Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20562 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20562 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24137/2020 r.g., proposto da
COGNOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1322/2019 pubblicata in data 10/01/2020, n.r.g. 808/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/06/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era stato assunto da AMT di Catania con qualifica di ‘pulitore/manovale’; successivamente, a seguito di concorso, era stato inquadrato nella qualifica di ‘caposquadra manovali’ livello 9; poi, per effetto del rinnovo del CCNL era stato inquadrato nel livello 8.
OGGETTO: procura conferita da persona fisica priva di potere rappresentativo di società di capitali -successivo rilascio di procura da soggetto titolare di organo rappresentativo effetti – sanatoria – limiti nel regime anteriore alla legge n. 69/2009
Deduceva che con lettera del 28/02/2001 la società gli aveva comunicato l’attribuzione della qualifica di ‘capo squadra ausiliari’ parametro retributivo 121 con decorrenza dall’01/01/2001. Assumeva che invece dal 1991 al 2000 aveva sempre svolto mansioni di ‘capo operai’ nel turno notturno, sicché aveva diritto all’inquadramento nella relativa qualifica, livello 4, parametro retributivo 188.
Adìva il Tribunale di Catania per ottenere l’accertamento del suo diritto all’inquadramento nella qualifica superiore e la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 1996, considerato il primo atto interruttivo rappresentato dalla lettera del 14/06/2001, seguita poi dalla lettera del 09/06/2006, con le quali aveva invano chiesto il riconoscimento del predetto diritto.
2.Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non dimostrati i fatti costitutivi della qualifica superiore rivendicata, fra cui rilevava non il coordinamento di altri lavoratori, tratto comune alla qualifica rivestita, bensì il possesso di specifiche competenze tecnico-specialistiche e lo svolgimento di attività connotate da un significativo contenuto tecnico-operativo, nella specie neppure dedotti nel ricorso introduttivo.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Torre.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
l’eccezione di prescrizione risulta ritualmente sollevata dalla società nella memoria difensiva di primo grado, poiché l’originario difetto di procura risulta sanato ex tunc dalla nuova procura alla lite conferita da soggetto munito di poteri di rappresentanza dell’ente, senza il limite di decadenze processuali, ai sensi dell’art. 182, co. 2, c.p.c. (Cass. n. 27481/2018);
l’eccezione è altresì fondata, poiché non vi è prova che la società abbia avuto conoscenza legale delle lettere del 14/06/2001 e del 09/06/2006, le quali hanno una data e un numero di protocollo vergati a mano e prive di sottoscrizione da parte del riceven te o di un timbro dell’ufficio consegnatario; quindi i dedotti diritti alle differenze retributive maturate
nel periodo anteriore al 25/09/2001 sono estinti per prescrizione, poiché la società ha riconosciuto effetto interruttivo solo al tentativo di conciliazione esperito in data 25/09/2006;
l’estinzione per prescrizione relativamente al predetto periodo comporta l’assorbimento della domanda e delle istanze istruttorie relative alla prova testimoniale per dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori dal 1991 al 2000;
in relazione al periodo successivo, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo e le risultanze istruttorie non dimostrano l’espletamento di attività riconducibili al profilo richiesto;
dall’istruttoria è risultato che l’appellante effettuava un’attività di verifica sul servizio di pulizia reso dalle cooperative, ma non ne coordinava i dipendenti, che erano coordinati dai capisquadra delle medesime cooperative; il ruolo di ‘capo operai’ i n quel periodo era svolto da COGNOME e poi da COGNOME;
la produzione documentale dell’appellante non smentisce questa ricostruzione, poiché dai verbali di servizio del turno notturno si evince come il COGNOME abbia siglato i fogli di servizio eccezionalmente solo tre volte nell’anno 2007 e poi per il periodo ago sto-settembre 2006 soltanto in occasione dell’avvicendarsi di COGNOME e COGNOME, quale dipendente più alto in grado e senza che detta attività avesse assunto i caratteri della prevalenza e della continuità.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
5.RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente -dopo aver precisato che il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso depositato in data 23/06/2009 e quindi prima del 04/07/2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, che con il suo art. 46, co. 2, ha novellato l’art. 182 c.p.c. lamenta la violazione degli artt.
125, 182, 416, co. 2, c.p.c., 2697 e 2938 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuta ammissibile l’eccezione di prescrizione pur in presenza di un difetto di potere rappresentativo dell’ente in capo alla persona fisica che in origine aveva conferito la procura alle liti e per aver riconosciuto efficacia sanante ex tunc alla successiva procura conferita dal legale rappresentante dell’ente. In particolare richiama pronunzie di legittimità (Cass. n. 8933/2019; Cass. n. 21666/2018), con cui questa Corte ha p recisato che la formulazione dell’art. 182 c.p.c. anteriore alla novella introdotta dalla legge n. 69/2009 consentiva la sanatoria della procura ma faceva salve le decadenze già verificatesi.
Il motivo è fondato.
Come ha esattamente ricordato il ricorrente, questa Corte ha affermato che il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. ( che non si applica al rito del lavoro, v. Cass. 9596/2001) il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale (come ad esempio per il ricorso per cassazione), restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. n. 8933/2019). Questo stesso principio era stato già affermato proprio in funzione nomofilattica (Cass. sez. un. n. 13431/2014).
Pertanto non può essere condivisa quella pronunzia di questa Corte, secondo cui l’art. 182, co. 2, c.p.c. nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009 -laddove prevede che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ‘può’ assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall’art. 46, co. 2, della legge n. 69/2009, nel senso che il giudice ‘deve’ promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un
termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc , senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. ord. n. 26948/2017). In senso contrario non soltanto va richiamata la funzione nomofilattica istituzionalmente attribuita alle sezioni unite di questa Corte, con conseguente prevalenza da assegnare e riconoscere al principio di diritto espresso dalla pronunzia sopra ricordata (Cass. sez. un. 13431 cit.); ma va pure evidenziata la ratio della modifica normativa apportata dal legislatore con l’art. 46, co. 2, L. n. 69/2009 proprio all’art. 182 c.p.c., volta -appunto -ad estenderne l’ambito applicativo per ‘superare’ la consolidata interpretazione che di quella norma di rito si era formata presso questa Corte (Cass. ord. n. 23940/2019; Cass. n. 9464/2012; Cass. n. 8708/2009; Cass. n. 2403/1998; Cass. n. 7066/1995). Al riguardo questa Corte ha precisato che il nuovo testo dell’art. 182, co. 2, c.p.c., introdotto dalla legge n. 69/2009 (secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della medesima procura o per la rinnovazione della stessa) non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma (Cass. ord. n. 8933/2019).
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115, 116, 421, 437 c.p.c., 2943 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione e negato efficacia interruttiva alle lettere del 14/06/2001 e del 09/06/2006, non ammettendo la produzione, unitamente al ricorso d’appello, delle copie delle due comunicazioni rilasciate dall’archivio aziendale, recanti apposito timbro dell’ufficio protocollo dell’aziend a, il numero di protocollo e la data di consegna coincidenti con i dati vergati a mano sulle due lettere prodotte in primo grado, nonché la firma del funzionario dell’ufficio protocollo.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
3.Con il terzo motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia che sulle copie richieste all’archivio aziendale risultavano apposti timbro e firma dell’azienda sulle lettere interruttive della prescrizione del 2001 e del 2006.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo .
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 420 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale non ammesso la prova testimoniale relativa allo svolgimento di mansioni superiori nel periodo dal 1991 al 2000.
Il motivo è fondato per quanto di ragione: dall’accoglimento del primo motivo deriva la necessità di valutare ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali sul merito della controversia relativa a quel periodo fino all’anno 2001 , potere che la Corte territoriale non ha esercitato sull’erroneo presupposto della ritenuta fondatezza dell’eccezione di prescrizione per tutti i crediti anteriori all’anno 2001.
5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato l’appellante al rimborso delle spese del gravame e confermato la condanna pronunziata dal Tribunale per quelle del primo grado di giudizio.
Il motivo resta assorbito.
6.- La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per la decisione di merito relativa al periodo fino all’anno 2001, in conseguenza dell’accoglimento dei primo e del quarto motivo. Il Giudice di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e per quanto di ragione il quarto motivo; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per la decisione in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data