Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3080 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3080 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20036/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME con domicilio digitale EMAIL,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 584/2024 depositata il 12/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La vicenda trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. NOME COGNOME, in qualità di debitore principale, e dai fideiussori NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in qualità di fideiussori e NOME COGNOME , NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di eredi del fideiussore NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE in relazione al decreto provvisoriamente esecutivo con cui era stato loro ingiunto il pagamento di euro 1.199.895,23 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, con vincolo solidale dei fideiussori rispetto al debitore principale, ma con il limite complessivo di euro 206.582,76.
2.Il Tribunale di Benevento aveva rigettato l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
3.Gli opponenti hanno proposto appello nel 2013.
4.Durante l’appello, uno degli appellanti, il sig. COGNOME, proponeva querela incidentale di falso avverso il documento datato 29 luglio 1997 relativo alla proroga della fideiussione concessa a NOME COGNOME. A seguito dell’ammissione della querela di falso, il giudizio di appello è stato sospeso fino alla definizione di quello sul falso.
5.Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 194/2022, accertava la falsità della firma del sig. COGNOME sulla suddetta proroga della fideiussione.
6.Il difensore AVV_NOTAIO riassumeva il giudizio in nome del COGNOME. COGNOME con ricorso depositato il 19.10.2022.
7.Posta in decisione la causa di appello la Corte distrettuale rilevava che l’AVV_NOTAIO non aveva procura per il giudizio di appello. Invero, la procura che egli richiamava era soltanto per il procedimento di querela di falso, non per il procedimento principale di appello. Dunque, ad avviso della corte territoriale l’AVV_NOTAIO non si era mai costituito come difensore del COGNOME nel giudizio di appello. Nè la procura dallo stesso depositata con le memorie di replica del 24.6.2023 e datata 15.10.2023
era valida poiché non congiunta con il ricorso di riassunzione. Tale procura non poteva avere effetti sananti retroattivi.
8.La Corte territoriale concludeva quindi che la riassunzione del processo era stata effettuata da un difensore privo di procura, e che tale carenza era da ritemersi originaria, totale e insanabile in ragione del principio di diritto affermato con Cass. Sez. Un. n. 37434/2022, secondo cui la mancanza originaria e totale di procura non è sanabile con l’art. 182, co. 2, cod.proc.civ.; l’atto compiuto dal difensore senza procura è tamquam non esset .
9. La conseguenza di tale affermazione era poi che la riassunzione non era avvenuta nel termine di legge (3 mesi ex art. 297, co. 1 cod.proc.civ.) dopo la emissione della sentenza sul falso sicchè il processo, in assenza della costituzione o riassunzione di altre parti, doveva essere dichiarato estinto con condanna dell’AVV_NOTAIO al pagamento delle spese di lite della fase successiva alla fattispecie estintiva (Cass. 15305/2018) dal momento che l’attività del difensore senza procura non spiega effetti sulla parte e il legale risponde personalmente anche delle spese generate.
10.La cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 12.2.2024 è chiesta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME ricorso notificato l’11.9.2024 , cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE). 10.1. In prossimità dell’adunanza e ntrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
11.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 182 cod.proc.civ., per non aver la Corte d’appello attivato il meccanismo di sanatoria previsto da tale norma. L’art. 182, commi 1 e 2, cod. proc. civ. impone, infatti, al giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di procura, di concedere alla parte un termine per regolarizzare la situazione,
con effetti retroattivi. In base alla giurisprudenza della Corte (anche delle Sezioni Unite), questo potere-dovere opera indipendentemente dalla distinzione tra nullità e inesistenza della procura: ciò che rileva è evitare che il processo si arresti per vizi facilmente rimediabili. La Corte d’appello, invece, non solo non ha attivato tale procedura, ma ha anche ignorato che la controparte aveva sollevato l’eccezione solo in comparsa conclusionale e che l’AVV_NOTAIO aveva poi depositato una nuova procura nella prima difesa successiva, sanando comunque il vizio. Da qui la censura: prima di dichiarare l’estinzione ex art. 307 cod.proc.civ., il giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 182 cod.proc.civ., consentendo la regolarizzazione della procura.
12.Con il secondo motivo si deduce ( in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.) , la violazione degli artt. 1367 cod.civ., 159 cod.proc.civ. e ancora dell’art. 182 cod.proc.civ., oltre che dell’art. 6 CEDU. I ricorrenti contestano che la Corte d’appello abbia considerato del tutto ‘inesistente’ la procura nel giudizio di appello nel corso del quale, a seguito dell’eccezione sollevata dalla parte appellante per la prima volta nella comparsa conclusionale, era stata depositata la procura datata 15.10.2022. Secondo l’art. 1367 cod.civ.., gli atti processuali devono essere interpretati nel senso che possano avere effetto, e dovendosi ritenere irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito; secondo l’art. 159 cod.proc.civ., la nullità colpisce solo le parti dell’atto che non hanno raggiunto lo scopo.
12.1. Parte ricorrente ritiene che la c orte d’appello abbia errato a non applicare questi principi di conservazione dell’atto, anziché adottare un formalismo eccessivo che si pone anche in contrasto con l’art. 6 CEDU, che tutela il diritto di accesso alla giustizia e vieta interpretazioni processuali che compromettano sproporzionatamente la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
13.Con il terzo motivo si censura (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 303 cod.proc.civ., relativo alla riassunzione del processo dopo la sospensione. Secondo tale norma, la riassunzione non dà luogo a un nuovo processo: le parti già costituite ne restano parte senza necessità di alcuna nuova comparsa o procura. I ricorrenti osservano che, nel caso concreto, tutti gli appellanti erano regolarmente costituiti nel giudizio d’appello sin dall’inizio, mediante il difensore originario, e avevano continuato a partecipare anche dopo la riassunzione, depositando memorie e prendendo posizione sull’eccezione di difetto di procura.
14.I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi e sono fondati.
15.Va preliminarmente osservato che stante la natura processuale dei vizi denunciati la Corte è giudice del fatto processuale ed è tenuta a esaminare lo sviluppo del processo al fine di delibare la fondatezza delle censure proposte.
16.La corte territoriale ha rilevato, a seguito di eccezione di difetto di procura sollevata dalla parte appellante nella comparsa conclusionale, che l’atto di riassunzione richiamava la procura speciale rilasciata dal sig. COGNOME per il giudizio incidentale di falso e non per il distinto procedimento principale nel quale il sig. COGNOME risultava difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME. La Corte ha proseguito ritenendo che non potessero estendersi gli effetti di tale procura speciale all’attività difensiva svolta in sede di riassunzione del processo sospeso dall’AVV_NOTAIO. Ha poi ritenuto che la procura depositata dal sig. COGNOME con le memorie di replica e recante data del 15.10.2022 antecedente alla riassunzione, dovesse considerarsi inesistente ed insuscettibile sulla base del richiamo alla pronuncia della Cass. Sez. Un. 37434/2022 di produrre la sanatoria dell’eccepito difetto di procura .
17.Occorre premettere che l a riassunzione del processo d’appello sospeso, a seguito della proposizione in via incidentale della querela di falso, è del 19.10.2022 e pertanto si applica l’art. 182 cod. proc.civ. ratione temporis vigente nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. 22564/2020; id. 7589/2023) e che il giudizio di appello era stato proposto anche dal sig. COGNOME con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME. 18. Ciò posto v a, infatti ricordato, che l’art. 182 cod. proc. civ. (nel testo riformulato dalla legge n. 69/2009 ed applicabile ai giudizi iniziati successivamente alla data – 4 luglio 2009 – della sua entrata in vigore) dispone, al comma 1, che ‘ Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi ‘ e, al comma 2, che ‘ Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione ‘.
19.La Corte ha chiarito anche di recente ( cfr. Cass. 7589/2023) che, diversamente dal testo previgente, il testo introdotto dal legislatore nel 2009 ha imposto una possibilità di sanatoria sia per il difetto sia per la nullità della procura al difensore, con un preciso dovere del giudice di assegnare alla parte interessata un termine perentorio per la sanatoria stessa, onde il rispetto del termine perentorio all’uopo assegnato dal giudice è idoneo a sanare retroattivamente sia la mancanza assoluta sia una qualunque difformità del mandato defensionale per il giudizio di merito rispetto al modello legale, superandosi in tal modo i precedenti
orientamenti giurisprudenziali in tema di sanabilità soltanto di alcuni vizi e di incensurabilità, in sede di giudizio di legittimità, della mancata concessione del termine, non più configurabile come potere discrezionale del giudice. In tale prospettiva la Corte ha affermato che il giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto – in adempimento del dovere imposto dall’art. 182 c.p.c., comma 1 – a formulare l’invito a produrre il documento mancante (o a rinnovare quello viziato); tale invito, nel caso in cui non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell’appello, poiché la produzione o rinnovazione, effettuata nel corso del giudizio di merito anche d’appello, sana ex tunc l’irregolarità della costituzione (in questo senso v. trae recenti, anche per richiami, Cass. n. 6041 del 13/03/2018 oltre che Cass. Sez. Un. 26338 del 07/11/2017; per fattispecie rette dalla precedente formulazione dell’art. 182 cod.proc.civ., peraltro, v. Cass. 22559 del 04/11/2015 – che tiene conto della novella – e Cass. n. 3181 del 18/02/2016, n. 4485 del 25/02/2009.e n. 8435 del 11/04/2006). Solo una simile interpretazione dell’art. 182 c.p.c., appare peraltro compatibile con lo scopo avuto di mira dalla norma di assicurare la difesa tecnica e, quindi, coerente con l’art. 6 c.e.d.u. così come chiarito dalla giurisprudenza della Corte EDU a mente della quale gli organi giudiziari degli stati membri sottoscrittori della c.e.d.u., nell’interpretazione della legge processuale, infatti, devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall’art. 6 di detta convenzione (cfr. ad es. Corte EDU, COGNOME c. Spagna, 19/12/1997; COGNOME c. Francia, 29/07/1998; COGNOME c. Spagna, 28/10/1998; COGNOME c. Repubblica Ceca, 28/06/2005; oltre numerose altre più recenti fra cui Succi c. Italia, 28/10/2021).
20. Da ultimo infine la Corte ha affermato che l’art. 182, comma 2, cod.proc.civ., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Cass. Sez. Un 37434/2022).
21.Tanto premesso in diritto deve rilevarsi che non appare condivisibile l’assimilazione operata dalla corte territoriale della procura recante data 15.10.2022, e depositata dalla parte immediatamente dopo l’eccezione svolta da parte appellata per la prima volta nella comparsa conclusionale, alla fattispecie della procura inesistente perché non depositata con le modalità prescritte dall’art. 83 cod. proc . civ. contestualmente al ricorso in riassunzione.
22. All’atto della riassunzione, infatti, l’atto non era sottoscritto dalla parte personalmente ma da un difensore, l’AVV_NOTAIO, diverso dall’AVV_NOTAIO che aveva difeso la parte nel giudizio di appello sospeso, lo stesso che aveva difeso la parte nel giudizio incidentale di falso munito a tal fine di procura speciale. Ciò chiarito la procura depositata successivamente a favore dell’AVV_NOTAIO è stata assimilata dalla Corte territoriale ad una procura inesistente senza considerare il contesto della riassunzione del giudizio sospeso. Invero nel giudizio d’appello sospeso il sig. COGNOME era stato fino al momento della sospensione assistito da un difensore che, per quanto è rilevabile dagli atti e dalle difese delle parti, non risultava avere successivamente rinunciato al mandato, né gli era stato revocato, né era stato sostituito ed al quale in applicazione dell’art. 297, ultimo comma, cod. proc. civ. in ipotesi sarebbe stato validamente notificato l’atto di riassunzione ove il processo sospeso fosse stato riattivato da una parte diversa dal medesimo COGNOME.
23.Ebbene, se così è, non può condivisibilmente parlarsi nei confronti della parte COGNOME di procura inesistente ma dell’esistenza di un vizio processuale determinato dalla non corrispondenza fra il difensore originario e quello in riassunzione che una volta eccepito dalla controparte
il giudice avrebbe dovuto provvedere a chiarire invitando la parte a regolarizzare la procura, spiegando se ancora in carico dell’originario difensore AVV_NOTAIO oppure se estesa anche all’AVV_NOTAIO in una prospettiva di dialogo processuale quale è il processo c he, come noto, attraverso un complesso coordinato di norme avente valenza pubblicistica, è funzionalmente diretto al raggiungimento dello scopo prefissato, in uno alla regolamentazione dell’attività del giudice (cfr. Cass. Sez. Un. 37434/2022).
24.Diversamente, la qualificazione come inesistente data dalla corte partenopea alla procura del 15.10.2022 non si confronta con il contesto processuale in cui è stata sollevata l’eccezione, finendo per assimilare l’atto di riassunzione all’ atto introduttivo di un giudizio ex novo e così ritenendo giustificato il richiamo, in realtà improprio, al dictum delle Sezioni Unite della Corte n. 37434/2022.
25. Al contrario la contestualizzazione della fattispecie consente proprio di evitare il rischio di interpretazioni eccessivamente formalistiche e di assicurare la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall’art. 6 CEDU.
26.La Corte d’appello dovrà quindi riesaminare la questione riguardante la procura del sig. COGNOME alla stregua del disposto dell’art. 182 cod. proc. civ. come applicabile alla fattispecie della riassunzione del giudizio d’appello sospeso a seguito di proposizione incidentale di querela di falso.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento c.d. proprio ( cfr. Cass. 28663/2013; id. 13534/2018) del terzo motivo.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
La Presidente NOME COGNOME