SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4015 2025 – N. R.G. 00017760 2023 DEPOSITO MINUTA 08 08 2025 PUBBLICAZIONE 08 08 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17760/2023
Oggi 8 Maggio 2025, tramite note ex ar.t 127 ter cpc, innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
per l’avv.
DESTRO NOME
per
–
il Dir. gen. dott. NOME COGNOME.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17760/2023 promossa da:
(C.F. ), C.F.
con il patrocinio dell’avv. COGNOME
RICORRENTE
contro
(C.F.
), P.
in proprio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d’udienza , ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Col ricorso introduttivo, la Sig.ra opponeva l’ordinanza n. 604/2023 del 27.10.2023, emessa nei suoi confronti dall’odierno resistente, per il pagamento della somma di euro 10.000,00, oltre spese di notifica, ai sensi dell’art. 11, co. 4, D. Lgs. 20/2018, a seguito dell’applicazione, da parte dell’organismo di controllo, di un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico.
La Sig.ra dichiarava di essere proprietaria di un piccolo appezzamento di terreno, di ettari 3.00, nel Comune di Mirano, contrassegnato, al Catasto terreni, al Foglio 40, Particella 1422 Lato Ovest, Particella 1551 Lato Est. In data 15.06.2015, avrebbe inoltrato ad domanda di adesione alla coltivazione biologica, per la categoria di ‘prato pascolo polifita da foraggio’, accedendo, così, agli incentivi statali erogati ex lege dall’Agenzia veneta per i pagamenti ( ).
Il controllo circa la regolarità della coltivazione biologica sarebbe stato demandato ad un ente di certificazione privato, con il quale la coltivatrice avrebbe conlcuso un contratto di natura privatistica, tale ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale. Sarebbero seguiti due anni di avviamento della produzione, con l’inizio definitivo del metodo biologico nell’anno 2017.
Tuttavia, nonostante l’intrapresa attività biologica, la Sig.ra non avrebbe utilizzato mai la certificazione per fini commerciali, anzi, trattandosi di coltivazione a ‘prato’, l’erba non sarebbe nemmeno raccolta, sicché la stessa non sarebbe servita neppure all’autoconsumo. Invero, già dal primo controllo effettuato da ICEA, il terreno indicato a metodo biologico sarebbe risultato ‘incolto’, anche se, in ogni caso, trattandosi di metodo biologico che imporrebbe l’assenza d’utilizzo di prodotti fitosanitari, detto requisito sostanziale sarebbe sempre stato mantenuto dalla Sig.ra , come provato dagli specifici registri rilasciati da .
La Sig.ra , solo in seguito, sarebbe stata edotta che l’obbligo preminente in capo a chi intende ottenere la certificazione biologica fosse la corretta tenuta del Registro Materie Prime, del Registro Colturale e del Registro Vendite, i quali avrebbero dovuto esserle consegnati da ICEA.
in data 09.11.2018, dunque, la ricorrente avrebbe ricevuto la contestazione della violazione amministrativa oggetto di causa (Prot. n. 0112344 del 15.11.2018), mentre, a distanza di oltre tre anni e mezzo, sarebbe stata attinta dal provvedimento sanzionatorio qui opposto, ancorché non avesse mai ricevuto i registri in questione da ICEA e non avesse mai effettivamente raccolto né tantomeno commerciato l’erba indicata a coltura.
Opponeva, quindi, l’ordinanza sanzionatoria, per i seguenti motivi:
intervenuta abrogazione dell’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20 ‘sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori’, per la novella dell’art. 31, comma 1, D.Lgs. 06.10.2023 n. 148, con decorrenza dal 14.11.2023, eccependo l’applicabilità al caso di specie del principio di retroattività della legge successiva più favorevole;
mancanza di prova circa la consegna dei registri alla sig.ra (elemento oggettivo), non sussistendo alcuna prova circa l’effettiva consegna di detti registri da parte di ICEA alla Sig.ra e prospettando, in subordine, il dubbio che detti registri (qualora eventualmente consegnati) le fossero stati sottratti dall’ex dipendente, il Sig. il quale, assunto dal marito Sig. il 14.05.2016, si sarebbe inspiegabilmente assentato dall’azienda il 31.12.2016 rendendosi successivamente irreperibile;
mancanza di volontà (dolo o colpa) in capo alla sig.ra (elemento soggettivo). in subordine, condotta scriminata dall’errore sul fatto (elemento soggettivo), ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 689/1981, seocdno cui ‘ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa’, poiché nessuna delle due ipotesi dolo e colpa -sarebbe afferente alla condotta della Sig.ra ;
in subordine, violazione meramente formale e non sostanziale (assenza di offensività), poiché la ricorrente non avrebbe mai commercializzato la produzione agricola e non avrebbe mai utilizzato la produzione nemmeno per l’autoconsumo; inoltre, non avrebbe mai speso il buon nome della certificazione biologica e si sarebbe trattato di registri ‘doppioni’ di quelli di
(il Registro Materie Prime e il Registro Colturale, mentre il Registro Vendite non sarebbe stato in ogni caso compilato, stante il fatto che alcuna produzione sarebbe stata soggetta a compravendita).
in subordine, mancanza di motivazione, poiché, in merito ai rilievi espressi nella memoria difensiva depositata in sede amministrativa, l’ordinanza sanzionatoria affermerebbe: ‘ ritenute prive di pregio, infondate e pertanto inaccoglibili le argomentazioni a vario titolo formulate e le eccezioni sollevate dalla parte nei summenzionati scritti ‘, senza nulla argomentare circa il motivo per cui le eccezioni ivi espresse sarebbero infondate;
in subordine, ingiustizia manifesta, per buona fede della sig.ra che, appena avuta contezza dell’avvio del procedimento, avrebbe interamente restituito i contributi versati, in un’unica rata, dimostrando di non essere mai stata intenzionata ad accaparrarsi un contributo a cui (a detta dell’Amministrazione) non aveva diritto; in aggiunta, chi aveva gestito nel concreto il procedimento per la conversione dei terreni in agricoltura biologica sarebbe stato il marito della Sig.ra , il Sig. ; infine, l’intervenuta abrogazione dell’art. 11 del D.Lgs. 20/2018, rubricato ‘Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori’, disposizione in base alla quale è stata sanzionata la Sig.ra , dimostrerebbe la mutata sensibilità sanzionatoria dell’Ordinamento giuridico che non riterrebbe più riprovevole il fatto addebitato alla ricorrente.
Chiedeva, quindi, la dichiarazione di nullità dell’ordinanza n. 604/2023 del 27.10.2023 del , con vittoria di spese, previa sospensione del provvedimento.
Con la memoria di costituzione, il resistente, difeso in proprio, esplicava che l’ordinanza opposta sarebbe stata preceduta dal verbale n. 22018/4126 del 17.10.2018, prot. n. 0112344 del 15.11.2018, redatto a seguito dell’acquisizione, in pari data, della comunicazione scaricata dal portale Banca Dati Vigilanza (BDV SIAN) prot. n. 78276, del 12 settembre 2018, con cui l’OdC ICEA avrebbe reso noto all’Ufficio accertatore un provvedimento di esclusione della ditta della ricorrente dal sistema biologico, come da specifiche contenute nella contestazione medesima.
Nel provvedimento di esclusione irrogato, l’OdC avrebbe dato la possibilità alla parte di fare opposizione, innanzi al pertinente Comitato Unico Ricorsi, nel termine di giorni 15 dalla ricezione dello stesso, ma la parte non se ne sarebbe avvalsa, con conseguente definitività della misura irrogata. La contestazione sarebbe stata regolarmente notificata, in data 28.11.2018. A norma dell’articolo 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, in aggiunta, la ricorrente sarebbe stata ammessa al pagamento, con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, della sanzione in misura ridotta, ma non si sarebbe avvalsa nemmeno di detta facoltà.
Nel merito dell’opposizione, la parte resistente contestava la fondatezza del I motivo, in quanto il principio della retroattività della ‘ lex mitior ‘, di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale del 21 marzo 2019 n. 63, si riferirebbe alle sanzioni aventi carattere afflittivo e punitivo di natura propriamente e sostanzialmente penale, aspetto non concernente il caso di specie che, invece, riguarderebbe una mera sanzione amministrativa.
Circa il secondo motivo, il segnalava che non costituisse suo onere verificare e/o accertare l’avvenuta consegna dei registri da parte dell’OdC alla parte ricorrente, rientrando nella sua sfera di responsabilità la verifica del rispetto degli obblighi di legge posti a suo carico, compresa la tenuta dei registri obbligatori.
Circa l’elemento soggettivo, il resistente sottolineava come alcuna scriminante potesse essere invocata dalla parte ricorrente, non sussistendone minimamente alcun presupposto, per il principio generale per cui ‘ ignorantia legis non excusat ‘: essendo obbligatoria la tenuta dei registri colturale, materie prime e vendite, in quanto l’operatore in questione era assoggettato al sistema di controllo dell’OdC, alcuna esimente potrebbe essere invocata dalla , che sarebbe stata tenuta a conoscere i suoi obblighi, nell’ambito del rapporto contrattuale con RAGIONE_SOCIALE
Il contestava, infine, la fondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, come attestato dalla documentazione in atti, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In seguito alla prima udienza, rigettata l’istanza di sospensione, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di discussione, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, nelle quali le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi.
All’esito del procedimento, dunque, si rileva la manifesta infondatezza dell’opposizione.
In primis, la contestazione dell’infrazione risulta tempestivamente notificata alla ricorrente in data 28.11.2018 (cfr. docc. 2 e 3 di parte resistente -verbale di contestazione con allegato avviso di ricevimento della raccomandata di notifica), a fronte dell’accertamento della stessa in data 17/10/2018, ai sensi dell’art. 14, co. 2, L. 689/1981.
La sanzione irrogata, peraltro, ha natura evidentemente amministrativa: ‘ In base all’art. 1 L, 24 novembre 1981 n. 689, ai fini dell’applicazione di sanzioni amministrative si applica la legge del tempo in cui il comportamento illecito è stato posto in essere ‘ (Cass. 10582/2003). La Giurisprudenza costante di legittimità, invero, ha consolidato il principio per cui, in materia di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica risultanti dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981 comporti l’assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore abrogatrice o più favorevole e senza che possano venire in rilievo, stante la assenza di alcun profilo penale dalla infrazione sanzionata (ed in tal guisa non scorgendosi alcun profilo di irragionevolezza), i ben diversi principi di cui all’art. 2 c.p., commi secondo e terzo ( ex multis Cass. 16699/02 – 10300/02 – 7328/02 – 3756/01 – 10243/00 – 9115/99 – 6249/99 – 6232/99).
L’asserita non imputabilità dell’elemento oggettivo, per mancata ricezione dei registri, ed il preteso difetto dell’elemento soggettivo, per asserita buona fede, d’altro canto, sono palesemente insussistenti, rientrando nel dovere di diligenza e di autoresponsabilità della coltivatrice l’onere di informarsi circa il contenuto dei suoi obblighi di legge, tra cui la tenuta dei registri, di cui avrebbe dovuto pretendere la consegna da ICEA.
La sostenuta inoffensività del fatto, d’altronde, è irrilevante, trattandosi di sanzione amministrativa prevista dalla Legge a seguito dell’esclusione dal sistema biologico, circostanza pacificamente verificatasi e circa la quale la sig.ra ha, peraltro, prestato acquiescenza, non impugnando il provvedimento di esclusione adottato da ICEA.
Ne conseguono il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite, in quanto parte resistente si è difesa in proprio, a mezzo di funzionario incaricato, senza allegare di aver sostenuto alcuna specifica voce di spesa (cfr. Cass. 8678/1993).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta integralmente l ‘ opposizione, confermando l ‘ ordinanza opposta n. 604/2023 del 27.10.2023 e dichiarandola definitivamente esecutiva;
compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, e con allegazione al verbale.
Il Giudice dott. NOME COGNOME