Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11921 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11921 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23087-2020 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante de RAGIONE_SOCIALE (in liquidazione), elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 581/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante de RAGIONE_SOCIALE (ora in liquidazione), chiedeva al Tribunale di Parma l’annullamento dell’ordinanza -ingiunzione n. 5450/SA del 22.01.2018 con cui la Regione Emilia Romagna imponeva il pagamento in misura ridotta ( €33.333,33 , pari a 1/3 del massimo edittale) della sanzione amministrativa irrogata per non aver provveduto -nei termini previsti dall’art. 5, comma 2, legge 30 maggio 2003, n. 119 -alla registrazione nel Sian del versamento del prelievo, ovvero della fideiussione per il prelievo dovuto sui quantitativi di latte ritirati nel mese di febbraio 2013, in violazione dell’art. 6, comma 7, del D.M. 31.07.2003.
1.1. A sostegno dell’opposizione all’ordinanza -ingiunzione, NOME COGNOME lamentava la mancata applicazione del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pari al doppio del minimo edittale (€2.000,00), ai sensi dell’art. 16, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il Tribunale di Parma rigettava l’opposizione, e la pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, che rigettava il gravame sostenendo che il criterio del doppio del minimo edittale della sanzione, stabilito dall’art. 16, comma 1, l egge n. 689 del 1981, non potrebbe operare per la sanzione de qua in ragione della sua natura proporzionale, cosicché residuerebbe nel caso di specie il solo criterio del terzo della sanzione, ai sensi della medesima disposizione citata, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a cinque motivi e accompagnandolo con memoria difensiva.
Si difendeva la Regione Emilia-Romagna depositando controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
In prossimità dell’ adunanza fissata per il 17.10.2023, la Regione Emilia-Romagna faceva pervenire ordine di revoca dell’ordinanza -ingiunzione di pagamento n. 5450/SA del 22.01.2018 a carico di COGNOME NOME e della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione volontaria.
Il provvedimento di revoca dà atto che in materia di quote-latte, ed in particolare dei criteri di calcolo dell’importo a base del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981, questa Corte, dopo un iniziale orientamento a favore della posizione assunta dalla Regione Emilia-Romagna, ha ritenuto congruo il pagamento di €2.000,00 pari al doppio del minimo edittale, in virtù del seguente principio di diritto: «In tema di c.d. quote latte, l’acquirente che non abbia rispettat o l’obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all’art. 5, comma 5, d.l. 49/2003, conv. L. 119/2003, può estinguere l’illecito amministrativo, a norma dell’art. 16, comma 1, l. 689/1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al dop pio del minimo edittale di €1.000,00 » (Cass. Sez. 2, n. 8362 del 29.04.2020; Cass. Sez. 2, n. 32006 del 05.11.2021; Cass. Sez. 6-2, nn. 36332 e 36334 del 23.11.2021). Ciò in considerazione del fatto che l’art. 16 l. n. 689/1981 esclude l’operatività del cr iterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma – per effetto della modifica introdotta dall’art. 52 d.lgs. n. 231 del 1998 – ove non sia per essa stabilito un minimo edittale, nel caso di specie invece esistente e fissato in €1.000,00.
La revoca dell’ordinanza -ingiunzione n. 5450/SA a carico di COGNOME NOME e della società RAGIONE_SOCIALE in
liquidazione volontaria determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate nell’art. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ.
3.1. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 3.
3.2. Ricorrono giusti motivi, in ragione del sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la cessazione della materia.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda