ammesso».
La censura non ha fondamento
A fronte del motivo di impugnazione vertente sul mancato accompagnamento coattivo del testimone da escutersi, il quale non si era presentato all’udienza all’uopo fissata, il RAGIONE_SOCIALE ha osservato che, per un verso, il potere di disporre il detto accompagnamento è attribuito all’autorità giudiziaria, mentre il procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina ha natura amministrativa, e, per altro verso, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa deontologia ha un ampio potere discrezionale nel valutare l’ammissibilità, la rilevanza e la conferenza RAGIONE_SOCIALEe prove dedotte: sicché – ha spiegato il CNF la mancata audizione di testi o la revoca del provvedimento di ammissione non potrebbe comportare la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione quando il consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze del tutto irrilevanti, essendo già in possesso di sufficienti elementi di giudizio.
Tali rilievi meritano condivisione.
Sotto un primo riflesso, occorre osservare che il procedimento davanti al consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali consigli RAGIONE_SOCIALE‘ordine, svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale (Cass. Sez. U. 6 luglio 2021, n. 19030). Ora, l’art. 59, lett. n), l. n. 247 del 2012 opera il richiamo alle norme del codice di procedura penale « se compatibili »: e la clausola di compatibilità porta ad escludere che l’organo di disciplina , stante la sua natura amministrativa, goda di quelle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute all’autorità giurisdizionali per fini di giustizia , come appunto quella di disporre l’accompagnamento coa ttivo
dei testimoni non comparsi (art. 131 c.p.p. e art. 68, comma 3, c.p.c.).
Sotto un secondo riflesso vale, per i consigli di disciplina, quanto le Sezioni Unite hanno ritenuto con riguardo ai consigli RAGIONE_SOCIALE ordini: va cioè confermato, riguardo ad essi, il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritengano superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2015, n. 21948).
3. – Col terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 9, 23, commi 1, 2, 5 e 6, 37, comma 1, 50, commi 1, 2 e 3 del codice deontologico RAGIONE_SOCIALE, oltre che l’ omessa ed illogica motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che il RAGIONE_SOCIALE abbia mancato di considerare la documentazione dei conferimenti RAGIONE_SOCIALE incarichi operati dai propri assistiti: evenienza, questa, che smentirebbe l’a ccertamento circa l’assunzione , da parte RAGIONE_SOCIALE‘incolpato , di plurimi mandati professionali verso cui l’assistito non aveva manifestato alcun consenso. Si osserva, altresì, che la contestazione contenuta nel capo di incolpazione riguardava il conferimento di due soli incarichi, che il problema del consenso RAGIONE_SOCIALEa parte assistita sarebbe stato superato dal rilascio, da parte di questa, RAGIONE_SOCIALEa procura ad litem e che la sentenza impugnata avrebbe mancato di indicare gli elementi da cui si sarebbe ricavato che la condotta posta in essere da esso istante era finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite. Si deplora pure che il RAGIONE_SOCIALE abbia mancato di menzionare le fonti del convincimento dallo stesso espresso nella sentenza impugnata.
Il motivo va disatteso.
Esso si dirige al «cuore» RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di cui ha dato conto il RAGIONE_SOCIALE. Tale accertamento ha avuto precisamente
ad oggetto: l’accettazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, di molteplici incarichi professionali conferiti da un soggetto terzo (denominato RAGIONE_SOCIALE), senza il consenso RAGIONE_SOCIALEa parte assistita; il mancato rifiuto RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorrente di prestare la propria attività pur nella consapevolezza che essa era finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite ; l’induzione e la partecipazione al compimento di atti contra legem o fraudolenti, patrocinando richieste e azioni dirette a conseguire il risarcimento di danni derivanti da sinistri stradali «mai verificatisi e costruiti ‘ a tavolino ‘»; l’utilizzo, nell’attività professionale RAGIONE_SOCIALEo stesso istante, di atti di cui egli conosceva la falsità e di falsi testimoni, alcuni dei quali «indottrinati prima RAGIONE_SOCIALEa deposizione».
Come è evidente, le doglianze sollevate mirano, in realtà, a una revisione del giudizio di fatto, inammissibile in questa sede. Occorre rammentare, al riguardo che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). D’al tra parte, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, di indicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma, altresì, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi de mandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALEa sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n.
18998): ebbene, il motivo non risulta affatto articolato secondo tale criterio. Mette conto infine di richiamare quanto sopra osservato, in via generale, sui limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, rilevandosi, in particolare, che il limite del «minimo costituzionale» RAGIONE_SOCIALEa motivazione è stato, per quanto qui rileva, concretamente rispettato col rinvio operato dalla sentenza impugnata alle risultanze probatorie che il RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina di RAGIONE_SOCIALE aveva posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa prima decisione.
4. – Il quarto mezzo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 19, 21 e 71 del codice deontologico RAGIONE_SOCIALE, oltre che per omessa ed illogica motivazione. Il motivo investe il profilo relativo all’entità RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata e, segnatamente, il passaggio RAGIONE_SOCIALEa decisione in cui è stato rimarcato che «è obbligo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO mantenere nei confronti RAGIONE_SOCIALEe istituzioni forensi comportamenti ispirati a correttezza e lealtà e collaborare per l’attuazione RAGIONE_SOCIALEe finalità RAGIONE_SOCIALEe stesse istituzioni». Il ricorrente oppone di aver avuto un «atteggiamento collaborativo con le istituzioni forensi mediante la produzione di elementi istruttori e la richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni, anche con esplicazioni contrarie al proprio interesse».
Chi impugna fa questione RAGIONE_SOCIALEa correttezza del proprio comportamento in sede disciplinare, evocando norme che si mostrano non conferenti ai fini che qui interessano. Non è infatti appropriato il richiamo al l’art. 19 del codice deontologico, che si limita a imporre all’AVV_NOTAIO l’obbligo di mantenere nei confronti dei colleghi e RAGIONE_SOCIALEe istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà; non lo è il riferimento, a pag. 20 del ricorso, al terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, che indica i criteri cui si deve conformare l’organo disciplinare nel determinare la sanzione; non lo è nemmeno il rinvio, sempre a pag. 20 RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, all ‘art. 71, comma 3 , del medesimo testo normativo, il quale regola il valore che, nell’ambito del
procedimento disciplinare, o RAGIONE_SOCIALEa fase ad esso preliminare, deve attribuirsi alla mancata sollecita risposta agli addebiti e alla mancata presentazione di osservazioni e difese.
Né la decisione impugnata si espone a censura sul versante motivazionale. S econdo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine la sospensione applicata dal RAGIONE_SOCIALE distrettuale di disciplina deve essere ritenuta «sanzione proporzionata ed adeguata alle violazioni di cui l’iscritto si era reso responsabile a fronte RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEe condotte RAGIONE_SOCIALEa loro pluralità; RAGIONE_SOCIALEa reiterazione del tempo; del loro rientrare nel novero RAGIONE_SOCIALE illeciti penali, RAGIONE_SOCIALEe modalità e del contesto delinquenziale in cui sono avvenute; RAGIONE_SOCIALEa compromissione RAGIONE_SOCIALE‘immagine RAGIONE_SOCIALE‘avvocatura e RAGIONE_SOCIALEa perdita di credibilità e prestigio RAGIONE_SOCIALEa categoria conseguite alla vicenda giudiziaria che ha generato misure cautelari personali ed è giunta ad una condanna penale definitiva a due anni di reclusione; RAGIONE_SOCIALEa lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento RAGIONE_SOCIALEa figura RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO quale professionista leale e corretto». Va osservato, al riguardo, che, al di fuori dall’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sua gravità ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20344, cit.): e, per certo, l’esposto svolgimento argomentativo non prospetta alcun vizio logico.
Nemmeno il quarto motivo merita dunque accoglimento.
5. – In conclusione, il ricorso è respinto.
6. – Nulla è da statuire in punto di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012,
Sez. U -RG 23019/2023 udienza pubblica 9.7.2024
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite