Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28706 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 28723/2021 proposto da:
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE , difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ;
-ricorrenti-
contro
Roma Capitale ;
-intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6142/2021 del 9/04/2021.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 3/10/2023.
Fatti di causa
Nel 2016 NOME COGNOME e l’impresa agricola RAGIONE_SOCIALE proponevano dinanzi al Giudice di pace di Roma nei confronti di Roma Capitale opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento di circa € 5.203 per sanzione amministrativa. I ricorrenti si erano visti attribuire la violazione degli artt. 7 e 22 d.lgs. 114/1998 (riforma della disciplina
relativa al settore del commercio) per aver venduto al dettaglio a mezzo di banco al mercato prodotti non rientranti nella loro attività d’impresa . L’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado.
Ricorrono in cassazione le parti private con due motivi. Roma capitale è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
– I l primo motivo fa valere che le merci vendute derivano dall’attività di manipolazione e trasformazione di articoli prodotti dalla stessa impresa agricola sanzionata. Si deduce violazione dell’art. 7 d.lgs. 114/1998. Si eccepisce inoltre il giudicato esterno tra le stesse parti promanante dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 15851/2020 che aveva accolto l’opposizione avverso l’irrogazione di una sanzione amministrativa relativa ad una analoga attività di vendita.
Il secondo motivo censura che il Tribunale abbia confermato la sanzione applicando d’ufficio una disposizione (l’art 4 d.lgs. 228/2011) la cui violazione non era stata contestata dall’amministrazione.
– Nella sentenza impugnata si argomenta nella parte saliente in questi termini. La vendita ha ad oggetto succhi di frutta, marmellata, verdure conservate. La parte privata afferma di essere imprenditrice agricola e di poter vendere ogni articolo da lei prodotto. Tuttavia, non vi è prova certa che le merci vendute fossero prodotte direttamente dall’impresa agricola , poiché manca la comunicazione preventiva, necessaria affinché l’autori tà amministrativa possa effettuare verifiche. L’ essere imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. non abilita a vendere ogni articolo agricolo, ma unicamente quelli prodotti prevalentemente dalla stessa impresa (art. 4 d.lgs. 228/2001): se si tratta di vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Comune in cui si intende esercitarla (art. 4 co. 4 d.lgs. 228/2001). La difesa ha affermato
l’inapplicabilità dell’art. art. 7 d.lgs. 114/1998 , contestato dall’autorità , poiché l’art. 4 c o. 2 lett. d) d.lgs. 114/1998 cit. dispone che le attività di vendita di prodotti agricoli sono l egittime nei limiti di cui all’articolo 2135 c.c. Tuttavia, la prova che i prodotti arrivino dal suolo deve essere fornita dal venditore il quale è onerato, a tal fine, dell’invio della comunicazione preliminare, da effettuarsi al Comune proprio per consentire gli opportuni accertamenti da parte dell’autorità amministrativa (art. 4 d.lgs. 228/2001): «In buona sostanza è stata sanzionata la mancanza della segnalazione certificata di inizio attività per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 228/2001».
-Fondato è il secondo motivo, con conseguente assorbimento del primo motivo, cassazione del provvedimento impugnato e decisione nel merito di annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Non si ravvisano motivi per non dare continuità a Cass. 3882/2012, puntualmente richiamata dai ricorrenti: « l’attività posta in essere integrava la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da un fondo direttamente coltivato dal medesimo intimato. La disciplina applicabile era quindi non quella di cui al d.lgs. 114/1998 , ma quella di cui al d.lgs. 228/2001, sicché l’eventuale violazione di tale disciplina avrebbe dovuto formare oggetto di specifica contestazione. All’intimato, in sostanza, si sarebbe dovuta rivolgere la contestazione di avere proceduto alla vendita diretta dei propri prodotti agricoli senza avere preventivamente effettuato la prescritta comunicazione, e non già quella dell’esercizio dell’attività di vendita senza l’autorizzazione, cui fa riferimento il d.lgs. 114/1998».
È sufficiente rileggere la sintesi della motivazione della sentenza impugnata (cfr. paragrafo n. 2) per constatare che il caso sotteso a Cass. 3882/2012 e il presente caso di specie sono corrispondenti: il motivo
portante dell’annullamento è i l difetto di specifica contestazione nel procedimento sanzionatorio della violazione dell’art. 4 d.lgs. 228/2001.
-È accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassata la sentenza impugnata, emanata decisione nel merito con annullamento del provvedimento sanzionatorio. Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento sanzionatorio; condanna Roma Capitale al rimborso delle spese dell’intero processo in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.110 per il primo grado; in € 2.740 per il secondo grado; in € 1.500 oltre a € 200 per esborsi per il giudizio di legittimità; il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Così deciso a Roma, il 3/10/2023.