Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30399 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
Oggetto: Impiego pubblico -diniego estensione graduatoria per intervenuto stato di quiescenza
Dott.
NOME COGNOME
Presidente –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24604/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE), rappresentato e difeso dall’avvocato prof. AVV_NOTAIO COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pec dei Registri di RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’ RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in INDIRIZZO è domiciliato ope legis ;
– controricorrente –
nonché contro
DIREZIONE RAGIONE_SOCIALE DEL PERSONALE E RAGIONE_SOCIALE FORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza n. 43/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 277/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, quando era in servizio presso il Tribunale di Treviso quale ‘direttore di cancelleria’, partecipò nel 1997 al concorso per dirigente del ruolo del personale dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria collocandosi al 136° posto su 148 idonei complessivi.
Nel 2000 fu emanato il D.L. n. 341/2000, con il quale, all’art. 24, comma 1 bis , si disponeva che l’Amministrazione giudiziaria provvedesse ‘alla copertura RAGIONE_SOCIALE metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione’.
Il RAGIONE_SOCIALE dava però solo parziale applicazione alla disposizione e, nonostante le vacanze di personale superassero il centinaio, non procedeva ad un corrispondente scorrimento RAGIONE_SOCIALE graduatoria onde coprire tutti i posti necessari. In conseguenza il COGNOME non veniva assunto.
Questi proponeva ricorso d’urgenza al Tribunale di Treviso che lo accoglieva con ordine al RAGIONE_SOCIALE di inquadrarlo nel ruolo dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria .
Il ricorrente così stipulava il nuovo contratto di lavoro nel dicembre del 2002 e nel febbraio 2003 prendeva servizio presso il Tribunale di Locri.
Nelle more il provvedimento d’urgenza era confermato nel 2003 dal Tribunale di Treviso e nel 2005 dalla Corte d’appello di Venezia.
L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione.
Era quindi emanato il D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008, il cui art. 14 bis prevedeva una sanatoria con inquadramento in via definitiva nel ruolo dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE per i dirigenti risultati idonei nel concorso e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione del presente decreto avessero già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario .
Il ricorrente, convinto di rientrare nella casistica prevista dalla norma, trasmetteva una lettera al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la quale, rinunciato espressamente a ogni contenzioso giudiziario pendente (vale a dire, alla causa ormai giunta all’esame RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte), chiedeva di essere convocato per perfezionare l’accordo conseguente all’applicazione dell’art. 14 bis .
Il RAGIONE_SOCIALE però dava riscontro negativo, sostenendo che RAGIONE_SOCIALE misura potessero beneficiare solamente coloro i quali erano in servizio alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione, mentre il AVV_NOTAIO COGNOME era in quiescenza dal 16 marzo 2004.
Interveniva la sentenza di questa Corte n. 26362/2009 che accoglieva il ricorso del RAGIONE_SOCIALE, dichiarando che con l’art. 24, D.L. n. 341/2000, il legislatore aveva fornito all’Amministrazione l’ampio potere discrezionale di provvedere alla copertura delle vacanze del comparto direttivo attingendo dalle graduatorie esistenti e, pertanto, il diritto all’assunzione del singolo concorrente trovava la sua fonte non nella sola disposizione di legge, ‘ma anche nella determinazione assunta dall’Amministrazione di copertura di un certo numero di posti vacanti entro il limite massimo del 50%’: sicché la pretesa all’assunzione azionata in giudizio dal AVV_NOTAIO COGNOME era priva di fondamento.
La sentenza era impugnata con ricorso per revocazione respinto con sentenza di questa Corte n. 7220/2011.
Il RAGIONE_SOCIALE, dunque, disponeva che il COGNOME dovesse essere collocato nella originaria posizione lavorativa (Direttore di Cancelleria C3S) stabilendo altresì che, sebbene le somme già corrisposte a titolo di retribuzione fossero irripetibili, il trattamento pensionistico e la buonuscita del dipendente sarebbero dovuti essere oggetto di rideterminazione.
Avverso tale provvedimento il COGNOME proponeva nuovo ricorso al Tribunale di Locri che veniva respinto.
Eguale esito aveva l’appello proposto dinanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Quest’ultima riteneva di non potersi pronunciare sulle domande proposte dal COGNOME ai sensi dell’art. 14 bis del d.l. n. 248/2007 per essersi formato il giudicato ed in particolare per avere questa Corte nella sentenza n. 26362/2009 già esaminato la portata RAGIONE_SOCIALE suddetta nuova normativa sulla vicenda del COGNOME.
Assumeva in ogni caso che il COGNOME, dimessosi nel 2004 non potesse rientrare nella previsione di cui al D.L. n. 248/2007 (entrata in vigore il 1° marzo 2008), non essendo attuabile nei suoi confronti l’inquadramento definitivo nel ruolo dirigenziale trattandosi di soggetto già pensionato.
Riteneva che difettasse nella specie un danno ingiusto avendo il RAGIONE_SOCIALE correttamente disatteso le richieste di stabilizzazione del COGNOME.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – violazione degli artt. 112, 113, 324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Assume che nel contenzioso concluso con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione del 2009 la questione concerneva l’applicabilità dell’art. 24, comma 1 bis , d.l. n. 341/2000 convertito in legge n. 4/2001 e non l’art. 14 bis .
Rileva che si trattava di un giudizio avente un oggetto diverso quello RAGIONE_SOCIALE presente causa e che pertanto l’autorità di giudicato era solo circoscritta a quel giudizio.
2. Il motivo è infondato.
Si rileva che nella sentenza di questa Corte n. 26362/2009 è stato così evidenziato: «5. Con la memoria difensiva, infine, parte resistente sostiene la rilevanza nella controversia, sotto diversi profili, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008 n. 31, il cui articolo 14 bis inserito dalla legge di conversione -Dirigenti dell’amministrazione giudiziaria -dispone: 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a valere sul fondo di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 527, e successive modificazioni . 5.1. Deve, invece, escludersi qualsiasi incidenza di questa disposizione legislativa sulla controversia. Risulta evidente il carattere di sanatoria eccezionale di situazioni di fatto venute a crearsi, sia pure in via provvisoria, per effetto di ottemperanza a decisioni
giudiziali, sanatoria peraltro condizionata all’intervento di una transazione. Escluso perciò che possa attribuirsi alla norma portata interpretativa del precedente assetto legislativo, risulta evidente come non possa trovare applicazione fuori dai casi espressamente previsti; mentre una questione di legittimità costituzionale sarebbe in astratto prospettabile con riferimento ai contenuti RAGIONE_SOCIALE norma (tra l’altro, per contrasto con l’art. 97 Cost.), ma non certo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sua non applicabilità al di fuori dell’ipotesi specifica contemplata, cioè a situazioni diverse dall’avvenuta costituzione di fatto ed in via provvisoria, alle condizioni previste, del rapporto di lavoro dirigenziale e per questo non comparabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 Cost. ».
La questione dell’art. 14 bis era stata dunque introdotta in quel giudizio dallo stesso COGNOME ed affrontata dalla Corte di legittimità.
Si tratta, peraltro, di giudizi diversi ma riguardanti il medesimo rapporto giuridico (pretesa del direttore di cancelleria idoneo al concorso per la copertura di posti di ruolo dirigenziale ad ottenere l’inquadramento e l’assunzione in tale ruolo) e l’incidenza su di esso RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta disposizione di cui all’art. 14 bis del D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008, con la conseguenza che va fatta applicazione del principio secondo cui la soluzione di una questione di diritto comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, ciò nonostante il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 14 settembre 2022, n. 27013; Cass. 24 gennaio 2024, n. 2387).
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado per error in procedendo -violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. -motivazione apparente e/o contraddittoria.
Deduce la nullità per le affermazioni contraddittorie RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale che, dopo aver ritenuto che vi fosse il giudicato per effetto RAGIONE_SOCIALE pronuncia di questa Corte n. 26362/2009 ha comunque esaminato la portata dell’art. 14 bis .
4. Il motivo è infondato.
Non vi è alcuna nullità per insanabile contraddizione ma una duplice ratio decidendi .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia illogicità RAGIONE_SOCIALE sentenza, apparenza e insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Il motivo, collegato al secondo motivo di ricorso, è infondato per le stesse ragioni evidenziate al punto sub 4. che precede.
Con il quarto e quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 14 bis D.L. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008, nonché dell’art. 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per averne escluso l’applicazione e per aver ritenuto legittimo il comportamento dell’Amministrazione con conseguente insussistenza di un danno ingiusto.
I motivi sono infondati per le stesse ragioni evidenziate da Cass. n. 26362/2009 e per quanto già precisato al punto sub 2. che precede.
Il COGNOME non poteva essere ammesso in servizio quale dirigente perché si era dimesso nel 2004.
La norma di cui all’art. 14 bis era volta a sanare in via eccezionale il contenzioso determinato dalla scarsa chiarezza RAGIONE_SOCIALE L. n. 4/2001, di conversione del D.L. n. 341/2000. Per effetto di tale sanatoria (peraltro condizionata all’intervento di una transazione) erano assegnati in via definitiva nel ruolo dirigenziale (con il conseguente diritto all’inquadramento ed i conseguenti diritti retributivi), con effetto dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma e cioè dall’1/3/2008, i dipendenti che
si trovavano nelle condizioni previste dalla norma a tale data. Tanto non poteva avvenire per il COGNOME, collocato in quiescenza dal 16/3/2004.
Il legislatore, dunque, non ha scelto di intervenire con una norma interpretativa RAGIONE_SOCIALE legge del 2001 ma ha previsto un meccanismo eccezionale per definire il contenzioso nelle more prodottosi.
L’eccezionalità RAGIONE_SOCIALE previsione precludeva ogni possibilità di interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE norma ed ogni attribuzione alla stessa di una efficacia con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore dell’1/3/2008.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione