Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33990 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 26747/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, RAGIONE_SOCIALE, p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma presso di lei nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 322/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo pubblicata il 22-3-2021
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 2911-2023 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO: sanzioni amministrative
R.G. 26747/2021
C.C. 29-11-2023
RILEVATO CHE:
1.Con ordinanza-ingiunzione di data 30-32016 l’RAGIONE_SOCIALE, in forza di verbale di accertamento del 21-10-2014, intimò a NOME COGNOME e a RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 16.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 co. 9 , lett. c) e f)bis T.U.L.P.S., per avere, per quanto ancora interessa, -presso l’esercizio in Castellamare del GolfoINDIRIZZO, in locale nel quale si svolgeva la raccolta di scommesse in assenza RAGIONE_SOCIALE licenza prescritta dall’art. 88 T .U.L.P.S. e senza la relativa concessione per le scommesse- installato e consentito l’uso pubblico di quattro apparecchi da intrattenimento, appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110 co.6, lett. a), T.U.L.P.S., muniti di nulla osta per la distribuzione e messa in esercizio.
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, propose opposizione, che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò con sentenza n. 29/2017.
2.L’appello proposto da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 322 depositata il 22 -32021.
La sentenza ha disatteso la tesi RAGIONE_SOCIALE parte appellante secondo la quale non era integrato l’illecito di cui all’art. 110 co.9 lett. f)bis , r.d. 18 giugno 1931 n.773 per il fatto che il locale fosse munito RAGIONE_SOCIALE licenza prevista dall’art. 86 T .U.L.P.S., in quanto qualora si installassero apparecchi da intrattenimento e divertimento in locale ove già funzionavano apparecchi per la raccolta di scommesse era richiesto il possesso RAGIONE_SOCIALE licenza di cui all’art. 88 T .U.L.P.S.; ha rilevato che nella fattispecie era pacifico che il locale nel quale erano installate e rese disponibili al pubblico le apparecchiature di gioco era privo
RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione ex art. 88 T .U.L.P.S., sebbene nello stesso locale si esercitasse la raccolta di scommesse.
La sentenza ha altresì escluso la buona fede del trasgressore, sostenuta dagli appellanti sulla base RAGIONE_SOCIALE convinzione di essere in possesso RAGIONE_SOCIALE licenza necessaria all’installazione degli apparecchi , in quanto non sussistevano elementi positivi idonei a ingenerare nel trasgressore la convinzione RAGIONE_SOCIALE liceità RAGIONE_SOCIALE condotta, e risultava che lo stesso fosse ben consapevole RAGIONE_SOCIALE necessità RAGIONE_SOCIALE licenza ex art. 88 TULPS, tanto da averne fatto richiesta.
Infine, la sentenza ha dato atto che in sede di discussione gli appellanti avevano svolto ulteriori considerazioni sulla base di precedente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Lecce, ma le questioni non potevano essere esaminate in quanto non era stato riproposto in appello il motivo relativo alla violazione degli artt. 49 e 56 T.F.U.E., con riguardo ai principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi per effetto del diniego RAGIONE_SOCIALE licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. Ha aggiunto che i richiami alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia non erano risolutivi, perché la sanzione era stata irrogata non con riferimento all’attività di raccolta di scommesse senza autorizzazione, ma al diverso illecito di installazione e uso di apparecchi da intrattenimento appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) T.U.L.P.S. in locale aperto al pubblico privo RAGIONE_SOCIALEe necessarie autorizzazioni; inoltre i precedenti citati si riferivano a operatore straniero diverso da quello che esercitava le scommesse nel locale degli appellanti, non vi era prova che la posizione dei due operatori fosse sovrapponibile e gli appellanti non avevano fornito alcun elemento utile per affermare che il diniego RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alla raccolta di scommesse mediante quell’operatore fosse contrario ai prin cipi posti dalla giurisprudenza comunitaria così da imporre disapplicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina italiana.
3.NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di tre motivi.
Ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria chiedendo che il procedimento sia sospeso ex art. 1 co. 236 legge 29 dicembre n. 2022, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adesione alla procedura di ‘ rottamazione ‘ RAGIONE_SOCIALE cartella (c.d. ‘rottamazione -quater’ ); hanno prodotto domanda nella quale si sono assunti ‘l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione’, ‘comunicazione RAGIONE_SOCIALEe somme dovute’ RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dalla quale risulta che RAGIONE_SOCIALE è stata ammessa alla definizione agevolata rateale, nonché prova del pagamento RAGIONE_SOCIALE prima rata.
CONSIDERATO CHE:
1.L’istanza di sospensione proposta dai ricorrenti pone questione da trattare in pubblica udienza ex art. 375 co.1 cod. proc. civ., dovendosi decidere se la previsione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1 co.236 legge 29 dicembre 2022 n. 197, relativa alla sospensione RAGIONE_SOCIALEe cause in corso per l’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1 co.231 legge 197/2022, si applichi anche il presente giudizio avente a oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ingiunzione che ha irrogato la sanzione amministrativa e non esclusivamente al l’impugnazione del ruolo e RAGIONE_SOCIALE cartella.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione