Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28550 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30650/2018 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale dello Stato (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Roma n. 4586/2018 depositata il 05/07/2018.
Sanzioni amministrative
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024.
Udito il AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO il quale ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione emessa dall’amministrazione del tesoro con determina ministeriale n. 108402 del 25/02/1998, sulla base del verbale del 21/01/1997 della circoscrizione doganale di Livorno, che contestava alla RAGIONE_SOCIALE acquisti, negli anni 1993 e 1994, di pneumatici falsi e provenienti dalla Serbia, paese soggetto ad embargo.
Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione con sentenza 21759/2013, impugnata dal MEF.
La RAGIONE_SOCIALE Roma, in accoglimento dell’appello, ha confermato il provvedimento sanzionatorio.
Avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME, anche per la RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, con sette motivi.
L’Avvocatura dello Stato ha resistito con controricorso.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che il ricorso sia accolto.
Con atto dell’ 08/07/2024, NOME COGNOME ha chiesto alla Corte che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto, in pendenza del processo, la sanzione è stata iscritta a ruolo e lo stesso ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’ADER (cd. rottamazione -quater ), e ha pagato alcune rate dovute ai fini della definizione agevolata, sicché non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Più specificamente, l’ istanza di estinzione del giudizio del ricorrente per essersi avvalso, ai sensi della legge n. 197/2022, della definizione agevolata (c.d. «rottamazione quater ») relativamente alla cartella esattoriale conseguente alla sanzione impugnata è corredata della documentazione relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (presentata il 28/03/2023), che comporta anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ed è altresì corredata della ricevuta di versamento di alcune rate.
Questa Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. nn. 27539/2023, 26313/2023, 15722/2023, 34822/2023) che va dichiarata l’ inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse in ragione di quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di estinzione del giudizio.
Nella specie, la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate, a giudizio del Collegio, sono idonee a dimostrare la sussistenza di tale situazione, dovendo prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, in ragione della modalità di definizione del giudizio.
In quanto giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione, la dichiarazione d’inammissibilità non comporta l’applicazione dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilità ori ginaria della stessa
(cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile,