Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1472 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1472 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32952/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE, legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente principale ed opposta- contro
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME e all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente ed opponente-
avverso
la sentenza della Comm. trib. reg. della Puglia-sez. dist. di Lecce n. 1018/2018, depositata il 26/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal co:
NOME COGNOME.
ingiunzione
Ud.09/01/2026 CC
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME COGNOME era dipendente del Comune di San Donaci, in agro brindisino, dov’era anche vicepresidente e poi presidente ed amministratore unico della società cooperativa RAGIONE_SOCIALE. Con ordinanza ingiunzione adottata dall’Ufficio controlli della direzione provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Brindisi, notificata il 17 giugno 2009, era irrogata sanzione di €.155.024,00 in solido alla cooperativa ed al sig. COGNOME per aver la prima conferito al secondo due incarichi retribuiti, senza previa autorizzazione del civico ente -datore di lavoro, in spregio quindi dell’art. 53, commi 9 e 11, d.lgs. n. 165/01, il testo unico del pubblico impiego contrattualizzato.
Il provvedimento sanzionatorio era avversato avanti la Commissione tributaria provinciale di Brindisi, che lo annullava ritenendo del tutto evidente aver il contribuente richiesto per tempo le predette autorizzazioni.
Impugnava l’Ufficio, sollevando, tra l’altro, eccezione di giurisdizione che veniva ritenuta inammissibile dal collegio d’appello per non essere stata oggetto di eccezione fin dal primo grado, oltre che per essere l’atto riferibile all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrat e.
Avverso questa sentenza salentina ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, per il tramite dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, agitando quattro motivi (erroneamente numerati 3), cui replica la parte privata con tempestivo controricorso.
Nelle more del giudizio di legittimità, la parte privata proponeva definizione agevolata della controversia ai sensi della l. n. 197/2022 che veniva però rigettata per non essere l’ordinanza ingiunzione innesco di controversia tributaria, quand’anche l’atto sia stato adottato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il diniego di definizione agevolata era avversato dalla parte privata avanti questa Corte, ove è pendente il giudizio principale, spiegando l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tempestivo controricorso, cui il patrono
privato ha replicato con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, ad ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dev’essere esaminata con priorità l’opposizione al diniego di definizione agevolata, la cui soluzione può assorbire in sé ogni ulteriore profilo, articolata su tre motivi.
1.1. Con il primo motivo si popone censura per violazione dell’art. 1, comma 200, l. n. 197/2022 e dell’art. 1350, primo comma, n, 13 del codice civile, nella sostanza lamentando che la notifica del diniego tramite EMAIL non abbia le formalità prescritte dalla disciplina della notifica degli atti giudiziari, cui afferisce per espressa disposizione della citata disposizione di legge. Nel concreto si censura la mancanza di firma digitale, la mancanza di relata di notifica, la mancanza di formato pdf.p7m nell’es tensione del file, la mancata indicazione in oggetto del richiamo alla l. n. 53/’94, il formato del file trasmesso e la prova di consegna non sarebbero rituali, né darebbero certezza di perfezionamento, mentre il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo -con l’impugnazi one della parte privata- è pervenuto in momento successivo al 30 settembre 2022, termine di decadenza dell’Ufficio dal potere di denegare la definizione agevolata.
Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, è stato statuito che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna RAGIONE_SOCIALE stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo legale. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e l’inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l’avvenuto perfezionamento della notifica) (Cass. S.U. n. 23620/2018).
In limine , va osservato che le copie degli atti notificati, inseriti nel corpo del controricorso, ai fini dell’esaustività del motivo, denotano la corretta estensione pdf.p7m, nonché la ricevuta di consegna ad entrambi gli indirizzi, quello della cooperativa e quello indicato nella domanda di definizione agevolata.
Il diniego deve quindi ritenersi tempestivamente e ritualmente notificato, donde il primo motivo non può essere accolto.
1.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 186 della legge del n. 197 del 2022, poiché la motivazione contenuta nel diniego opposto contrasterebbe con il dettato normativo in materia, considerato che gli unici due requisiti per l’accoglimento della domanda di definizione della lite riguardano la pendenza di una controversia attribuita alla giurisdizione tributaria e il fatto che il soggetto parte pubblica del giudizio sia l’RAGIONE_SOCIALE o l’RAGIONE_SOCIALE dell e dogane e dei monopoli, prescindendo da qualsivoglia valutazione in merito alla natura dell’ordinanza -ingiunzione, oggetto dell’originaria impugnazione.
Neppure questo motivo può essere accolto, perché -come si dirà infra al §.2- la presente controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, non è quindi controversia tributaria che possa essere definita in forma agevolata, attenendo a sanzioni amministrativa irrogata dall’RAGIONE_SOCIALE, ma non avente funzione tributaria o fiscale.
1.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 186 -203 della legge n. 197 del 2022; dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001; degli articoli 13 e 14 legge del 24 novembre 1981 n. 689; dell’articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. In altri termini, la domanda di definizione della lite non sarebbe stata formulata dal pubblico dipendente, signor NOME COGNOME, bensì dalla società RAGIONE_SOCIALE, soggetto privato che avrebbe conferito l’incarico retribuito al dipend ente senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. A ciò si aggiunge
trattarsi di provvedimento adottato dall’RAGIONE_SOCIALE e che indicava, in calce, la possibilità di proporre ricorso al giudice tributario.
Neppure questo motivo può essere accolto, dacché l’estraneità della società ingiunta rispetto al rapporto di pubblico impiego nulla rileva ai fini della natura tributaria della controversia, anzi prova il contrario, dacché la sanzione amministrativa di natura afflittiva colpisce proprio -in solido- il dipendente che abbia ricevuto l’incarico senza autorizzazione e il soggetto -pubblico o privato- che tale incarico abbia affidato, come indicato espressamente dall’art. 53, commi 9 e 11, d.lgs. n. 165/2001 cit ato.
1.4. In definitiva, il diniego di definizione agevolata è legittimo e, per l’effetto, il ricorso per cassazione dev’essere scrutinato.
Il ricorso per cassazione esperito dall’RAGIONE_SOCIALE è articolato su quattro motivi (erroneamente indicati 3).
2.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1 del codice di rito civile, per difetto di giurisdizione, la controversia non essendo devoluta alla giurisdizione tributaria.
2.1.1. Il motivo è fondato ed assorbente. Ed infatti, già con sentenza n. 130/2008 la Corte costituzionale ha espunto dal primo comma dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992 la devoluzione al giudice tributario di qualsiasi controversia che abbia per parte l’RAGIONE_SOCIALE, qualificando per tributaria tale controversia, la cui natura, al contrario, dev’essere indagata in base al rapporto sottostante.
Su questo aspetto è intervenuta, anche di recente, questa Suprema Corte regolatrice, distinguendo fra sanzioni amministrative punitive e ripristinatorie.
Le controversie relative alle sanzioni amministrative punitive (o in senso stretto) – le quali tendono a sottolineare il disvalore della condotta trasgressiva lesiva di un comando giuridico mediante la determinazione, vincolata per legge, di uno svantaggio patrimoniale a carico del trasgressore
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteggiandosi la
situazione giuridica del trasgressore in guisa di diritto soggettivo, mentre sono appannaggio del giudice amministrativo le controversie relative alle misure ripristinatorie (o sanzioni in senso lato), volte a reintegrare, mediante la prescrizione di una condotta specifica che si impone al trasgressore, l’interesse pubblico leso dal comportamento illecito, in quanto adottate dalla RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE proprie funzioni di cura dell’interesse pubblico suddetto, mediante l’uso della discrezionalità che ne connota l’azione (cfr. Cass. S.U. n. 20235/2025; ma già S.U. n. 11709/2016; n. 1415/2018).
Nello specifico non vi è dubbio che la lettura dell’art. 53, commi 9 e 11, d.lgs. n. 165/2001 conduca a riconoscere la previsione di una sanzione afflittiva per il disvalore dell’azione del pubblico dipendente che -senza preventiva, rituale ed espressa (laddove attinente ad incarichi retribuiti) autorizzazione- presti le sue energie lavorative ad un soggetto, pubblico o privato, diverso dall’amministrazione al cui servizio è posto e con la quale è in rapporto organico o di servizio, anche onorario.
2.1.2. Né è dirimente che l’eccezione sia stata proposta per la prima volta in appello dalla difesa pubblica o che, nell’ordinanza ingiunzione, fosse indicata la giurisdizione tributaria quale organo deputato cui rivolgere l’impugnazione.
Ed infatti, proprio con riguardo all’intervento della Corte costituzionale n.130/2008, è stato affermato essere inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta, in sede di legittimità, dalla RAGIONE_SOCIALE che, soccombente nel merito in primo grado, abbia appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l’eccezione, sollevata sul presupposto della
declaratoria di illegittimità costituzionale, disposta con sentenza della Corte cost. n. 130 del 2008, dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall’art. 12, comma secondo, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura fiscale) (cfr. Cass. V, n. 17056/2013).
Al contrario, nel caso in esame, l’eccezione è stata posta come motivo di gravame della sentenza di primo grado, ingiustamente rigettata dal giudice d’appello che ha quindi fatto malgoverno dei principi espressi da questa Corte, come sopra esposti.
2.1.3. In limine, va ricordato come questa Suprema Corte regolatrice ha statuito che l’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione RAGIONE_SOCIALE decisioni del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE e della Corte dei conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione “si sono già pronunciate le sezioni unite”, ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (cfr. Cass. S.U. n. 1599/2022).
In forza del consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, come indicato supra al § 2.1., il motivo pertanto può essere deciso da questa Sezione, risulta fondato ed assorbente RAGIONE_SOCIALE ulteriori doglianze.
Restano infatti assorbiti gli altri motivi di ricorso, tutti in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, attinenti alla violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, per aver ritenuto la CTR che il
Comune di San Donaci avesse tutti gli elementi per fornire al dipartimento della funzione pubblica gli elementi necessari, attinenti all’intervenuta autorizzazione in capo al dipendente (secondo motivo), ovvero la violazione della l. n. 689/1981, laddove il collegio di secondo grado individua una buona fede del dipendente, irrilevante nelle sanzioni depenalizzate (terzo motivo, erroneamente indicato ancora secondo), ovvero la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente, laddove non si è confrontata con la sentenza della Corte costituzionale n. 98/20015 che è intervenuta sulla sanzione del citato art. 53, commi 9 e 11, d.lgs. n. 546/1992 (quarto motivo, erroneamente indicato come terzo, ritualmente proposto in parametro all’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile).
In definitiva l’opposizione al diniego di definizione agevolata va respinta, il ricorso per cassazione è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, va dichiarata quindi la giurisdizione del giudice ordinario e la sentenza impugnata dev’essere cass ata, con rinvio al giudice ordinario.
P.Q.M.
La Corte r igetta l’opposizione al diniego di definizione agevolata, accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui rinvia e cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME