SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 305 2026 – N. R.G. 00000521 2024 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
R.G. n. 521/2024+522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere relatore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME – Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: saldo conto corrente.
Fra:
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
– Attore in riassunzione –
-contro-
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti;
– Convenuta in riassunzione –
e
-Convenuta in riassunzione contumace –
Conclusioni delle parti
Per l’attore in riassunzione:
‘Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, quale giudice di rinvio, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 277/2007, pronunciata dal Tribunale di Savona il 26/3/2007 e pubblicata in data 27/3/2007: – previo espletamento, per il caso di ritenuta necessità, di consulenza tecnica d’ufficio intesa ad accertare il saldo finale del conto corrente n. 3895 alla data del 7/2/2001; 1) in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la signora , quale erede di (in proprio e quale erede di ), a pagare alla Banca la somma capitale di € 190.990,64, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo; 2) con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio,
comprensive degli oneri fiscali e previdenziali del caso’.
Per la convenuta in riassunzione:
‘Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le attività istruttorie del caso, in particolare la rinnovazione della CTU, accertare se vi fosse e a quanto ammontasse (tenuto conto delle contestazioni tutte di cui agli atti, nonché del ‘giro’ dal conto n. 2560) il saldo debitore del conto corrente n. 3895 accesso presso l’allora agenzia rispetto a cui gli aventi causa dell’Istituto di credito hanno spiegato domanda di condanna al pagamento. Vinte le spese dell’intero giudizio, con distrazione, per la presente fase, in favore del procuratore antistatario’.
IN FATTO E DIRITTO
1. , già intestataria di un conto corrente presso la Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, nonché ed , intestatarie di un altro conto corrente presso la medesima e garanti della
predetta società, citavano davanti al tribunale di Savona il RAGIONE_SOCIALE , in qualità di avente causa della Banca RAGIONE_SOCIALE, per sentir accertare la somma da loro dovuta al menzionato istituto di credito a titolo di saldo debitore dei conti correnti e la responsabilità dello stesso per la falsificazione delle sottoscrizioni apposte su documenti attribuiti ad esse attrici, con la relativa condanna al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda, esposero che, con lettere raccomandate del 7 febbraio 2001, il , sull’errato presupposto della decadenza della società dal beneficio del termine, aveva disdetto gli affidamenti loro concessi ed intimato il pagamento del saldo debitore dei conti correnti, comunicando che, in mancanza, avrebbe proceduto alla realizzazione dei valori vincolati in pegno dalle ed alla compensazione del ricavato con l’importo dovuto.
2. Costituitosi il si opponeva alla domanda attrice chiedendo,
in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al pagamento della somma di € 190.990,64 (per residuo credito di c/c n. 3895/835 girato a sofferenza), oltre interessi.
Il Tribunale di Savona , con sentenza del 27 marzo 2007, n. 277 , rigettò sia la domanda principale sia quella riconvenzionale per mancanza di prova in quanto , gli estratti di conto corrente depositati non documentavano l’intero periodo del rapporto contrattuale.
3. Le impugnazioni separatamente proposte dalla , e in qualità di avente causa dal RAGIONE_SOCIALE, e dalla e da , quest’ultima in proprio ed in qualità di erede di nel frattempo deceduta, furono decise previa
loro riunione, dalla Corte di appello di Genova , con sentenza del
6 ottobre 2011, n. 961 , che condannò la e la al pagamento, in favore della , della somma di € 190.990,64, oltre interessi.
4. Premesso che le attrici avevano addebitato all’istituto di credito di aver provveduto abusivamente alla vendita di titoli e valori di loro proprietà asseritamente vincolati in pegno a suo favore e di avere compensato il ricavato con il saldo dei conti correnti a loro intestati, la Corte escluse l’illiceità di tale comportamento, rilevando che la aveva agito nel rispetto della disciplina contrattuale che regolava i rapporti con le correntiste. Precisato, infatti, che i contratti stipulati tra le parti attribuivano alla Banca la facoltà di recedere con preavviso di cinque giorni anche senza giusta causa e di valersi dei titoli e dei valori costituiti in pegno dalla correntista, rilevò che tale facoltà, accordata anche dalle garanti con atto del 30 gennaio 1993, non disconosciuto tempestivamente, era stata esercitata con due lettere del 7 febbraio 2001, prodotte in giudizio, alle quali avevano fatto seguito due lettere recanti la firma di e con cui le garanti, riferendosi alla propria posizione debitoria ed a quella della avevano invitato la a realizzare i titoli ed a detrarre il ricavato dall’importo dovuto, impegnandosi a soddisfare il debito residuo; con le medesime lettere, inoltre, esse avevano proposto dapprima l’accensione d’ipoteca a garanzia di un piano di rientro da formalizzare e, in seguito, un accordo bonario recante la vendita dei titoli costituiti in pegno e la concessione di un mutuo ipotecario.
Ravvisato nelle predette lettere un riconoscimento del debito, al quale il aveva dato riscontro comunicando la propria intenzione di procedere alla vendita dei titoli e la propria disponibilità a
prendere in considerazione proposte di pagamento dilazionato, la Corte ritenne generiche le doglianze sollevate dalle attrici in ordine ad altre irregolarità commesse dalla al mancato invio degli estratti conto ed all’errato conteggio d’interessi e commissioni, affermando pertanto, sulla base della documentazione prodotta, la fondatezza della domanda riconvenzionale.
5. Per la cassazione della predetta sentenza proposero autonomi ricorsi (anche quale erede di ), per undici motivi, e la per sei motivi. Resistettero, con distinti controricorsi, la
, in qualità di procuratrice del RAGIONE_SOCIALE, succeduta alla
, e la quest’ultima proponendo ricorso incidentale, articolato in ventitré motivi, a sua volta resistito dalla menzionata con controricorso.
Con sentenza del 19 maggio/13 ottobre 2016, n. 20689 , la Cassazione :
-i) respinse il ricorso principale proposto dalla e ne dichiarò inammissibile il successivo ricorso incidentale;
-ii) rigettò il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto da , dichiarandone assorbiti il quarto ed il quinto, ed accogliendone il secondo e quelli dal sesto all’undicesimo; iii) cassò la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinviò la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.
7. Pertanto, con atto ritualmente notificato il 17 gennaio 2017,
quale erede testamentaria di
riassunse il giudizio innanzi alla Corte di appello di Genova, ., ivi citando il RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale
incorporante per fusione di
, ed insistendo, in parziale riforma dell’impugnata sentenza n. 277/07 del Tribunale di Savona, per l’accoglimento delle domande come formulate nelle conclusioni della citazione di primo grado. Si costituì avente causa del RAGIONE_SOCIALE, contestando integralmente le pretese di controparte e concludendo per il rigetto dell’appello ex adverso proposto, in quanto infondato, ed invocando la condanna di , debitrice principale, e di (quale erede di , a sua volta in proprio e quale erede di , a pagare alla la somma capitale di € 190.990,64, oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo.
8. La Corte di appello di Genova , con sentenza del 19 giugno/10 luglio 2019, n. 1049 :
respinse l’appello principale di
e quello incidentale di avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 277/07, che confermò;
b) dichiarò interamente compensate le spese di lite dell’intero giudizio (grado di appello, giudizio di Cassazione e giudizio di rinvio) e pose definitivamente a carico delle parti, in misura del 50%, ciascuna le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento.
La Corte di Appello: ‘ i) rilevò «che la sentenza di appello è passata in giudicato nei confronti di , essendo stato respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dalla stessa proposto avverso il provvedimento della Corte di appello. Pertanto, devono essere dichiarate inammissibili e non possono essere esaminate le domande dalla stessa formulate nel presente grado di giudizio»; ii) quanto alla domanda di
ed a quella riconvenzionale del rimarcò che «la causa è stata rimessa a questa Corte relativamente al secondo motivo del ricorso in Cassazione nonché per i motivi dal sesto all’undicesimo», del cui esito in sede di legittimità diede conto; iii) disposta una c.t.u. contabile concernente la situazione dei conti correnti nn. 20560 e 3895, diede atto che il consulente nominato aveva verificato che «Non sono presenti in atti i contratti (iniziali) di conto corrente n. 2560 e n. 3895, bensì sono presenti solo alcune lettere di fido e alcune lettere di deposito valori relativi ai conti correnti n. 2560 e n. 3805 , e che vi erano lacune nelle produzioni relative agli estratti conto». Opinò, quindi, che «Tale circostanza, appurata dal c.t.u. e non contestata dalle parti, è dirimente ed assorbente per l’esame della domanda riconvenzionale di pagamento della banca e delle altre eccezioni sollevate dalla per contrastare la predetta domanda, nonché quelle di mero accertamento dalla stessa proposte, essendo sulle altre sceso il giudicato in conseguenza della reiezione o della dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 961/2011»; iv) affermò che «la banca che si dica creditrice deve produrre i contratti di conto corrente e gli estratti a partire dall’inizio del rapporto, dando, così, integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertire per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto (v., da ultimo, Cass. n. 28947-17, Cass. 20693-16). La banca non può pretendere, sol perché non in grado di produrlo, l’azzeramento di eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra
le parti, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario. Tale rapporto vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente; esso è unitariamente strutturato, postula operazioni di prelievo e di versamento non integranti distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l’azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di rinuncia. Per cui ‘L’accertamento giudiziale deve perciò considerare tutte le evidenze contabili, poiché il saldo del conto presuppone in sé la effettiva e integrale ricostruzione del dare e dell’avere: dunque suppone di procedere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate senza possibilità di ricorrere a criteri presuntivi o approssimativi’ (Cass., sent. 9365/2018, in motivazione). Nel caso in esame, inoltre, oltre alla riscontrata non continuità delle produzioni degli estratti conto, non risultano neppure prodotti i contratti di conto corrente, cosicché non è dato sapere neppure quali condizioni le parti avessero pattuito. Tutto ciò premesso, deve essere confermata la sentenza del Tribunale di Savona nella ratio incentrata sulla inosservanza dell’onere della prova da parte della banca, rivelatasi esatta (per tutte, Cass. n. 2108-12, Cass., Sez. U, n. 7931- 13); come pure il rigetto delle domande di accertamento di quanto dovuto da parte della fideiubente, per gli stessi motivi. Ciò posto, risultano assorbiti i motivi di cui dal n. 6 al n. 11 del ricorso per cassazione di e riproposti nella presente sede, in quanto tesi a provare la sussistenza di un minor credito della banca nei confronti della società e conseguentemente dei suoi fideiussori »’.
(avente causa, con effetti dall’1 gennaio 2017, del RAGIONE_SOCIALE), proponeva ricorso in
Cassazione affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con distinti controricorsi, quale erede di e
quest’ultima proponendo
anche ricorso incidentale affidato ad otto motivi, alcuni dei quali recanti plurime censure, corredato pure da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
11. Con ordinanza del 7/02/2024, n. 4043 , la Corte di Cassazione ha: – accolto il primo motivo del ricorso principale proposto da , dichiarando assorbito il secondo;
– dichiarato inammissibile il ricorso incidentale promosso da
;
– cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo di impugnazione accolto e rinviato la causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della impugnata sentenza n. 1049/2019, resa dalla Corte di Appello di Genova, quale giudice di rinvio designato da Cass. n. 20689/2016, non coerente con i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. 17/1/2024, n. 1763) nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario (con specifico riguardo alla possibilità di ricostruire il saldo finale del rapporto di conto corrente bancario anche nel caso di carenza di alcuni estratti conto o, comunque, di altra documentazione che consenta l’integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto) laddove ha respinto l’impugnazione concernente l’avvenuto rigetto, in primo grado, della domanda riconvenzionale della
La Corte ha così espresso il seguente principio di diritto in merito alla ripartizione dell’onere probatorio ogniqualvolta sia contestato il saldo di un conto corrente e la documentazione in atti risulti lacunosa.
Nello specifico, a pagina 17, l’ordinanza ha indicato i criteri di applicabilità del principio del c.d. ‘saldo zero’, a seconda che parte attrice sia la banca o il correntista :
‘d) «In quest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art. 2697 cod. civ.»;
e) « se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell’importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell’istituto di credito a pagare in proprio favore o per l’accoglimento della domanda di quest’ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l’eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l’integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto, comporta che:
i) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all’assolvimento di un tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del
proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda);
i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell’ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma);
ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l’illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:
ii-a) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto, egli o dimostra l’eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di
acquisizione processuale), o beneficia comunque dell’azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda);
ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l’evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l’estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l’ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto»’.
12. Con ricorso in riassunzione del 10/05/2024, il , previo espletamento di ctu per accertare il saldo finale del conto corrente n. 3895 alla data del 7/02/2001, insisteva per l’accoglimento della domanda riconvenzionale esperita fin dal giudizio di primo grado, tesa a dichiarare tenuta e condannare
, quale erede di , a pagare la somma capitale di € 190.990,64, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese in tutti i gradi di giudizio.
In data 8/11/2024, si costituiva in giudizio , la quale chiedeva di accertare, anche tramite licenziamento di apposita ctu, il saldo debitore del conto corrente n.3895, in considerazione anche del ‘giro’ dal conto n. 2560.
13. Con ordinanza del 18/11/2024, rilevata la connessione dal punto di vista soggettivo ed oggettivo con il procedimento RG n. 521/2024, veniva disposta la riunione del procedimento R.G. n. 522/2024 al procedimento R.G. n. 521/2024.
In difetto della costituzione in giudizio della convenuta
se ne dichiara la contumacia nel presente giudizio di riassunzione.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all’udienza del 21/11/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
Era disposta una consulenza tecnica di ufficio con il seguente quesito: ‘Letti gli atti e documenti di causa, esaminata la precedente consulenza tecnica di ufficio, sentite le parti ed i loro consulenti, acquisite informazioni presso Uffici Pubblici e privati su accordo delle parti, acquisita la documentazione bancaria prodotta inclusa quella offerta al primo consulente tecnico di ufficio e non utilizzata, esperito il tentativo di conciliazione; tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza bancaria in questi ultimi anni, dei principi indicati nell’ordinanza della Cassazione in materia di ricostruzione dei rapporti di debito e credito bancari in presenza di una documentazione non completa; –
e sono state rigettate ed il rigetto è passato in giudicato; non possono pertanto essere prese in considerazione se non nella misura in cui segnalano principi di diritto da applicare in ogni caso nella ricostruzione; -tenuto conto infine dei titoli e dei valori venduti e portati in compensazione dalla banca con il debito delle correntiste dica il consulente tecnico di ufficio quale sia il residuo credito del (al lordo dell’esecuzione forzata promossa sulla base della prima sentenza della Corte di Appello) nei confronti di quale erede di sia in proprio sia quali fideiussori della in relazione ai conti correnti n. 2560 e n.3895 a suo tempo aperti presso l’RAGIONE_SOCIALE di ‘.
15. In data 24/10/2025 veniva depositata la consulenza tecnica di ufficio, nella quale venivano formulate le seguenti conclusioni :
‘a) non è presente alcun credito della Banca nei confronti delle sig.re e relativamente al c/c n. 2560 intestato a quest’ultime, in quanto il saldo ricalcolato alla data del 26 giugno 2001 (ossia quella di estinzione del rapporto) è positivo (quindi a credito del e a debito della Banca) di £ 56.702.448 pari ad Euro 29.284,37 ;
b) non è presente alcun credito della Banca nei confronti delle sig.re e in qualità di
fideiussori relativamente al c/c n. 3895 intestato a
, nell’ipotesi in cui si ricalcoli il saldo di tale rapporto applicando il c.d. ‘saldo zero’ e di conseguenza ‘…azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile…’ pari a £ – 764.730.620. Infatti, come risulta dal
paragrafo 7.6.1 della presente relazione, il saldo ricalcolato del c/c n. 3895 alla data del 30 settembre 2001, in tale ipotesi, è positivo (quindi a credito del e a debito della ) di £ 985.624.717 pari ad Euro 509.032,68;
c) il credito della Banca nei confronti delle sig.re e , in qualità di fideiussori relativamente al c/c n. 3895 intestato a , è pari a £ -137.255.388 (ossia Euro -70.886,49 ), oltre interessi all’8,125% annuo dal 30 settembre 2001, nell’ipotesi in cui si ricalcoli il saldo di tale rapporto mantenendo il saldo iniziale, pari a £ – 764.730.620, risultante dal primo estratto conto a disposizione . Tale credito della si ridurrebbe a £ -80.552.940, ossia ad Euro – 41.602,12, qualora, come da seguente tabella, si tenesse conto anche del credito di cui al precedente punto a), pari a £ 56.702.448 ossia pari ad Euro 29.284,37 derivante dal ricalcolo del saldo del c/c n. 2560′.
16. Il ricorso in riassunzione è infondato .
Viste le risultanze istruttorie e le conclusioni della ctu, infatti, questa Corte ritiene di aderire alla soluzione dalla stessa delineata sub b), nella quale, in applicazione del principio del c.d. ‘saldo zero’, è stato escluso qualunque credito del nei confronti di controparte: si legge infatti che ‘non è presente alcun credito della Banca nei confronti delle sig.re e
–
TABLE
presente relazione, il saldo ricalcolato del c/c n. 3895 alla data del 30 settembre 2001, in tale ipotesi, è positivo (quindi a credito del e a debito della ) di £ 985.624.717 pari ad Euro 509.032,68′.
Il ctu, infatti, nello svolgimento delle operazioni peritali, letta la documentazione versata in atti, ha provveduto a ricalcolare il saldo del c/c n. 3895 dal 31 dicembre 1993 al 30 settembre 2001 applicando i seguenti criteri:
il saldo iniziale del ricalcolo, pari a £ – 764.730.620 alla data del 31 dicembre 1993, è stato azzerato;
l’anatocismo è stato escluso per tutta la durata del ricalcolo; ➢ gli interessi sono stati ricalcolati applicando i tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 TUB sino al 21 agosto 1997 (data in cui è presente la prima pattuizione dei tassi di interesse) e successivamente ai tassi convenzionali previsti contrattualmente eventualmente ridotti dalla Banca in maniera favorevole al correntista;
le cms sono state eliminate per tutta la durata del ricalcolo. Fermo quanto sopra, in applicazione del saldo zero, il ctu ha così predisposto la c.d. ‘Tabella D’ da cui risulta come il saldo ricalcolato del c/c n. 3895 alla data del 30 settembre 2001 sia positivo (quindi a credito del Correntista e a debito della di £ 985.624.717 pari ad Euro 509.032,68. Pertanto, la differenza tra il saldo ricalcolato e quello risultante dagli estratti conto è pari a £ 1.310.650.922, ossia Euro 676.894,71.
TABLE
La ctu, da ultimo, ha dato atto di come nell’ambito dell’esecuzione immobiliare RGE n. 180/13 promossa dalla nei suoi confronti, avesse provveduto a saldare integralmente il credito azionato di Euro 190.990,64.
Le parti precisavano le loro conclusioni all’udienza del 20 novembre 2025 e la causa era decisa dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
17. La soluzione emersa all’esito della consulenza tecnica d’ufficio è meritevole di condivisione, posto che si pone in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità relativa alla ripartizione dell’onere probatorio nei contratti di conto corrente.
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha statuito che in tema di onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e dell’avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il
periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Invece, nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato ( ex multis , Cass., sez. I, ordinanza del 12/05/2022, n. 15253).
Ciò posto, pacifica la posizione attorea della banca, in materia di recupero del credito derivante da rapporti di conto corrente, la mancata produzione degli estratti conto relativi all’intero andamento del rapporto impone la ricostruzione del saldo finale mediante l’applicazione del criterio del saldo zero. Tale criterio può essere utilizzato, in quanto più sfavorevole alla banca, esclusivamente nei casi in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa banca e non sia possibile accertare il dare-avere attraverso altre prove idonee o ammissioni del correntista (Corte d’Appello Napoli, sez. III, sentenza del 20/11/2024, n. 4709).
La giurisprudenza succitata si attaglia dunque al caso di specie, come si evince anche dalla ricostruzione delle operazioni peritali riportate nella ctu, dove si dà atto della documentazione esaminata
e delle ricostruzioni delle singole movimentazioni bancarie intercorse durante l’esecuzione del contratto di conto corrente. Nello specifico, dopo aver precisato che ‘non è presente alcun contratto di conto corrente mentre le lettere-contratti di concessione di credito prodotte agli atti prevedono la pattuizione delle condizioni economiche’ , evidenzia che ‘sono stati prodotti, nel corso del giudizio, gli estratti conto e i prospetti scalare del conto corrente n. 3895 dal 31 dicembre 1996 (data alla quale il saldo risultava negativo – quindi a debito del correntista – pari a £ 1.250.616.065) al 30 settembre 2001 (data alla quale il saldo risultava negativo – quindi a debito del correntista – pari a £ 325.026.205), versati nel fascicolo di secondo grado delle Sig.re e e di , ad eccezioni dei seguenti periodi che risultano mancanti: · dicembre 1997; · II trimestre 2001’ (p. 32 CTU).
L’oggetto dell’accertamento, pertanto, viene circoscritto in questi termini: ‘ Lo scrivente, tenuto conto che il quesito prevede che il CTU acquisisca ‘…la documentazione bancaria prodotta inclusa quella offerta al primo consulente tecnico di ufficio e non utilizzata’, ritiene di dover procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 3895 dal 31 dicembre 1993 (data alla quale il saldo risultava negativo – quindi a debito del correntista – pari a £ – 764.730.620) al 30 settembre 2001 (data alla quale il saldo risultava negativo quindi a debito del correntista – pari a £ – 325.026.205). In particolare, si è provveduto a riprodurre, nella Tabella C allegata alla presente relazione, tutte le movimentazioni del c/c n. 3895, per il periodo sopra indicato’ (p. 33 CTU).
Ne consegue che, visto e considerato che il presente gravame attiene esclusivamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla banca,
essendosi formato il giudicato per declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale promosso da
applicando il saldo zero deve essere azzerato il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile, pari a £ – 764.730.620 alla data del 31 dicembre 1993, da cui il rigetto della domanda di parte appellante in riassunzione.
18. Il rigetto dell’atto di citazione in riassunzione promosso dalla banca e la formazione del giudicato sul ricorso incidentale esperito da parte convenuta in riassunzione giustificano la compensazione delle spese.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza nel procedimento in riassunzione proposto da
contro
e respinge le domande di e per l’effetto dichiara che non sussiste alcun credito della Banca nei confronti di e in qualità di fideiussori relativamente al c/c n. 3895 intestato a
Spese di tutti gradi di giudizio compensati. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 4/03/2026
Il Consigliere estensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Minuta redatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME