Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15684 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 27114/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Masera INDIRIZZO, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALEa procuratrice speciale dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO.
–
controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
-intimata – avverso la sentenza, n. cron. 119/2020, RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI TORINO depositata in data 03/02/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/05/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato il 28 marzo 2013, la RAGIONE_SOCIALE citò RAGIONE_SOCIALE (allora ancora in bonis ) innanzi al Tribunale di Verbania esponendo di aver intrattenuto, dall’1 gennaio 1987 al 14 febbraio 2013, un rapporto di apertura di credito presso la sua agenzia di Domodossola regolato sul conto corrente ‘ordinario’ n. 0409280, collegato a tre conti co rrenti ‘anticipi’ (c/c n. 0096167 anticipo fatture, operativo dall’11 marzo 1999 all’11 febbraio 2004; c/c n. 0156472 anticip o s.b.f. operativo dal 30 agosto 2001 al 7 giugno 2004; c/c n. 0134439 anticipo fatture operativo dal 2 novembre 2000 all’11 febbraio 2004), le cui competenze erano sempre state regolate sul predetto conto ordinario. Contestò all’istituto bancario l’applic azione di interessi passivi, competenze e costi non dovuti, evidenziando in € 1.097.372,13 (a credito RAGIONE_SOCIALEa correntista), anzich é “zero”, il saldo finale del conto n. 0409280 alla data del 14 febbraio 2013, epurato di tutte le voci ivi indebitamente applicate e comprensivo RAGIONE_SOCIALEe nuove competenze attive. Conseguentemente, chiese condannarsi RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quegli importi indebitamente corrisposti nel corso del rapporto, nonché al pagamento degli interessi creditori sugli eventuali saldi attivi del conto corrente ricalcolato.
Si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese, eccependo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione relativamente ai pagamenti anteriori al 28 marzo 2003 e concludendo per l’integrale rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di controparte.
L’adito tribunale, con sentenza del 17 giugno 2016, n. 342, accolse parzialmente le richieste di RAGIONE_SOCIALE e -ricalcolato in € 796.699,72 il saldo creditore effettivo del menzionato conto corrente ordinario (e dei collegati conti anticipi) alla data di estinzione, previa esclusione RAGIONE_SOCIALEa capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sino alla medesima data, degli interessi ultralegali non pattuiti fino al 3 ottobre 2006, RAGIONE_SOCIALEe commissioni di massimo scoperto, nonché con equiparazione RAGIONE_SOCIALEe valute con la data RAGIONE_SOCIALEe operazioni e parziale riconoscimento degli interessi creditori sui saldi ricalcolati -condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa prima, RAGIONE_SOCIALE‘indicato importo di € 796.688,72, oltre interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda al saldo e spese di causa.
Con citazione ritualmente notificata il 14 luglio 2016, RAGIONE_SOCIALE (ancora in bonis ) propose gravame contro quella sentenza, chiedendone la riforma.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE concludendo per il rigetto RAGIONE_SOCIALEa spiegata impugnazione.
Con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe Finanza del 25 giugno 2017, n. 186, RAGIONE_SOCIALE, fu sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sicché il giudizio fu interrotto e successivamente riassunto dall’appellata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di alcune attività e passività di RAGIONE_SOCIALE giusta contratto del 26 giugno 2017, e di RAGIONE_SOCIALE in l.c.a.
Costituitesi queste ultime, entrambe contestando la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che i rapporti dedotti in giudizio erano stata estinti anteriormente al contratto di cessione suddetto, l’adita Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 febbraio 2020, n. 119, così dispose: « In parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Verbania, dichiara la prescrizione dei crediti di ripetizione per il periodo antecedente al 28.3.2003; ridetermina l’importo effettivamente dovuto a RAGIONE_SOCIALE all’esito del ricalcolo del saldo relativo al conto corrente n. 409280 alla data di estinzione, 14.2.2013, in € 77.722,32, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo; accerta la debenza RAGIONE_SOCIALE‘importo di €
77.722,32, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo a carico di RAGIONE_SOCIALE in LCA e a favore di RAGIONE_SOCIALE; esclude la titolarità passiva di RAGIONE_SOCIALE in relazione al rapporto bancario oggetto di controversia; […]».
Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne, tra l’altro, che:
a ) l’eccezione di prescrizione articolata dalla RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle rimesse antecedenti al 28.3.2003 presupponeva che si procedesse alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza in concreto di un affidamento riconosciuto dalla banca alla correntista prima del 2 ottobre 2001; tale onere probatorio, in assenza di documentazione formale era a carico RAGIONE_SOCIALEa medesima correntista;
b ) gli indici presuntivi allegati non erano sufficienti a dimostrare che vi fosse stato un affidamento e non un atteggiamento remissivo RAGIONE_SOCIALEa banca pienamente giustificabile anche nell’ambito di una scelta di mera disponibilità verso una cliente ritenuta affidabile e solvente; diversamente la documentazione prodotta dalla banca era idonea a dimostrare l’esistenza di aperture di credito, con un limite massimo di £ 50.000.000 fino al dicembre 1992 e di £ 100.000.000 fino al 2 ottobre 2001;
c ) pertanto, dovevano considerarsi prescritte tutte le rimesse di natura solutoria, volte al ripristino RAGIONE_SOCIALE‘extra fido di tali periodi e quelle a tutto il 28 marzo 2003 relativamente al fido concesso con contratto con limite massimo di £ 200.000.000;
d ) il saldo da prendere a riferimento per individuare le rimesse solutorie prescritte non doveva essere quello determinato fin dall’inizio del rapporto con espunzione RAGIONE_SOCIALEe voci frutto RAGIONE_SOCIALEe condizioni ritenute illegittime, ma il saldo esposto dalla banca, poiché l’identificazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEe rimesse volte a coprire gli sconfinamenti extra fido doveva essere armonizzata con l’operatività RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, che non appariva compatibile con una sua ricostruzione che andasse oltre il dato oggettivo del pagamento per la ricostituzione del conto nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘affidamento concesso;
e ) l’art. 3.1.2. , al punto b) , del contratto di cessione del 26 giugno 2017 intercorso tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE richiamava i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e
funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati per categorie nel prospetto allegato sub D e, tra questi, individuava espressamente sub vii) , i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti alla data di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa cessione, diversi da controversie con azionisti RAGIONE_SOCIALEe banche in l.c.a. e con gli obbligazionisti di determinate categorie e in determinate condizioni;
f ) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017, le disposizioni del contratto di cessione avevano efficacia verso i terzi a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione nelle forme specificamente individuate e si richiamava espressamente l’assorbimento degli adem pimenti previsti dagli artt. 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556, 2559, comma 1, cod. civ. nonché dall’art. 58 TUB;
g ) il medesimo articolo individuava, diversamente, gli elementi attivi e passivi che erano esclusi in modo assoluto dall’insieme aggregato e ceduto. In tale direzione, precisava che sono inclusi i rapporti ancora in essere, non identificabili come « classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla data di esecuzione come ‘sofferenze’ come ‘inadempienze probabili’ e/o come ‘esposizioni scadute’ e che ad essi siano riferibili i contenziosi civili pendenti »;
h ) « Le ragioni creditorie fatte valere da RAGIONE_SOCIALE sono relative a rapporti bancari cessati fin dal 14.2.2013 con un saldo ‘zero’; l’attrice appellata ha agito per la ridefinizione dei rapporti di dare -avere tra le parti ritenendosi creditrice per i motivi sopra riportati in sintesi; i rapporti bancari già in essere tra le parti erano quindi estinti all’epoca RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa posizione economica di RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. ai fini RAGIONE_SOCIALEa cessione, e rispetto ad essi era ancora in itinere, al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione RAGIONE_SOCIALEa banca a l.c.a., l’esistenza del credito RAGIONE_SOCIALE‘ex correntista e del corrispondente debito RAGIONE_SOCIALEa banca -, azionato successivamente all’estinzione del rapporto da parte di RAGIONE_SOCIALE Il rapporto negoziale cui inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell’ambito di questo giudizio da RAGIONE_SOCIALE non si può ritenere, pertanto, rientrante nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione di ramo di azienda a RAGIONE_SOCIALE ma fa parte proprio del
passivo escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di RAGIONE_SOCIALE ».
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso, corredato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., mentre è rimasta solo intimata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in l.c.a.
3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, investita RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 maggio/11 giugno 2024, n. 16215, considerato che « Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle cd. banche RAGIONE_SOCIALE la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione RAGIONE_SOCIALEe passività a RAGIONE_SOCIALE, che è opportuno siano trattate in un unico contesto assieme ad altri vari ricorsi che analogamente le propongono », ha ritenuto necessario rinviare la causa nuovo ruolo.
3.2. Successivamente è stata fissata l’odierna adunanza camerale, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale RAGIONE_SOCIALE ha depositato altra memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1194, 1283, 1418, 1842, 1843, 1845, 2033, 2934 2935, 2946 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », contesta la sentenza impugnata nelle parti in cui: i ) ha ritenuto di dover effettuare la verifica RAGIONE_SOCIALEe rimesse solutorie ante i dieci anni dall’atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, da ritenersi prescritte, sulla base del cd. ” saldo banca ” e non sui saldi previamente epurati degli addebiti illegittimi; ii ) ha considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati su capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido.
1.1. La prima di tali censure si rivela fondata.
1.2. L’assunto RAGIONE_SOCIALEa corte distrettuale secondo cui l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe rimesse solutorie (atte cioè a ripianare uno scoperto del conto) debba avvenire, non già sulla base dei saldi ricalcolati dal consulente di ufficio a
seguito RAGIONE_SOCIALE‘espunzione RAGIONE_SOCIALEe poste ritenute illegittime (criterio del saldo rettificato ), bensì alla stregua RAGIONE_SOCIALEe operazioni risultanti negli estratti conto originari, formati all’epoca in cui sarebbero avvenuti i pagamenti indebiti (cd. saldo banca ), -e tanto per le ragioni tutte esposte nelle pagine da 15 a 17 RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggi impugnata -contrasta con la ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali e RAGIONE_SOCIALEe prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025).
Giova ricordare, in proposito, che la questione di quale saldo contabile (il ” saldo banca ” che offre una ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il ” saldo rettificato “, epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall’istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità RAGIONE_SOCIALEe indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALEa consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. ” saldo banca ” che, utilizzando il saldo rettificato, si finirebbe per eludere il disposto RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1422 cod. civ., a tenore del quale l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘usucapione e RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALEe azioni di ripetizione.
Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità RAGIONE_SOCIALEe annotazioni in esso presenti, anche l’estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei ad individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto, – si è sostenuto – non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in
quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, allora, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo RAGIONE_SOCIALEe rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse ” apparentemente solutorie ” con rimesse ” effettivamente solutorie “.
In un siffatto contesto, questa Corte, con l’ordinanza n. 9141 del 2020, pronunciandosi su tale vexata quaestio , ha sottolineato la netta separazione tra l’azione di ripetizione e quella di accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEe competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse ” realmente ” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa pronuncia appena descritta (confermate anche dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché dalle ulteriori, già menzionate, Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali e RAGIONE_SOCIALEe prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate
nulle dal giudice di merito, solo all’esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto ( cfr. Cass. n. 9756 del 2024; Cass. nn. 5577 e 9203 del 2025).
1.3. La già descritta seconda censura rinvenibile nel motivo in esame, che, è utile ricordarlo, contesta alla corte torinese di avere considerato solutori, e quindi prescritti, i versamenti ante decennio che andavano a coprire non solo gli interessi maturati su capitale extra fido ma anche gli interessi maturati sul capitale intra fido, è senz’altro ammissibile , rinvenendosene traccia nella sentenza impugnata ( cfr . pag. 15-16, dove ha premesso pure che « Il saldo da prendere a riferimento per individuare le rimesse solutorie, prescritte, non deve essere quello rideterminato fin dall’inizio del rapporto con espunzione RAGIONE_SOCIALEe voci frutto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di condizioni ritenute illegittime, ma il saldo esposto dalla banca, a nulla rilevando, a tal fine, il richi amo da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellata al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.1194 c.c., che non appare del tutto pertinente (le considerazioni sul punto svolte dall’appellante per l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa norma a proprio favore rimangono assorbite dall’individuazione del saldo banca come rif erimento iniziale e da quanto si esporrà oltre in ordine al rilievo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione »).
Essa, inoltre, è fondata alla stregua di quanto rinvenibile nella motivazione, che il Collegio condivide, di Cass. n. 3858 del 2021, laddove si è spiegato ( cfr. pag. 11-12) che « Si deve ribadire che solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza RAGIONE_SOCIALEe S.U. del 2010, possono configurarsi come “pagamento” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1194, comma 2, cod. civ. Ne consegue che, premesso, che, come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto […], è ammissibile l’imput azione di un pagamento per interessi solo in
quanto questi interessi (una volta depurati RAGIONE_SOCIALEa componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti RAGIONE_SOCIALE‘affidamento. Ove sia stato proprio l’addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194, comma 2, limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l’annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria RAGIONE_SOCIALEa provvista e non potrà mai provvedersi ad un’imputazione ex art. 1194, comma 2°, cod. civ., difettando l’indefettibile presupposto del “pagamento”. Conseguenza di tale ragionamento è che erra la banca nel sostenere che gli interessi passivi che vengano annotati trimestralmente dalla banca nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente che presenta un saldo debitore siano sempre e comunque esigibili, pur se addebitati “intrafido”, determinando, in questo caso, la loro annotazione solo la riduzione del credito di cui il correntista dispone nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘affidamento. Tale affermazione si fonda sull’erroneo convincimento, […], secondo cui anche il versamento di una rimessa c.d. ripristinatoria costituirebbe un pagamento in senso tecnico-giuridico. Né, peraltro, l’immediata esigibilità degli interessi, pur “intrafido”, può derivare […] dalla mera chiusura trimestrale del conto prevista dal conto contratto di conto corrente (per i soli conti a debito prima RAGIONE_SOCIALEa delibera CICR 9 febbraio 2000), non potendo la disciplina di tale contratto prescindere non solo dall’apertura di credito che allo stesso accede, ma anche dalle concrete modalità di utilizzazione del fido. Alla luce di quanto sopra illustrato, deve formularsi il seguente principio di diritto: “Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194, comma 2°, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di
un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti RAGIONE_SOCIALE‘affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un’imputazione ad interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria RAGIONE_SOCIALEa provvista ».
2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 99/2017 e degli artt. 2560, 1962, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, erroneamente, la titolarità passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in relazione al rapporto bancario oggetto di controversia. Premettendosi che « l’azione giudiziale di NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ancorché riferibile ad un rapporto di c/c estinto, è stata avviata prima RAGIONE_SOCIALEa procedura di messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE stessa; trattasi, quindi, di controversia relativa a fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda RAGIONE_SOCIALE (o di rami di essa) in favor e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sorta, però, anteriormente alla cessione stessa », viene descritto il contesto normativo e contrattuale di riferimento e si assume, tra l’altro, che: i ) le norme del d.l. n. 99 del 2017, « indicano chiaramente come il criterio distintivo tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute debba essere quello RAGIONE_SOCIALEa pendenza, o meno, di una controversia al momento RAGIONE_SOCIALE‘apertura RAGIONE_SOCIALEa l.c.a., a prescindere che tale controversia si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione »; ii ) «[…] la statuizione impugnata ha disatteso i richiamati canoni ermeneutici laddove ha dato lettura in modo atomistico e distorto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.1.2 lettera b) del contratto di cessione d’azienda stipulato, in data 26/06/2017, tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, laddove ha ritenuto che l’espressa inclusione tra le passività trasferite a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei ‘rapporti inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria’ potesse sottintendere un riferimento ai soli rapporti ancora in essere, con esclusione dei rapporti
estinti prima RAGIONE_SOCIALEa cessione »; iii ) quanto esposto non può « essere scalfito dal “secondo atto ricognitivo del Contratto di cessione”, stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 19.01.2018 per atto pubblico AVV_NOTAIO di Milano. L’Allegato 1.1 al punto 4 precisa che rimane in capo a RAGIONE_SOCIALE il “contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti’. Va certamente esclusa l’idoneità di tale contratto a derogare quanto stabilito in termini inequivocabili dal contratto di cessione del 25/06/2017. Si tratta, infatti, di pattuizione contrattuale in contrasto con le previsioni convenzionali di cui al contratto da ultimo citato che, dunque, non può ritenersi opponibile ai terzi e, pertanto, all’appellante, potendo tutt’al più valere solo nei rapporti interni tra gli stipulanti. E ciò è tanto più a dirsi in quanto è previsione pattizia in contrasto non solo con quanto stabilito dal d.l. n. 99/2017, ma anche con il di sposto di cui all’art. 2560 c.c., che, […], non può essere derogato nei confronti dei terzi per accordo contrattuale tra cedente e cessionario d’azienda ».
2.1. Tale censura pone lo specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (per il prosieguo anche ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘) con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., giusta l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si verifica, o non, il subentro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella posizione sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALEe banche medesime. In altri termini, occorre stabilire se quelle controversie rientrano nel cd. « Contenzioso pregresso » (cfr. parag. 3.1.2., sub lett. b], [vii] di detto contratto ) , in cui è sicuramente subentrata RAGIONE_SOCIALE, oppure nel cd. « Contenzioso escluso » (cfr. parag. 3.1.4., sub lett. b], [vi] del medesimo contratto) in cui tanto non si è verificato.
2.2. È opportuno rimarcare, allora, che, su tale questione, si rinvengono contrapposti indirizzi ermeneutici nella giurisprudenza di merito, entrambi
mossi dalla necessità di individuare l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa cessione attraverso l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe relative clausole del contratto del 26 giugno 2017.
Secondo alcune decisioni, le « Passività Incluse » presupporrebbero anzitutto la compresenza di tre requisiti, la funzionalità ed inerenza del rapporto all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria, la risultanza dalle scritture contabili e l’espressa individuazione, ma rimarrebbero altresì circoscritte ai soli contenziosi che, in presenza di tali requisiti, fossero pendenti alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione. Per conseguenza, rimarrebbe estraneo all’ambito RAGIONE_SOCIALEe « Passività Incluse », il contenzioso concernente rapporti estinti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa carenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘inerenza e funzionalità all’attività bancaria, giacché, come è stato osservato da un giudice di merito, « né sul piano RAGIONE_SOCIALEa logica, né su quello RAGIONE_SOCIALEa razionalità, né su quello RAGIONE_SOCIALE‘economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione siano inerenti e funzionali nel senso indicato: si tratta, con evidenza, di situazioni giuridiche affatto sganciate dall’attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica RAGIONE_SOCIALEa cessione aziendale ». Viene osservato, insomma, che inerenza e funzionalità devono intendersi riferite non già all’attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività RAGIONE_SOCIALEa banca cessionaria.
Altre pronunce, conformi ad un orientamento che pare essere, però, ormai quantitativamente recessivo, sembrano intendere, invece, il punto vii ) RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.1.2., lett. b) del menzionato contratto di cessione (« contenziosi civili … relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie » ivi menzionate) come autonoma voce di « Passività Inclusa » e non come sottoinsieme del contenzioso rispondente ai tre requisiti poc’anzi indicati: sicché il criterio discretivo volto a circoscrivere il perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione sarebbe costituito dal solo dato temporale RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite alla data di essa, il che ben si giustificherebbe in considerazione RAGIONE_SOCIALEa conoscibilità RAGIONE_SOCIALEa consistenza del contenzioso in atto a quella data. Quanto al requisito di inerenza e funzionalità all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria, si sostiene che esso andrebbe inteso come riferito non alla concreta attività
destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, bensì come indicativo RAGIONE_SOCIALE‘astratta riferibilità all’attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria, sì da distinguerla dall’ambito di quei rapporti (contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essa andrebbero reputati estranei: « Diversamente – è stato affermato in giurisprudenza non si sarebbe fatto riferimento sic et simpliciter all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria, ma (…) all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria di RAGIONE_SOCIALE ».
2.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione posta dalla doglianza in esame richiede: i ) l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa cessione posta all’art. 3 del d.l. n. 99/2017 e lo spazio da essa riservato alla fonte autonoma costituita dall’ivi previsto, successivo contratto di cessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a.; ii ) l’interpretazione del contratto di cessione stipulato fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; iii ) la rilevanza giuridica del Secondo Accordo ricognitivo del gennaio 2018, stipulato dagli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura e la cessionaria dopo la cessione, alla stregua di materiale interpretativo del contratto di cessione oppure di accordo modificativo, in quest’ultimo caso ponendosi l’ulteriore interrogativo RAGIONE_SOCIALEa s ua validità ed efficacia nei confronti di soggetti diversi dai contraenti.
2.4. Utili elementi per lo scrutinio RAGIONE_SOCIALEa questione sottoposta al Collegio si traggono dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 250 del 2022, la cui motivazione qui si richiama in toto ed in particolare laddove vi si afferma che l’art. 3 « del citato decreto-legge, al comma 1, stabilisce che i commissari liquidatori provvedano a cedere al soggetto individuato ‘l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi’ » . Il decreto-legge rimette dunque ad un successivo contratto la disciplina RAGIONE_SOCIALEa cessione, contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 3, « hanno efficacia verso i terzi a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia sul proprio sito RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALEa cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti
… ». Prosegue la Consulta rammentando che il decreto-legge, dopo aver stabilito « che ‘[a]lla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario », precisa ancora « che ‘[r]estano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 cod. civ.: a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE o dalle violazioni RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività’. Il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 chiarisce, fra l’altro, che ‘[i]l cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione ai sensi del comma 1′ ». In breve, il decretolegge n. 99 del 25 giugno 2017, poi convertito, ha rimesso ai contraenti di determinare, sia pur nei cogenti limiti là prefissati, e con efficacia verso i terzi, l’ambito RAGIONE_SOCIALEe attività e passività cedute: il che i contraenti hanno fatto a mezzo del contratto stipulato il successivo 26 giugno 2017.
Dopodiché la Corte costituzionale ha pure puntualizzato, ed è un aspetto essenziale per il ragionamento che si va conducendo, che « l’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa cessione, e cioè se si dovesse trasfe rire l’azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare ‘in ogni caso esclusi’ dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). La individuazione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva in capo alla convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, o, meglio, RAGIONE_SOCIALEa riferibilità
ad essa RAGIONE_SOCIALEa titolarità sostanziale RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge … quanto dall’ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione » .
Ed ancora, soffermandosi sull’inquadramento del rapporto tra fonte legale e negoziale RAGIONE_SOCIALEa cessione, la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale evidenzia che « il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa … richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest’ultima … del 21 giugno 2017, limitata all’acquisto ‘ di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘ … in ragione RAGIONE_SOCIALE‘asp ettativa RAGIONE_SOCIALEa banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite … Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017 … possono, pertanto, essere qualificate come ‘norme -provvedimento’: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori RAGIONE_SOCIALEe due RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in LCA e il soggetto individuato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente ».
Ne emerge la peculiarità del complesso congegno in esame, tale da comportare, appunto, l’introduzione di « regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente », articolatosi, secondo l’ordine cronologico, ed in un ristrettissimo arco temporale, attraverso: i ) gli « accordi già intercorsi » e le « pregresse pattuizioni » tra le parti; ii ) il decreto legge, che di tali accordi e pattuizioni ha tenuto conto, devolvendo al contratto la delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione, nel rispetto dei paletti fissa ti dalla norma; iii ) il contratto che, sulla scia, ha disegnato, con efficacia verso i terzi, i confini RAGIONE_SOCIALEa cessione.
2.5. Ora, nell’intrecciarsi del dato normativo con quello negoziale, occorre prendere atto che l’ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione, che pure è per taluni aspetti definito già in sede di decreto-legge, è, per quanto rileva in questa sede, fissato in via esclusiva dal contratto. E cioè, basta già il decreto-legge ad
affermare, ad esempio, che sono escluse dalla cessione « le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 » (art. 52, comma 1, lett. a , punto i , d.lgs. n. 180 del 2015, richiamato dall’art. 3 qui in esame); a stabilire, invece, quale sia la sorte dei rapporti estinti alla data RAGIONE_SOCIALEa collocazione RAGIONE_SOCIALEe due banche in liquidazione coatta amministrativa non basta il decreto-legge, ma occorre il contratto; e ciò perché, alla luce del congegno come sopra delineato, che ha attribuito alle parti il potere di determinare l’ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione, entro limiti normativamente fissati, riconoscendo che « il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione », è evidentemente da escludere che la previsione secondo cui sono escluse dalla cessione, ai sensi del cit. art. 3, « le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività » possa essere intesa nel senso che, a contrario , sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit , se si fosse trattato di interpretare l’art. 3 sulla base RAGIONE_SOCIALEe regole di interpretazione normativa, ma il dispositivo che abbiamo dinanzi si riassume all’opposto in ciò, che il decreto-legge individua con efficacia cogente taluni rapporti, i quali « restano in ogni caso esclusi dalla cessione », ma rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l’individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione.
2.6. È corretto affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è stato ceduto e, pertanto, verificare la sussistenza, o meno, RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, occorre guardare al contratto di cessione.
È quindi essenziale far risaltare, in proposito, che la sottolineata peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘articolato congegno sottoposto all’esame di questa Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli « accordi già intercorsi » e le « pregresse pattuizioni » di cui si è detto, con la successiva adozione del decreto-legge,
che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo di determinare quanto rientrante nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione e, per altro verso, ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera e propria stipulazione a cascata di quest’ultimo, congegno che ha così dato vita, si ripete, a « regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente » ( cfr . Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
Alteris verbis , quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori RAGIONE_SOCIALEe menzionate RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto sui generis , che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione: il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed RAGIONE_SOCIALE costituisce così espressione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia negoziale degli stipulanti, e dunque rientra nella nozi one di contratto accolta dall’art. 1321 c.c., suscettibile di interpretazione secondo i criteri RAGIONE_SOCIALE‘interp retazione contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazione di un’ampia pluralità di rapporti, tra l’altro numericamente elevata, quelli che in precedenza intrattenevano le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente esigenza – al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. – RAGIONE_SOCIALE‘adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti.
2.7. Tanto premesso, fermo quanto si è già detto sul significato da attribuirsi all’espressione « Restano in ogni caso esclusi dalla cessione … le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività » ( cfr . art. 3, comma 1, lett. c] del d.l. n. 99 del 2017), e considerato che il comma 2 del medesimo decreto
legge sancisce che « Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione ai sensi del comma 1 », le disposizioni del contratto di cessione del 26 giugno 2017 che qui interessano sono quelle del suo art. 3 nella parte in cui, dopo aver definito il perimetro del cd. Insieme aggregato (ricomprendendo in esso le Attività Incluse e le Passività Incluse di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE), stabilisce:
i ) all’art. 3.1.2., lett. b) , che, per ‘Passività Incluse’ si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di BPVI e VB […] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D […], tra cui, in particolare: […] vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla RAGIONE_SOCIALE in LCA e dai c.d. ‘Incentivi Welfare’ (di seguito il ‘Contenzioso Pregresso’) nonché i relativi fondi »;
ii ) all’art. 3.1.4., che « Restano in caso esclusi dall’oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte RAGIONE_SOCIALE‘Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPVI sia di VB» ;
iii ) all’art. 3.1.4., lett. b) , che « per ‘Passività Escluse’ si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma) responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa) di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che, indipendentemente dal fatto che in futuro ISP ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o posa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe Attvità Incluse e RAGIONE_SOCIALEe Passività
Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘attività di BPVI e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all’impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività escluse e, quindi, non faranno parte RAGIONE_SOCIALE‘Insieme Aggregato e non saranno tras feriti a ISP: [..]; vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negoziali, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il ‘Contenzioso Escluso’), nonché i relativi fondi »;
iv ) che, « Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive, attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti ».
Orbene, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘appena riportata e puntuale disciplina contrattuale (efficace nei confronti dei terzi – giova ribadirlo – giusta l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 99 del 2017), è chiarissimo, stante il suo complessivo tenore letterale, che, al fine di stabilire se i debiti derivanti rapporti (come quello di cui oggi si discute) cessati in data antecedente all’apertura (avvenuta il 25 giugno del 2017) RAGIONE_SOCIALEa liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, siano, o meno, da intendersi ricompresi nel « Contenzioso pregresso » (ricompreso nelle Passività Incluse e quindi trasferite ad RAGIONE_SOCIALE) o nel « Contenzioso escluso » (facente parte RAGIONE_SOCIALEe Passività escluse , come tali non trasferite alla cessionaria), non è sufficiente il mero dato temporale RAGIONE_SOCIALEa sola pendenza RAGIONE_SOCIALEa corrispondente lite al momento (26 giugno 2017) RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del Contratto di cessione , essendo richiesto, altresì, per
avvalorare la risposta positiva a quell’interrogativo, che si tratti di debiti che « derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria ».
Si tratta di un’espressione di contenuto non del tutto univoco, che per questo ha prestato il fianco al già ricordato contrasto nella giurisprudenza di merito. La detta relazione di inerenza e funzionalità è stata difatti intesa avendo ora riguardo alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all’esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ora avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all’attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco. In realtà, solo la seconda opzione ermeneutica trova giustificazione sul piano logico ed è da considerarsi realmente rappresentativa RAGIONE_SOCIALE‘intenzione dei contraenti oggettivat a in contratto e, per questa via, al significato oggettivo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione.
Deve difatti considerarsi che la previsione contrattuale ha riguardo non all’« attività bancaria » e cioè a quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma all’impresa bancaria: e l’impresa in questione si identifica, sul piano oggettivo, con l’azienda (in quella parte RAGIONE_SOCIALE‘azienda) oggetto di cessione. Tutti i rapporti che fanno capo all’impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria, risultano « inerenti e funzionali » ad essa, nel senso che rientrano nell’azienda, intesa come universitas comprendente beni materiali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalla destinazione al fine comune RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa: da questo punto di vista è priva di fondamento l’idea per cui un rapporto di conto corrente sia compr eso nella cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda bancaria e un rapporto di fornitura di beni strumentali allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria invece non lo sia; entrambi sono rapporti aziendali e, come tali, risultano essere inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria intesa nella sua tipicità.
La soluzione interpretativa che fa leva sull’inerenza e funzionalità RAGIONE_SOCIALEe passività alla categoria dei rapporti bancari non può dunque seguirsi: essa trascura di valutare che le parti non hanno considerato l’attività bancaria,
quanto piuttosto l’impresa bancaria, e omette pure di tener presente che la dimensione oggettiva di questa, l’azienda, è per definizione (art. 2555 c.c.) comprensiva di tutti i rapporti che sono inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa stessa. In a ltri termini, la previsione, nella richiamata accezione di significato, risulterebbe inutile, in quanto iterativa RAGIONE_SOCIALEa disciplina normativa.
Si deve allora credere che con la locuzione più volte ricordata le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa specifica attività di impresa RAGIONE_SOCIALEa cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Tale conclusione è del resto coerente con l’interesse manifestato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘operazione di « salvataggio » RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: interesse, come già accennato, consistente nel rafforzamento come realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo RAGIONE_SOCIALEa cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di « estrarre valore dall’acquisizione […] attraverso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe best practice del RAGIONE_SOCIALE in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ‘nuova’ realtà bancaria operativa », contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Ribadito, pertanto, che il contratto lasciava all’autonomia RAGIONE_SOCIALEe parti contraenti di accordarsi in relazione all’ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione (con il solo limite di cui all’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, del cui significato si è detto in precedenza), è palese che il riferimento a debiti che « derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria », non può che essere interpretato nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all’attività bancaria, bensì, una funzionalità all’effettivo e concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria da parte del cessionario medesimo.
Diversamente, del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza: sarebbe poco coerente, invero, che, nella specie, la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore, rapporti che è difficile dire non ineriscano all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria (tutte le banche, infatti, hanno rapporti in sofferenza), lo sia, invece, nelle obbligazioni restitutorie RAGIONE_SOCIALE‘indebito e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione medesima.
2.8. In definitiva, quindi, deve opinarsi che già dalla lettura del riportato testo contrattuale, nelle parti qui di concreto interesse, potesse ricavarsi senza ostacoli eccessivamente ardui che il criterio RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite non è l’unico individuato dai contraenti per considerare la relativa passività come « inclusa » nell’ Insieme Aggregato ceduto ad RAGIONE_SOCIALE
In quest’ottica, le Passività Incluse di cui al punto vii) RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.1.2. (b) – e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – costituiscono solo una esemplificazione (« tra cui ») RAGIONE_SOCIALEe passività cedute ad RAGIONE_SOCIALE, le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall’ incipit RAGIONE_SOCIALEa disposizione in questione: e cioè, le « passività […] che derivano da rapporti inerenti e funzional i all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria » RAGIONE_SOCIALEa cessionaria.
Del resto, ulteriore conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche da altre disposizioni, già precedentemente riportate, del contratto di cessione. In particolare: i ) l’art. 3.1.4., ultimo periodo, laddove esclude il subentro di RAGIONE_SOCIALE in contenziosi che non siano già pendenti e che non abbiano ad oggetto « Attività Incluse », « Passività Incluse » e, in genere, rapporti ad essa ceduti; ii ) l’art. 3.1.2. (a), secondo cui per « Attività Incluse » (e quindi cedute ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) si devono intendere beni, cespiti e rapporti RAGIONE_SOCIALEa LCA « che sono considerati e utilizzati come funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria », con ciò specificandosi ulteriormente che è alla funzionalità RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria RAGIONE_SOCIALEa cessionaria che hanno guardato
i contraenti nell’individuare i rapporti in cui questa sarebbe subentrata. Nella categoria RAGIONE_SOCIALEe « Attività Incluse» sono ricompresi i « rapporti di conto corrente »: è evidente che questi, prima ancora di (e per) essere « funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria » di RAGIONE_SOCIALE, nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa continuità aziendale, dovevano essere rapporti bancari ancora in corso (« vivi » e operativi) alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione.
Inoltre, nell’allegato D al contratto di cessione, si rinviene una ulteriore conferma RAGIONE_SOCIALEa esclusione dalla cessione ad RAGIONE_SOCIALE dei rapporti «estinti» prima del 26 giugno 2017, laddove indica, rispettivamente, i « Crediti verso clientela » e i « Debiti verso clientela », tale (cioè Clientela ) potendo essere solo quella intestataria di contratti in corso.
2.9. Da ultimo, la definitiva conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche dal comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti successivo al contratto di cessione, la cui mancata, o comunque inesatta, considerazione integra una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362, comma 2, cod. civ.
Invero, nel Secondo Accordo Ricognitivo stipulato in data 17 gennaio 2018, l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti (sancita al punto 4 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato 1.1) è stata ribadita dai commissari liquidatori RAGIONE_SOCIALEe due RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a. con efficacia, appunto, meramente ricognitiva (e, proprio per tale ragione, munita RAGIONE_SOCIALEa medesima efficacia verso i terzi attribuita dall’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e desumibili dall’interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme a legge.
In conclusione, ritiene questo Collegio che, correttamente applicando i principi di ermeneutica contrattuale, l’unica lettura possibile del contratto di cessione de quo è quella per cui la pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite non può ritenersi un criterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione ad RAGIONE_SOCIALE, in quanto una passività, benché oggetto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe non integrare il requisito RAGIONE_SOCIALEa inerenza e funzionalità all’im presa bancaria RAGIONE_SOCIALEa odierna controricorrente. A tale conclusione nemmeno osta il rilievo – svolto
in alcune decisioni di merito – che RAGIONE_SOCIALE abbia percepito somme dallo Stato in relazione alla cessione di cui si discute e tanto non si giustificherebbe ove quei rapporti estinti fossero davvero fuori RAGIONE_SOCIALEa cessione. Trattasi, invero, di un argomento chiaramente suggestivo, destinato a cadere, tuttavia, di fronte alla constatazione che, come si è cercato di spiegare, l’ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione deve essere desunta dal contratto, riguardo al quale quella considerazione non ha alcuno spazio, nel senso che non si colloca nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.
2.10. Esigenze di completezza, infine, impongono di rimarcare che, quantunque in un contesto diverso, già Cass. n. 35820 del 2023 ha affermato, respingendo l’ivi formulato secondo motivo di ricorso, che « la disposizione di cui all’art. 3, primo comma, lett. c), del d.l. n. 99 del 2017, nell’escludere dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività non consente di ritenere sussistente il subentro nel rapporto controverso dalla RAGIONE_SOCIALE, venendo in rilievo fatti intervenuti prima RAGIONE_SOCIALEa cessione che vengono posti a fondamento di una pretesa creditoria fatta valere in giudizio in epoca successiva alla cessione medesima ».
Non può darsi seguito ulteriore, poi, alla pronuncia resa da Cass. n. 17824 del 2023, le cui conclusioni sono state sostanzialmente confermate dalla più recente Cass. n. 2785 del 2025. Ciò sia per la peculiarità RAGIONE_SOCIALEe concrete fattispecie che ne costituiva no l’oggetto (la successione ex latere debitoris in titoli esecutivi formatisi contro RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE), sia, soprattutto, per l’essere mancato, in quelle sedi, l’esame RAGIONE_SOCIALEa disciplina del contratto di cessione intercorso tra i commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE sotto il particolare profilo RAGIONE_SOCIALEa inerenza e funzionalità all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria dei rapporti in relazione ai quali si eran o formati quei titoli esecutivi. Basta considerare, infatti, che Cass. n. 2785 del 2025, espressamente dichiarando di porsi nel solco tracciato da Cass. n. 17824 del 2023, ha inteso « ribadire che la sentenza, che sia stata emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. dopo la cessione del rapporto litigioso, benché
inopponibile a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed agli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale cui essa è assoggettata, è comunque opponibile alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (anche se quest’ultima non sia intervenuta in corso di giudizio). Tanto è, infatti, in linea con l’art. 3 , comma 1 del suddetto d.l. n. 99/2017, che delimita con chiarezza il perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione, per quanto interessa in questa sede, RAGIONE_SOCIALEe controversie indicat e alla lett. c) ‘relative ad atti o fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività’. Dunque, a contrario, le ragioni di credito oggetto del contenzioso e, quindi, RAGIONE_SOCIALEe controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione, con efficacia nei confronti dei terzi a far data dalla pubblica zione sul sito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALEa cessione stessa ».
È evidente, allora, che, così opinando, si è ritenuto che il perimetro concreto RAGIONE_SOCIALEa cessione predetta sia stato delineato direttamente dal legislatore con il d.l. n. 99/2017 in una previsione (art. 3, comma 1, lettera c) , che, invece, in realtà, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2022 e per quanto si ampiamente detto in precedenza, svolgeva l’unica funzione di vietare la cessione di una determinata categoria di passività, lasciando, poi, all’autonomia RAGIONE_SOCIALEe parti contrae nti la concreta determinazione del perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione suddetta.
Inoltre, Cass. n. 17824 del 2023 ha considerato inammissibili tutte le censure ivi formulate invocando la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ. assumendo che con le stesse, «[…] -lungi dal dimostrare, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte sui limiti e le modalità di rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘ermeneutica contrattuale nel giudizio di legittimità, che il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o che li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti -la ricorrente contrappone la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, la quale non è soltanto plausibile, ma anche corretta per le ragioni già precedentemente esposte con riguardo al primo e al secondo motivo ». In tal modo, dunque, la stessa ha mostrato di non tenere in adeguata considerazione la natura assolutamente sui generis – per le ragioni già spiegate in precedenza – del
contratto di cessione stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori RAGIONE_SOCIALEe menzionate RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, che, sebbene da interpretarsi alla stregua degli articoli 1362 e ss. cod. civ., consente comunque a questa Corte di interpretarlo direttamente, allo stesso modo in cui interpreta i contratti collettivi nazionali di lavoro sulla base del numero 3 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 cod. proc. civ., rendendo possibile, così, in sede di legittimità, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe sue clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione RAGIONE_SOCIALE‘esattezza e RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
2.11. La sentenza oggi impugnata, nel concludere « che il rapporto negoziale cui inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell’ambito di questo giudizio da RAGIONE_SOCIALE non si può ritenere pertanto rientrante nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione di ramo di azienda a RAGIONE_SOCIALE, ma fa parte proprio del passivo escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di RAGIONE_SOCIALE », si rivela assolutamente in linea con l’interpretazione del menzionat o contratto di cessione oggi fornita da questa Corte relativamente ai rapporti bancari già estinti alla data di quest’ultimo.
Pertanto, la censura in esame deve essere respinta, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto:
« In tema di controversie intraprese da o contro RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE, poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALEe banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. ‘Contenzioso escluso’ previsto nel menzionato contratto ».
In conclusione, dunque, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, respingendosene il
secondo. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso di RAGIONE_SOCIALE limitatamente al suo primo motivo, respingendone il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile