Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8159/2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
BANCA D ‘ ITALIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5009/2019 depositata il 19/07/2019.
Sanzioni amministrative
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con delibera n. 367/2017, prot. 683186 del 25/05/2017, il Direttorio della Banca d’Italia applicò a NOME COGNOME, ex componente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza, sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi € 163.000, per carenza nell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni, e carenze di governo societario, con particolare riferimento al l’assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi.
NOME COGNOME ha proposto opposizione, ex art. 145, t.u.b., innanzi alla Corte d’appello di Roma, e ha chiesto l’annullamento delle sanzioni.
La Corte d’Appello di Roma , nel contraddittorio della Banca d’Italia, ha rigettato l’opposizione .
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Banca d’Italia ha resistito con controricorso.
In pendenza del giudizio, il ricorrente è deceduto, come attestato dal suo difensore, con memoria depositata l’11/03/2024.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la morte dell ‘ autore della violazione, comportando l ‘ estinzione dell ‘ obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall ‘a mministrazione che, ex art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 1938/2024).
Nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione non potendo, infatti, trovare applicazione i princìpi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto
l ‘ erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l ‘ oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall ‘ art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. Sez. 2, n. 16747 del 24/05/2022).
Non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, perché il procedimento per cassazione non si è concluso con integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con la ‘ ordinaria ‘ dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma con cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata (Sez. 3, n. 20697 del 20/07/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,