Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 26368 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 26368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 7566/24 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE ;
– intimato – avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 26 febbraio 2024 n. 35; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Oggetto:
disciplinare avvocati.
L’avvocato NOME COGNOME nel 2010 fu rinviato a giudizio con l’imputazione di furto, falso, truffa, associazione per delinquere, bancarotta. Gli fu contestato, per i soli fini che qui rilevano:
-) di avere svolto l’attività di amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEa società ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
-) di avere, in tale veste, allorché la RAGIONE_SOCIALE si trovava in stato di dissesto, distratto prima del fallimento tutti i beni RAGIONE_SOCIALEa suddetta società a favore RAGIONE_SOCIALEa società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, pure da lui amministrata di fatto;
-) di avere sottratto ed occultato le scritture contabili RAGIONE_SOCIALEa società ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
-) di avere omesso, nella veste di amministratore di fatto, di instare per la dichiarazione di fallimento;
-) di avere sottratto alla suddetta società la somma di euro 52.500. Per questi fatti fu condannato in grado di appello.
Pendente il processo penale, il competente RAGIONE_SOCIALE -su segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -avviò il procedimento disciplinare, contestando a NOME COGNOME la violazione:
del dovere di probità, di lealtà e di correttezza di cui all’art 5 del Codice Deontologico previgente;
del dovere di fedeltà di cui all’art 7 del Codice Deontologico previgente;
del dovere di evitare incompatibilità di cui all’art. 16 del Codice Deontologico previgente;
del dovere di autonomia di cui all’art 36 del Codice Deontologico previgente;
di avere agito in conflitto d’interessi con la parte assistita in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art 37 del Codice Deontologico previgente;
di essersi appropriato di denaro in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art 14 del Codice Deontologico primo comma del Codice Deontologico previgente.
Con decisione 8.5.2020 n. 18 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Roma inflisse all’incolpato la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione per due anni e mezzo.
La sentenza fu appellata dall’incolpato.
Con sentenza 26.2.2024 n. 35 il RAGIONE_SOCIALE ritenne insufficiente la prova che l’incolpato avesse commesso i reati di truffa, furto e circonvenzione di incapace. Ritenne invece dimostrata la commissione dei reati di bancarotta e appropriazione indebita, e ridusse la sanzione ad un anno ed undici mesi di sospensione.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME
COGNOME con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il RAGIONE_SOCIALE non abbia dichiarato prescritto l’illecito.
1.1. Il motivo è infondato.
Va premesso che, sebbene la sentenza esordisca affermando che la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ‘ non ha formato oggetto di impugnazione ‘, da parte RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, essa è prospettabile in questa sede, in quanto rilevabile d’ufficio ( ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 595 del 16/11/2011, Rv. 252666 0; Sez. 6 – , Sentenza n. 598 del 10/11/2023, Rv. 285884 – 0).
1.2. Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato.
Infatti il termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, quando essa si fondi su fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale, decorre dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale. Nel caso di specie dunque l’ exordium praescriptionis non poté essere anteriore al 2015 (cfr. sentenza di primo grado, p. 13) ; l’azione disciplinare iniziò nel 2014 e il procedimento fu sospeso dal 28/04/2017 al 28/04/2018, come riferisce lo stesso ricorrente, Evidente, dunque, è l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione.
Col secondo motivo il ricorrente deduce la (alquanto singolare) tesi secondo cui, avendo egli commesso i reati per i quali fu sanzionato disciplinarmente come amministratore di fatto d’una società commerciale, e non nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato, ‘ mancava il presupposto’ stesso per l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione.
2.1. Il motivo è temerario. L’art. 9 del Codice Deontologico impone infatti all’avvocato di comportarsi con dignità e decoro anche al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale.
Il terzo motivo censura la commisurazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, ed è manifestamente inammissibile sia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 4 c.p.c.; sia perché censura un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede.
L’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutorietà RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata resta assorbita dalla decisione, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale non c’è più un autonomo interesse al suo esame ( ex multis, Sez. U, Sentenza n. 19367 del 18.7.2019).
Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa RAGIONE_SOCIALEe parti intimate.
5.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili RAGIONE_SOCIALEa