Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15886 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15886 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
REGIONE EMILIA ROMAGNA.
– Intimata –
Avverso la sentenza della Corte d’ appello Bologna n. 1989/2020 depositata il 15/09/2020.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Rilevato che:
NOME COGNOME in proprio e quale rappresentante legale de RAGIONE_SOCIALE propose opposizione contro l’ordinanza -ingiunzione n. 5457/SA, emessa dalla Regione Emilia
Sanzioni amministrative
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7476/2021 R.G. proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrenti –
Contro
Romagna in data 22 gennaio 2018, per la violazione dell’art. 5 comma 2 del d.l. n. 49 del 2003, conv., con modific., dalla legge n. 119 del 2003, per non aver trattenuto e versato all’AGEA il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto ai quantitativi assegnati ai singoli conferenti, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 98.000,00, previa decurtazione della somma di euro 2.000,00, pari al doppio del minimo edittale, volontariamente versata dal trasgressore ai fini dell’obl azione della sanzione.
Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1828 del 2018, rigettò il ricorso.
Sull’impugnazione degli originari opponenti, la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio della Regione Emilia Romagna, ha confermato la decisione di primo grado, per quanto qui interessa, sul rilievo che la fattispecie delineata dall’art. 5, commi 2 e 5, del d.l. n. 119 del 2003 sarebbe priva del minimo edittale e che, quindi, non sarebbe ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale.
NOME COGNOME e la società cooperativa hanno proposto ricorso per cassazione, con un motivo.
La Regione Emilia Romagna è rimasta intimata.
Considerato che:
Con l’unico motivo, parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 16 primo comma della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 5 comma 5 del d.l. n. 49 del 2003: la sentenza sarebbe viziata a causa della mancata applicazione del principio dell’efficacia estintiva della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente al pagamento di euro 2.000,00, cioè, del doppio del minimo edittale, pari a euro 1.000,00;
il motivo è fondato;
la premessa è che il trasgressore, prima dell’emissione dell’ordinanza -ingiunzione opposta, ha effettuato il pagamento di una somma in misura ridotta per un ammontare di euro 2.000,00, che è il ‘ doppio del minimo ‘ della sanzione edittale di cui all’ art. 5 comma 5 del d.l. n. 49 del 2003.
Per il giudice d’appello la circostanza è irrilevante in quanto l’art icolo 5, al quinto comma, non prevederebbe un minimo edittale al quale fare riferimento ai fini del pagamento in misura ridotta con effetti estintivi, ma recherebbe una sanzione fissa, non proporzionale, pari al ‘prelievo supplementare’, e d inoltre la previsione, nella medesima disposizione, di un minimo di euro 1.000,00 e di un massimo di euro 100.000,00 integrerebbe un criterio residuale, meramente eventuale, applicabile soltanto nell’ipotesi in cui la sanzione, determinata sulla base del primo criterio, esorbitasse per eccesso o per difetto dai limiti pecuniari fissati dalla norma, con conseguente aumento o diminuzione della sanzione a euro 1.000,00 e a euro 100.000,00, nelle ipotesi di prelievo supplementare rispettivamente inferiore a euro 1.000,00 o superiore a euro 100.000,00.
L ‘affermazione del giudice di merito collide con la giurisprudenza di questa Corte -alla quale il Collegio, che la condivide, intende dare continuità – secondo cui, come enunciato da ultimo da Cass. n. 17873 del 2023 (v. anche Cass. n. 11921 del 2024), in analoga controversia tra le stesse parti, «n tema di cd. quote latte, l ‘ acquirente che non abbia rispettato l ‘ obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all ‘ art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, convertito in l. n. 119 del 2003, può estinguere l ‘ illecito amministrativo, a norma dell ‘ art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di euro mille’ (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 32006 del 05/11/2021, Rv.
662810; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7943 del 20/04/2020, Rv. 657567; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26979 del 24/10/2018, Rv. 651012)»;
ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., con l’annullamento della sanzione opposta;
le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di cassazione debbono essere compensate, tra le parti, dato che l’orientamento della Corte si è consolidato solo di recente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la sanzione opposta.
Compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione