Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30850 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30850 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
Oggetto: conto corrente non chiuso saldo intermedio
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2070/2019 del 14.5.2019, nel giudizio r.g. n. 3096/2015, pubblicata il 20.5.2019, notificata il 23.5.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiese la condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena alla restituzione di somme illegittimamente addebitate, «previa determinazione dei saldi effettivi». Il Tribunale di Padova accolse parzialmente la domanda, nel senso che si limitò ad accertare il saldo, depurato degli addebiti illegittimi, alla data del 30 aprile 2010, poiché il rapporto era ancora in essere. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia. Monte Paschi di Siena s.p.a., ha presentato ricorso per cassazione con sette motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con era stato richiesto soltanto in via incidentale. il primo motivo si denuncia violazione dell’ art. 112 c.p.c.) per omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale era stata denunciata l’extrapetizione, in cui era incorso il tribunale nel pronunciare con efficacia di giudicato la nullità non soltanto della clausola anatocistica -per la quale la domanda di accertamento in via principale effettivamente sussisteva -ma anche di altre clausole, quali quelle relative al tasso degli interessi ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto, alle valute e ai costi e spese, per le quali invece l’accertamento era stato richiesto soltanto in via incidentale.
Con il secondo motivo, subordinato al primo, si denuncia difetto assoluto di motivazione del rigetto implicito -eventualmente ritenuto sussistente -della censura di cui sopra.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 cpc, si affronta nel merito la questione della extrapetizione, che affetterebbe la sentenza di primo grado e non sarebbe stata rilevata dalla sentenza di appello.
3.1 I primi tre motivi sono connessi tra loro e possono essere esaminati congiuntamente. I primi due sono inammissibili.
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di errores in procedendo, non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto; né il mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione puramente processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte, Cass., n. 22952/2015). Inammissibile è anche il terzo motivo. La ricorrente, infatti, pretende di argomentare l’interpretazione della domanda, come proposta dall’attrice con l’atto introduttivo del giudizio, riportando esclusivamente le conclusioni dello stesso, nelle quali si legge(rebbe) che l’attrice avev a chiesto: «accertarsi … la nullità delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi…» e, per il resto, aveva concluso solo chiedendo «previa determinazione dei saldi effettivi dei conti di cui sopra, anche in considerazione delle irregolarità denunciate in premesse, condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme trattenute sine titulo dalla data di apertura dei rapporti a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, usurari, di commissioni di massimo scoperto, di interessi maturati illegittimamente per effetto dell’antergazione o postergazione delle date di versamento ed incasso titoli, ed a qualunque altro titolo non dovute, nella misura che sarà accertata …». Da ciò, ad avviso della ricorrente, dovr ebbe ricavarsi che soltanto quanto alla nullità della clausola anatocistica era stata richiesta una pronuncia in via principale, mentre per le clausole inerenti, in particolare, la determinazione del tasso ultralegale degli interessi, le commissioni di massimo scoperto, le valute, i costi e le spese, era richiesto un accertamento meramente incidentale, ai fini della sola condanna restitutoria a carico della
banca. Sennonché la sola riproduzione delle conclusioni è di per sé insufficiente a giustificare l’assunto della ricorrente, secondo cui gli accertamenti relativi, rispettivamente, alla prima clausola e alle altre sarebbero stati richiesti con diversa efficacia ( di giudicato, l’uno, incidenter tantum, gli altri), dovendosi invece, com’è noto, l’interpretazione delle conclusioni ricavare anche dall’esame complessivo dell’atto introduttivo, sul quale però il ricorso tace.
4. Con il quarto motivo si denuncia nuovamente violazione dell’art. 112 cpc per non avere la cda rilevato l’extrapetizione in cui era incorso il tribunale nell’accertare il saldo, alla data del 30 aprile 2010, non potendo accogliere la domanda di ripetizione dell’indebito essendo il contratto ancora in corso. Si contesta l’assunto della cda, secondo cui «il fatto che il giudice si sia fermato all’accertamento e abbia respinto la richiesta di condanna non rappresenta una violazione dell’art. 112 c.p.c., se solo si considera che l’accertamento del saldo era un minus rispetto alla più ampia pretesa fatta valere dalla ricorrente, che conteneva anche l’accertamento, sicché la decisione del Tribunale non è ultra petitum , ma ha piuttosto comportato un accoglimento parziale della domanda». Osserva la ricorrente che, invece, la domanda di ripetizione dell’indebito non contiene affatto quella di determinazione del saldo, depurato degli addebiti non dovuti, ma è una domanda diversa, intesa all’accertamento dell’avvenuto pagamento e del difetto di causa debendi , e non implica a ffatto l’accertamento del saldo.
4.1 Il motivo è inammissibile perché si basa su un fraintendimento del contenuto della sentenza di appello che non afferma affatto che l’accertamento del saldo sia un minus rispetto alla domanda di ripetizione dell’indebito, bensì che l’accertamento del saldo rappresenta un minus ‘rispetto alla più ampia pretesa fatta valere dalla ricorrente’, cioè ‘la richiesta di condanna’ respinta . In altri termini, la Corte si è limitata a rifarsi ad un concetto ovvio: che, cioè, la domanda di condanna presuppone e cont iene l’accertamento del
relativo diritto, sicché il mero accertamento di quest’ultimo, senza la pronuncia di condanna, non costituisce ultrapetizione.
Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza per aver, in violazione degli artt. 24 Cost., 2907 cc e 99 cpc, confermato la pronuncia di accertamento di un fatto, e non un diritto, quale il saldo intermedio di un conto corrente.
Con il sesto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 11 1 cost. e 1175, 1374, 1181 c.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.). La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado che accerta il saldo intermedio dell’apertura di credito in conto corrente, in contrasto con il principio di infrazionabilità dell’unico credito (Cass. civ., Sez. Un., 15/11/2007, n. 23726).
Con il settimo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1418 c. c. (art. 360, nn. 3 e 4, c.p. c.). L’accertamento con sentenza del saldo intermedio del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio (tuttora in essere, come accertato dalle sentenze di primo e di secondo gaio) non solo è inammissibile (quale accertamento di un fatto), ma, in ogni caso, non presenta alcun interesse per la correntista, in quanto non è idoneo ad evitare la lesione attuale di un diritto.
7.1 il quinto il sesto e il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Le censure non sono fondate.
In tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta
rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. (Cass., n. 21646/2018). Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell’annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass., Sez. U., n. 24418/2010, in motivazione; nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. n. 798/2013).
Incongruamente, infine, la ricorrente invoca il principio di infrazionabilità del credito, enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 23726/2007, difettandone del tutto il presupposto del frazionamento del credito.
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente società che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali , nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 10 ottobre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME