Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32815 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32815 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17648-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Prova indispensabile in appello
Licenziamento disciplinare e contrattazione collettiva
R.G.N. 17648/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 131/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/03/2020 R.G.N. 443/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza pubblicata il 27 marzo 2020, ha confermato la pronuncia di primo grado resa all’esito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 con cui era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato con preavviso a NOME COGNOME da RAGIONE_SOCIALE, per sussunzione del fatto contestato nell’ambito di una sanzione conservativa prevista dal codice disciplinare applicabile tra le parti, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e pronunce patrimoniali conseguenziali;
la Corte -in sintesi e per quanto qui ancora rileva -ha innanzitutto ritenuto ammissibile la produzione documentale costituita da una perizia effettuata nell’ambito di un procedimento penale, sulla scorta di una richiamata giurisprudenza di legittimità che consente l’acquisizione documentale, anche d’ufficio, ‘se i documenti risultino indispensabili per la decisione’; sulla base dell’esame dei materiali istruttori acquisiti in prime cure e di una CTU espletata in grado d’appello, la Corte territoriale ha conclusivamente ritenuto che l’errore compiuto dal COGNOME nell’espletamento delle sue mansioni di verificatore non fosse doloso e rimanesse ‘relegato nella negligenza isolata in dipendente non recidivo’, riconducibile ‘nell’alveo della sanzione conservativa come illustrato dal primo giudice’, secondo
il quale, ‘interpretando la volontà della norma di cui all’art. 25 CCNL, emergeva il fine di conservare il rapporto di lavoro in tutti quei casi di comportamenti sia pure negligenti ma non connotati da dolo o da colpa grave o dalla recidiva specifica’; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società, in data 3 luglio 2020, con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione avversario sostenendo la ‘inapplicabilità al Rito Fornero della sospensione prevista dal D.L. 18/2020’; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
preliminarmente occorre respingere l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione formulata da parte controricorrente, in quanto, a fronte della pubblicazione della sentenza di appello in data 27.3.2020, lo stesso Ł stato notificato in data 3.7.2020 e quindi nel termine; infatti, deve osservarsi che la sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, prevista originariamente dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito in legge n. 27 del 24/4/2020, ha avuto una efficacia generalizzata (cfr. Cass. n. 6639 del 2023), con esclusione delle sole eccezioni tassativamente previste, tra le quali non rientrava l’azione di impugnativa di licenziamento prevista dal rito di cui alla legge n. 92 del 2012;
i motivi del ricorso della società possono essere come di seguito sintetizzati:
2.1. con il primo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 101 e 437 c.p.c., ‘in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’, per aver la Corte di Appello ‘fondato la sua decisione su alcuni fatti e documenti irritualmente e tardivamente prodotti dal lavoratore e, ciò nonostante, acquisiti al processo, in frontale contrasto con i piø elementari principi che governano il contraddittorio’ e nonostante l’opposizione della difesa della società;
2.2. con il secondo mezzo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 604 del 1966 nonché dell’art. 25 del CCNL per i lavoratori dipendenti dell’impresa del RAGIONE_SOCIALE Elettrico del 18.10 2013 e, quindi, del punto IV, nn. 3, 4 e 7 dei ‘Crite ri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari in ambito RAGIONE_SOCIALE‘, ubicati nell’Allegato in calce al contratto collettivo;
si deduce che ‘i comportamenti accertati, valutati sia individualmente che nel loro complessivo evolversi, concretizzano all’evidenza le fattispecie tipizzate dalla legge e dal CCNL’, le quali legittimavano il licenziamento con preavviso del dipendente;
2.3. nel terzo motivo, in via subordinata, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5, St. Lav., come novellato, perchØ, una volta accertato che il fatto addebitato non era insussistente e che non rientrava tra quelli che, alla luce delle previsioni collettive, erano punibili con sanzioni conservative, la tutela applicabile, in ipotesi di ritenuta sproporzione tra condotta e sanzione, non poteva essere quella reintegratoria, bensì quella meramente indennitaria;
3. il primo motivo non può trovare accoglimento;
3.1. in diritto opportuno premettere che questa Corte, di recente, ha statuito che: ‘Prova nuova indispensabile, anche ai sensi dell’art. 1, comma 59, legge n. 92 del
2012, Ł quella di per sØ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado’ (Cass. n. 401 del 2023); la pronuncia ha rammentato quanto affermato dalle Sezioni unite civili (sent. n. 10790 del 2017) secondo cui la disposizione della l. n. 92 del 2012 esprime ‘il medesimo concetto di indispensabilità della prova nuova in appello’ contenuto nell’art. 437, co mma 2, c.p.c. (oltre che nell’art. 345, comma 3, c.p.c., prima dell’eliminazione dell’inciso operata dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012); nell’aderire all’orientamento giurisprudenziale che ‘interpreta il concetto di indispensabilità come influenza causale più incisiva della rilevanza’, le Sezioni unite citate, disattendendo il diverso e piø rigoroso orientamento dalla medesima Corte definit o ‘di indispensabilità ristretta’, hanno, tra l’altro, richiamato l’inciso ‘anche d’ufficio’, contenuto nell’art. 437, comma 2, c.p.c. (e presente anche nella disposizione della l. n. 92 del 2012), ‘rispetto al quale non ha senso invocare preclusioni istruttorie poichØ nel rito speciale esse non elidono i poteri istruttori d’ufficio espressamente riconosciuti dall’art. 421, comma 2, c.p.c.’; ‘non si tratta secondo il Supremo Collegio – di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale’; tanto in continuità col canone che caratterizza il processo del
lavoro, in base al quale, ‘allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti” (Cass. SS.UU. n. 761 del 2002); si aggiunge che il giudice – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all’art. 111, 1° comma, Cost. sul ‘giusto processo regolato dalla legge’ – deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso’ (cfr. Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004);
quanto ai limiti del sindacato di questa Corte sull’esercizio di tale potere da parte del giudice d’appello è stato osservato (Cass. n. 20525 del 2020), avuto riguardo all’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore alla modifica recata dal decreto legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, che la valutazione circa l’indispensabilità della prova può essere effettuata dalla Corte di cassazione, trattandosi di giudizio che non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte; ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un
” error in procedendo “, Ł giudice anche del fatto, ed Ł, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile; tuttavia, tale apprezzamento di indispensabilità viene svolto dalla Corte di legittimità in astratto, ossia al solo fine di stabilire la idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della RAGIONE_SOCIALE, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di rinvio, l’apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa;
3.2. ciò posto, proprio perchØ si tratta di un error in procedendo , collocabile nell’ambito degli errori di attività del giudice di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., disposizione che postula che il vizio sia tale da determinare la nullità della sentenza o del procedimento, Ł pur sempre necessario che la denunciata violazione abbia svolto un ruolo decisivo, ovvero che abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero che quest’ultima – in assenza di tale vizio – non sarebbe stata resa nel senso in cui lo Ł stata (tra le altre: Cass. n. 22978 del 2015; Cass. n. 26087 del 2019);
infatti, la lesione delle norme processuali non Ł invocabile in sØ e per sØ, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009), poichØ alla radice di ogni impugnazione deve essere individuato in interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione
censurata, e non già un mero interesse astratto ad una piø corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi effettivi sulla soluzione adottata (Cass. n. 18074 del 2014; Cass. n. 7394 del 2008; Cass. n. 13091 del 2003); pertanto sovente si trova dichiarato che dai princìpi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio (v., per tutte, Cass. n. 26157 del 2014, la quale aggiunge che l’annullamento della sentenza impugnata Ł necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e piø favorevole a quella cassata);
3.3. orbene, nella specie, parte ricorrente si limita a dedurre l’avvenuta violazione della regola processuale, senza in alcun modo prospettare come tale violazione abbia decisivamente influito sulla sentenza d’appello, nel senso che, non solo non vengono riportati i contenuti della perizia dell’ausiliario del pubblico ministero che si assume indebitamente acquisita dalla Corte calabrese, ma neanche si spiega quali contenuti determinanti di detta perizia siano stati utilizzati da detta Corte, di modo che, i n assenza di essi, l’esito del giudizio di secondo grado sarebbe stato necessariamente diverso (cfr. Cass. n. 9674 del 2023);
il secondo e terzo motivo, valutabili congiuntamente per connessione reciproca, sono infondati;
4.1. vale ribadire taluni principi continuativamente espressi da questa Corte in tema di rapporti tra previsioni della contrattazione collettiva e fatti posti
a fondamento di licenziamenti ontologicamente disciplinari;
la contrattazione collettiva non vincola in senso sfavorevole al dipendente, per cui, in ogni caso, non ha rilievo dirimente la prospettazione di parte ricorrente secondo cui le mancanze addebitate avrebbero legittimato il licenziamento con preavviso secondo quanto previsto dal contratto collettivo; invero, anche quando si riscontri la corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come ipotesi che giustifica il licenziamento disciplinare, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere effettuato in ogni caso un accertamento in concreto – da parte del giudice del merito – della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonchØ del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale, tenendo conto della gravità del comportamento del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” dettata dall’art. 1455 c.c. (v., tra molte, Cass. n. 8826 del 2017; Cass. n. 10842 del 2016; Cass. n. 21017 del 2015; Cass. n. 5280 del 2013); dalla natura legale della nozione deriva simmetricamente che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza meramente esemplificativa, sicchØ non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass. n. 27004 del 2018); all’opposto la contrattazione collettiva vincola in senso favorevole al dipendente: infatti, ove le previsioni del contratto collettivo siano piø favorevoli al lavoratore
-nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa -il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (v. tra molte, Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 19053 del 2005; Cass. n. 5103 del 1998; Cass. n. 1173 del 1996, la quale ultima eccettua il caso in cui si accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva);
Ł stato evidenziato che la nuova disciplina fissata dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 in tema di tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo risulta coerente rispetto a tali indirizzi consolidati, laddove prevede che, ove il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, non solo il licenziamento sarà ingiustificato senza possibilità di diversa valutazione da parte del giudice ma il giudice dovrà annullare il licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di una indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (cfr. Cass. n. 12365 del 2019; in continuità: v. Cass. n. 14247 del 2019; Cass. n. 14248 del 2019; Cass. n. 14500 del 2019; Cass. n. 14604 del 2019; Cass. n. 19578 del 2019; Cass. n. 21628 del 2019; Cass. n. 31839 del 2019; Cass. n. 15227 del 2020); piø di recente (Cass. n. 11665 del 2022) si Ł chiarito che: ‘In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste
dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, Ł consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando tale operazione di interpretazione nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo’; 4.2. la pronuncia impugnata non si Ł affatto discostata da tali principi, mentre chi ricorre avverso di essa, lungi dall’individuare l’errore di diritto che sarebbe stato commesso nel metodo seguito dai giudici d’appello, si limita a ribadire che secondo il suo giudizio -che Ł solo quello personale della parte che vi ha interesse -il fatto addebitato costituirebbe giustificato motivo soggettivo di licenziamento, anche alla stregua della contrattazione collettiva, criticando l’apprezzamento diverso dei giudici del merito ai quali compete, tanto piø introducendo elementi di ricostruzione fattuale della vicenda parzialmente diversi, nonostante l’intangibilità del fatto determinata dalle preclusioni della cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comm a, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022);
in definitiva, la sostanza delle censure mira a contestare l’apprezzamento della gravità della condotta tenuta in concreto dal lavoratore, che, secondo chi ricorre, supererebbe la soglia di tollerabilità che consentiva l’applicazione delle misure conservat ive,
sollecitando tuttavia un sindacato che esorbita dai poteri del giudice di legittimità perchØ spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità -in termini positivi o negativi -all’ipotesi normativa (sui limiti del sindacato di legittimità nelle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo di licenziamento si rinvia, ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., a Cass. n. 13064 del 2022 ed alla giurisprudenza ivi citata);
in ragione di quanto precede, il ricorso per cassazione deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avvocati COGNOME e COGNOME dichiaratisi antistatari;
occorre, altresì, dare atto della sussistenza per la ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento di contributo unificato,
dell’ulteriore importo a titolo ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20