Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30705 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6808/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME NOME, domiciliati per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME domiciliazione telematica come in atti
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
– intimata – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO BARI n. 1325/2022 depositata il 14/09/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME quali garanti della RAGIONE_SOCIALE, finanziata dalla Medio Credito Centrale S.p.a., tramite banche private, ai sensi della legge n. 662 del 1996 sono stati escussi con procedura esattoriale a seguito dell’inadempim ento della debitrice principale;
proposta da essi opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Foggia, questa, nel contraddittorio con MCC S.p.a. e UBI Banca S.p.a., è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte rigettata;
l a Corte d’appello di Bari, nel ricostituito contraddittorio con MCC S.p.a. e Banca UBI S.p.a., con sentenza n. 1325 del 14/09/2022, ha rigettato l’impugnazione. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, con cinque motivi, NOME COGNOME e NOME COGNOME:
rispondono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e Banca Intesa S.p.a.;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
i ricorrenti e la Banca Intesa S.p.a. hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 25/11/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
i motivi di ricorso sono i seguenti:
violazione dell’art. 615 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 617 e 618, comma 3, c.p.c., relativamente all’errata sussunzione della fattispecie concreta nell’alveo dell’opposizione all’esecuzion e;
II) violazione e falsa applicazione dell’art. 100, comma 2, legge n. 662/1996, nonché degli artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, D. M. del 20/06/2005;
III) violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p. c.;
IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 287/1990, per invalidità e/o inefficacia della garanzia fideiussoria;
V) violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4) c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione;
nella memoria difensiva depositata dalla difesa dei ricorrenti è stato dedotto -e provato con allegazione di documentazione apposita -che, con domanda presentata telematicamente in data 28/06/2023 prot. n. W-NUMERO_DOCUMENTO, NOME COGNOME ha aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater , come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 29/12/2022, in relazione alla cartella n. NUMERO_CARTA oggetto della presente controversia;
nonostante la possibilità di definire agevolmente, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, le questioni agitate col merito del ricorso, la questione degli effetti dell’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022 presenta particolare rilevanza di diritto, anche alla stregua delle ordinanze di rimessione alla pubblica udienza già adottate da altra Sezione di questa Corte (per tutte: Cass. nn. 26437 e 26467 del 10/10/2024, n. 27138 del 21/10/2024, n. 27286 del 22/10/2024): sicché deve disporsi la trattazione del ricorso alla pubblica udienza, con conseguente rinvio a nuovo ruolo;
p. q. m.
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di