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Sanatoria affitto agrario: quali interessi pagare?

La Corte di Cassazione chiarisce i termini per la sanatoria morosità affitto agrario. Un creditore del locatore aveva agito per la risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni. L’affittuario ha sanato il debito, ma il creditore ha contestato l’importo degli interessi. La Suprema Corte ha stabilito che, in base alla legge speciale sull’affitto agrario (D.Lgs. 150/2011), per la sanatoria sono dovuti solo gli interessi legali ordinari e la rivalutazione, non gli interessi maggiorati previsti dall’art. 1284, quarto comma, cod. civ., la cui applicazione richiede una specifica domanda di pagamento, assente in questo caso.

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Sanatoria Morosità Affitto Agrario: La Cassazione Chiarisce gli Interessi Dovuti

Nel contesto dei contratti di affitto agrario, la gestione della morosità dell’affittuario rappresenta un punto cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione sulla sanatoria morosità affitto agrario, specificando quali interessi debbano essere corrisposti per ‘curare’ il debito ed evitare la risoluzione del contratto. La decisione sottolinea la prevalenza della normativa speciale di settore rispetto alle regole generali del codice civile.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine dall’azione di un istituto di credito, creditore di una società agricola locatrice. La banca aveva pignorato i canoni di affitto che un’altra società, l’affittuaria, doveva versare alla locatrice. A seguito del mancato pagamento di tre mensilità, la banca, agendo in via surrogatoria, ha richiesto la risoluzione del contratto di affitto, appellandosi a una clausola risolutiva espressa presente nel contratto.

In sede giudiziale, la società affittuaria ha richiesto e ottenuto un termine per sanare la propria morosità. Effettuato il pagamento della somma capitale, la banca ha però contestato la completezza del versamento, sostenendo che mancassero gli interessi maggiorati previsti dall’articolo 1284, quarto comma, del codice civile, applicabili quando un’obbligazione pecuniaria è oggetto di una domanda giudiziale.

Il Percorso Giudiziario e il Principio della Lex Specialis

Il Tribunale di primo grado aveva dato ragione alla banca, dichiarando risolto il contratto. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo la morosità integralmente sanata. Secondo la corte territoriale, gli interessi maggiorati non erano dovuti, poiché la loro applicazione presuppone una domanda giudiziale di pagamento, mentre in questo caso era stata proposta una domanda di risoluzione del contratto.

La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza d’appello, rigettando il ricorso della banca.

Le Motivazioni: La Sanatoria Morosità Affitto Agrario e la Legge Speciale

La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.

In primo luogo, ha affrontato il tema della clausola risolutiva espressa. I giudici hanno chiarito che, anche in presenza di tale clausola, l’affittuario mantiene il diritto di sanare la morosità. L’esercizio di questo diritto, previsto da una norma processuale, sospende l’efficacia della clausola risolutiva, rendendola inefficace se il pagamento avviene nei termini concessi dal giudice. La volontà delle parti non può derogare a questa disciplina protettiva.

In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la Corte ha stabilito la non applicabilità degli interessi maggiorati. La disciplina della sanatoria morosità affitto agrario è contenuta nell’articolo 11, ottavo comma, del D.Lgs. n. 150 del 2011. Questa norma costituisce una lex specialis, una legge speciale che prevale su quella generale (l’art. 1284 cod. civ.).

La norma speciale prevede che, per sanare il debito, l’affittuario debba corrispondere:
1. I canoni scaduti.
2. La rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT.
3. Gli ‘interessi di legge’.

La Corte ha specificato che l’espressione ‘interessi di legge’ si riferisce al tasso legale ordinario (primo comma dell’art. 1284 c.c.) e non al tasso maggiorato previsto dal quarto comma. Quest’ultimo, infatti, si applica solo in caso di una domanda giudiziale specificamente volta a ottenere il pagamento di una somma, non quando l’azione è diretta alla risoluzione del contratto. La disciplina speciale, pensata per tutelare l’affittuario e garantire la continuità dell’impresa agricola, detta una regola completa e autosufficiente per la sanatoria, escludendo l’applicazione di tassi di interesse più onerosi.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza consolida un principio di fondamentale importanza per il settore agricolo. L’affittuario che si trovi in una situazione di morosità ha a disposizione uno strumento protettivo efficace: la possibilità di sanare il proprio debito anche dopo l’inizio di una causa di risoluzione. Il costo di questa sanatoria è chiaramente definito dalla legge speciale: canoni, rivalutazione ISTAT e interessi legali semplici. Ciò offre certezza del diritto e protegge l’affittuario da pretese accessorie più gravose, come quella degli interessi maggiorati, che troverebbero applicazione solo in contesti diversi. La decisione riafferma la specificità del diritto agrario e la sua funzione di contemperare gli interessi delle parti, tenendo in debita considerazione la natura e la continuità dell’attività agricola.

Una clausola risolutiva espressa in un contratto di affitto agrario impedisce all’affittuario di sanare la morosità?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il diritto dell’affittuario di chiedere un termine per sanare la morosità è un diritto processuale che prevale. Se la sanatoria avviene correttamente, l’efficacia della clausola risolutiva viene meno e il contratto prosegue.

Per la sanatoria morosità affitto agrario, quali interessi si devono pagare?
L’affittuario deve pagare gli interessi al tasso legale ordinario, come previsto dall’art. 1284, primo comma, del codice civile. Non sono dovuti gli interessi maggiorati previsti dal quarto comma dello stesso articolo, a meno che non sia stata avanzata una specifica domanda giudiziale per il pagamento dei canoni.

Perché nel caso dell’affitto agrario si applica una regola diversa per gli interessi di mora?
Perché esiste una norma speciale, l’art. 11, ottavo comma, del D.Lgs. 150/2011, che disciplina specificamente la sanatoria giudiziale in materia di affitto agrario. In base al principio lex specialis derogat generali, questa legge speciale prevale sulla norma generale del codice civile, fornendo una disciplina completa e autonoma che mira a proteggere la parte affittante e la continuità dell’impresa agricola.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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