Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30048 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 25/06/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
AVV_NOTAIO, costituito in proprio ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio, in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domiciliato;
–
ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, INDIRIZZO – controricorrente -ricorrente incidentale – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7121/2021 (pubblicata il 26 aprile 2021);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti di COGNOME NOME fu elevato verbale di accertamento di violazione RAGIONE_SOCIALE (per aver sostato con la propria auto dinanzi ai cassonetti per raccolta rifiuti) n. 52120002272 in data 26 ottobre 2012 e notificatogli il 14 dicembre 2012, a seguito del quale Roma Capitale, con determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 92170022461 del 28 giugno 2017 (notificatagli in data 27 luglio 2017), gli irrogò la sanzione di euro 120,00, oltre spese.
Il COGNOME propose opposizione avverso tale determinazione e l’adito Giudice di pace di Roma la rigettò con sentenza n. 2065/2019.
Decidendo sull’appello formulato dal COGNOME e nella costituzione di Roma capitale, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7121/2021 (pubblicata il 26 aprile 2021), lo respinse e condannò l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
A sostegno dell’adottata decisione il Tribunale capitolino rilevò che l’infrazione aveva integrato la violazione dell’art. 14, comma 5, della deliberazione del Consiglio comunale n. 105/2005 (in correlazione con l’art. 7 -bis del d. lgs. n. 267/2000) e che la relativa condotta era rimasta riscontrata sulla scorta degli accertamenti eseguiti e RAGIONE_SOCIALE risultanze del verbale di accertamento. Inoltre, il giudice di appello specificava che se anche gli agenti accertatori avessero contestato l’omologa infrazione prevista dall’art. 158, comma 2, lett. m) e n), del c.d.s. 1992, circa il divieto di fermata davanti ai cassonetti per il deposito dei rifiuti, la sanzione irrogata era stata comunque contenuta nel ‘range’ previsto dalla citata norma del c.d.s.
Aggiungeva, altresì, il Tribunale capitolino che la ‘sorta di specialità’ contestata dall’appellante avrebbe potuto essere fatta valere solo nel caso di applicazione contemporanea RAGIONE_SOCIALE due diverse sanzioni, nel mentre era stata applicata la sola norma regolamentare del Comune di Roma, la quale, tuttavia, non poteva essere ricondotta ad un regolamento amministrativo, ma rinveniva la sua fonte direttamente nel d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e precisamente nel disposto del suo
art. 7), ragion per cui il principio della riserva di legge non poteva ritenersi violato e che il regolamento non aveva fatto altro che attuare quanto delegato dal legislatore primario.
Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su due motivi, Roma Capitale.
Il ricorrente principale ha anche depositato controricorso al ricorso incidentale, nonché memoria ai sensi dell’art. 380 -bis.1. cp.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
RICORSO PRINCIPALE
Con il primo motivo, il ricorrente principale ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10 del ‘Regolamento per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689′, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12 marzo 2015, nonché dell’art. 112 c.p.c., perché la sentenza impugnata, da un lato, avrebbe violato le suddette norme regolamentari per non aver statuito sull’eccepito vizio di incompetenza, e, dall’altro, violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Con il secondo motivo, il COGNOME ha dedotto -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 Cost. e 1 della legge n. 689/1981, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., ‘perché nessuna norma di legge primaria attribuisce al Comune, al di là di quanto già previsto dal Codice della strada, il potere di prevedere come autonomo illecito amministrativo comunale la sosta vietata dinanzi ai cassonetti per di più comminando sanzioni diverse e più gravi rispetto a quelle già comminate dal Codice della strada per tale condotta. Di conseguenza, si è sostenuto che il Tribunale abbia violato la legge non disapplicando gli artt. 14, comma 5, e 65 del ‘Regolamento di Roma Capitale sulla gestione dei rifiuti’, peraltro
fornendo una motivazione solo apparente per rigettare il correlativo motivo di appello.
Con il terzo motivo, il ricorrente principale ha lamentato -avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., ‘nonché del principio da considerarsi generale nell’ordinamento italiano, di gerarchia RAGIONE_SOCIALE fonti, perché nel caso in cui una stessa condotta sia disciplinata da una norma di grado primario e da una norma di grado secondario è la norma di grado primario a dover essere applicata e non quella di grado secondario. Per conseguenza il giudice ha violato la legge non disapplicando gli artt. 14, comma 5, e 65 del Regolamento di Roma Capitale sulla gestione dei rifiuti’.
RICORSO INCIDENTALE
Con il primo motivo, il Comune controricorrente ha denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, comma 2, c.p.c. e 339, comma 3, c.p.c., sul presupposto che -poiché la sentenza del giudice di pace aveva avuto ad oggetto una controversia di valore inferiore ad euro 1.100,00 e doveva considerarsi emessa secondo equità -l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (essendo proponibile direttamente solo il ricorso per cassazione nei limiti ammessi dall’ordinamento processuale).
Con il secondo motivo, il citato Comune ha dedotto -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, comma 2, c.p.c. e 339, comma 3, c.p.c., dovendosi, nella fattispecie, in dipendenza del valore della causa ed a prescindere dalla circostanza che il Giudice di pace l’avesse in concreto decisa secondo diritto o secondo equità, ritenere eventualmente ammissibile l’appello solo per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul procedimento o di norme costituzionali ovvero dei principi regolatori della materia, rimanendo, in ogni caso, inammissibile il ricorso per cassazione.
ESAME MOTIVI RICORSO INCIDENTALE
1. RICORSO INCIDENTALE
1.1. E’ ovviamente pregiudiziale esaminare anche congiuntamente, perché all’evidenza connessi – i due motivi del ricorso incidentale con i quali è stato dedotto che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché avente ad oggetto una sentenza del Giudice di pace che aveva pronunciato su una controversia di valore non superiore ad euro 1.100,00, sull’asserito presupposto dell’inapplicabilità dell’eccezione prevista dalla seconda parte del secondo comma dell’art. 113 c.p.c. e dovendo trovare applicazione l’art. 339, comma 3, c.p.c.
Al riguardo, nella sentenza impugnata del Tribunale è stata ravvisata l’ammissibilità dell’appello alla stregua della previsione di cui all’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981, come modificato dall’art. 29 del d. lgs. n. 507/1999, in virtù della quale non trova applicazione l’art. 113 c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronuncia secondo equità.
1.2. Senonché, il collegio osserva che il Tribunale capitolino non si è avveduto che l’art. 23 della legge n. 689/1981 non era più vigente al momento dell’introduzione del giudizio in primo grado (anno 2012), essendo stato abrogato dall’art. 34, comma 1, d. lgs. n. 150/2011.
Tuttavia, sussistono le condizioni per correggere la relativa motivazione non mutando la soluzione giuridica raggiunta dal Tribunale sul presupposto che, all’atto della costituzione della litispendenza in primo grado, era applicabile la sopravvenuta norma generale di cui all’art. 6 dello stesso d. lgs. 150/2011 (‘opposizione ad ordinanza -ingiunzione’), il quale, al comma 12, ha stabilito che ‘nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’articolo 113, secondo comma, c.p.c.’.
Pertanto, la sentenza emessa all’esito del giudizio di prime cure era impugnabile nei modi ordinari e, quindi, appellabile: non sussisteva, inoltre, nemmeno alcun limite circa la tipologia dei vizi deducibili con
l’appello, diversamente da quanto prospettato con il secondo motivo del ricorso incidentale (vertendosi in tema di piena giurisdizione di diritto).
Pertanto, il ricorso incidentale deve essere respinto.
ESAME MOTIVI RICORSO PRINCIPALE
Rileva il collegio che il primo motivo è infondato.
Al di là della deduzione che il Tribunale abbia implicitamente ritenuto infondato il motivo sul prospettato ‘vizio di incompetenza’, avendo esaminato gli altri motivi di merito, si osserva che in ogni caso la censura sul difetto di legittimazione dell’organo che aveva emesso l’ingiunzione non avrebbe potuto ritenersi fondata e ciò è rilevabile direttamente in questa sede alla stregua dell’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2313/2010, Cass. n. 21257/2014 e Cass. n. 16171/2017), secondo la quale, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata (o potuto essere decisa nel merito), purché senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto, che, nella fattispecie, non ricorre.
Al riguardo, si osserva che l’art. 1, comma 4, della Delibera del C.C. n. 10/2015 sancisce che: ‘L’Ufficio cui sono attribuite le funzioni RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie, in prosieguo indicato Ufficio Sanzioni Amministrative, sarà disciplinato da Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi e dei relativi provvedimenti dirigenziali di organizzazione’. Al successivo art. 10 è, poi, previsto che il Dirigente preposto all’Ufficio Sanzioni amministrative è l’autorità competente ad emettere la determinazione dirigenziale ingiuntiva conclusiva del procedimento sanzionatorio; analoga previsione è contenuta nell’ulteriore art. 12.
Senonché, tale competenza non è testualmente attribuita in via esclusiva e, inoltre, in base ai provvedimenti organizzativi propri di Roma Capitale, la funzione di ‘ingiunzione di pagamento’, quale quella oggetto di causa, può – nel legittimo esercizio del più ampio potere organizzatorio attribuito alla P.A. – essere delegata ai dirigenti e/o funzionari individuati in base all’organizzazione gerarchica interna, situazione che si è potuta venire a verificare -nell’ambito dell’autorganizzazione del Comune -nel caso di specie in cui l’ingiunzione è stata adottata dal Direttore della Direzione gestione procedimenti connessi alle entrate extratributarie –RAGIONE_SOCIALE da contravvenzioni di Roma Capitale, ovvero da un dirigente preposto specificamente proprio ad un Servizio riconducibile alle sanzioni amministrative, onde -per il principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi -deve ritenersi che la determinazione dirigenziale ingiuntiva sia stata emanata da un organo del Comune di Roma comunque legittimato.
Non risulta, peraltro, offerta al riguardo alcuna prova contraria da parte del ricorrente principale (procurandosi apposita attestazione da parte dei competenti uffici pubblici o sollecitando l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, anche in applicazione dell’art. 213 c.p.c.) circa l’insussistenza di alcuna attribuzione del conferimento del relativo potere al suddetto dirigente (v. Cass. n. 11823/2010, Cass. n. 20972/2018 e Cass. n. 32301/2023).
Il secondo e terzo motivo sono esaminabili congiuntamente essendo all’evidenza connessi.
Anch’essi sono privi di fondamento e vanno respinti.
Come è desumibile dal loro contenuto, con gli stessi si denunciano la violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981 (per essere stata, nel caso di specie, irrogata una sanzione per una violazione ricondotta ad una previsione contenuta in un Regolamento comunale e non a quella del codice della strada, contemplante specificamente la medesima condotta all’art. 158,
comma 2, lett. n), riferita al divieto di sosta ‘davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi’) e la correlata violazione del principio della gerarchia RAGIONE_SOCIALE fonti, in base al quale una fonte normativa primaria non può essere sostituita da una fonte regolamentare secondaria e, quindi, non può essere applicato per una medesima infrazione il regime sanzionatorio amministrativo contemplato da una fonte secondaria.
Si osserva che, in via generale, corrisponde al vero che, in tema di sanzioni amministrative, il rispetto del principio di legalità e di riserva di legge comporta che la fattispecie dell’illecito e la relativa sanzione debbano essere previsti dalla legge, con la conseguenza che, ove la sanzione amministrativa sia contemplata direttamente da una fonte normativa secondaria, quest’ultima deve considerarsi illegittima, ed il giudice ha il potere di disapplicarla anche d’ufficio.
Senonché, questo principio si applica allorquando con una fonte secondaria si preveda una violazione amministrativa, con la correlata sanzione, che non rinvenga la sua legittimità in una fonte primaria (la quale non contempli direttamente una determinata fattispecie di illecito amministrativo) nell’attribuzione del relativo potere in capo all’autorità che ha approvato la fonte secondaria.
Deve, altresì, richiamarsi al riguardo il costante insegnamento di questa Corte secondo cui il principio di tipicità e di riserva di legge fissato in materia RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione possano essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie, senza tuttavia escludere che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare.
In altri termini, il rispetto del principio di tipicità e legalità nell’ambito dell’illecito amministrativo comporta che la fattispecie dell’illecito e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti
normative secondarie, pur ammettendosi che i precetti della legge, se sufficientemente individuati, possano essere integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (v. Cass. n. 11968/2003, Cass. n. 7371/2009 e, da ultimo, Cass. n. 29427/2023).
Fatta questa premessa ed avuto riguardo alla questione che viene in rilievo in questa sede, nel caso di specie la sanzione irrogata all’odierno ricorrente è stata ricondotta alla violazione del precetto di cui all’art. 14, comma 5, del regolamento del Comune di Roma approvato con delibera del Consiglio comunale n. 105/2005 (di esecuzione del d. lgs. n. 22/1997, attuativo, tra le altre, della direttiva 91/56/CEE sui rifiuti, con apposita attribuzione di competenze ai Comuni, ai sensi del suo art. 21), alla stregua del quale ‘ è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione o da intralciare l’agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori ‘.
Per tale violazione è contemplata l’applicazione di una sanzione da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00.
Tale previsione non attiene ad una fattispecie non disciplinata da una fonte normativa primaria (nel qual caso sarebbe stata sussistente la violazione del principio di legalità e di tipicità che riguardano gli illeciti amministrativi), poiché -nell’ipotesi che ci occupa ne esiste una apposita che si identifica con il d. lgs. n. 285/1992 (contenente il ‘nuovo codice della strada’), il quale, all’art. 158, comma 2, lett. n), stabilisce che la sosta di un veicolo è inoltre vietata ‘ davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi ‘, prevedendosi, altresì, alla precedente lett. m), che la sosta è vietata (anche) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature…di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica.
Per queste violazioni è prevista una sanzione da un minimo di euro 42,00 ad un massimo di euro 173,00.
E’ importante rilevare che l’art. 63 del citato regolamento n. 105/2005, al comma 1, stabilisce che: ‘ salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, nei casi di inosservanza dei divieti e degli obblighi di cui al presente Regolamento, l’Amministrazione provvede, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, all’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 22/97 e, per quanto da questo non espressamente previsto, dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, riportate all’art. 65 del presente Regolamento e, dove ammesso, al pagamento della somma determinata in misura ridotta ‘.
Con tale disposizione viene, quindi, stabilito che, in ogni caso, si applica la disciplina generale della legge n. 689/1981 e che è fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui il fatto (ovvero la stessa condotta prevista dal precetto) costituisca -in base a legge – un più grave illecito amministrativo.
Orbene, nel caso di specie, il Comune di Roma -nel richiamarsi alla violazione del precetto di cui all’art. 14, comma 5, del citato regolamento -ha, in concreto, posto riferimento alle omologhe previsioni stabilite dall’art. 158, comma 2, lett. m) e n), c.d.s. 1992, conglobandole (senza travalicarne i limiti) in un unico precetto, salvo a contemplare un trattamento sanzionatorio edittale in generale più afflittivo rispetto a quello stabilito dal c.d.s. 1992.
Tuttavia, nell’esercizio del concreto potere sanzionatorio, risulta essere stata irrogata al trasgressore (odierno ricorrente principale) una sanzione di euro 120,00 (più euro 28,47 per spese di notifica ed accessorie), che si è mantenuta nell’ambito del richiamato intervallo tra minimo e massimo edittali fissato dal c.d.s. 1992, ragion per cui -come ha precisato anche il giudice di appello (con l’esplicazione di un’autonoma ratio motivazionale, oltretutto nemmeno attinta specificamente dal ricorrente) -il provvedimento irrogativo della
sanzione non può considerarsi viziato da eccesso di potere né adottato in violazione del principio di gerarchia RAGIONE_SOCIALE fonti, da cui consegue l’affermazione della sua legittimità.
CONCLUSIONI
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALE complessive argomentazioni svolte, vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale.
Stante la reciproca soccombenza RAGIONE_SOCIALE parti, le spese del presente giudizio vanno compensate per intero.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P .R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della