Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28978 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28978 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18158-2021 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, titolare della ditta individuale –RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
Fallimento della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente –
NOME
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari -Prima Sezione Civile – n° 1129/2021 del 4.05.2021, pubblicata il 10.06.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 10.6.2021, ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. avanzato da NOME COGNOME, titolare della ditta individuale –RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia dichiarativa del suo fallimento, su istanza del lavoratore dipendente NOME NOME.
4. La corte del merito ha in primo luogo escluso che nel corso del procedimento prefallimentare si fosse verificata violazione del diritto di COGNOME al contraddittorio, per non essergli state sottoposte le informazioni acquisite dal tribunale presso gli enti impositori e contributivi, e ha comunque rilevato che, stante la natura interamente devolutiva del reclamo, il reclamante avrebbe potuto riproporre nel grado ogni queRAGIONE_SOCIALE non esaminata dal primo giudice; ha quindi affermato che alla data della sentenza dichiarativa ricorreva indubitabilm ente la condizione di fallibilità di cui all’u ltimo comma dell’art. 15 l. fall., in quanto dalla stessa documentazione prodotta da COGNOME emergeva che, dopo il deposito dell’istanza di fallimento, gli era stato concesso il beneficio della cd. rottamazione, ma che dalla definizione agevolata era stato escluso un debito di oltre 140.000 euro, cui andava aggiunto quello residuo verso il creditore procedente; ha infine ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, non escluso dalla consistenza patrimoniale del reclamante, stante l’ingente ammontare dei debiti ammessi allo stato passivo, a fronte del quale non risultavano mezzi utili per l’adempimento corrente dei debiti di impresa.
2. La sentenza, pubblicata il 10.6.2021, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il Fallimento della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
NOME, intimato, non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo COGNOME lamenta ‘ nullità del procedimento e della sentenza di I grado per violazione del diritto di difesa ex art. 24 della costituzione in relazione all’art. 360, i comma, n° 4) c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, i comma, n° 5) c.p.c. ‘.
1.1 Il motivo, con il quale il ricorrente sostiene di non aver avuto comunicazione da parte del tribunale dell’avvenut a acquisizione della documentazione richiesta all’ente impositore ed agli enti contributivi e di non averla pertanto potuta consultare, è inammissibile perché non investe la seconda RAGIONE_SOCIALE due autonome rationes decidendi che sorreggono il rigetto del corrispondente motivo di reclamo, con la quale la corte d’appello ha rilevato che, stante la natura interamente devolutiva del reclamo ex art. 18 l. fall., il diritto di difesa del reclamante non era stato in alcun modo compromesso, in quanto ogni eventuale eccezione e deduzione difensiva volta a contestare le risultanze della documentazione in queRAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto da lui essere illustrata proprio in sede di reclamo.
Rilievo, va aggiunto, del tutto corretto , posto che ai sensi dell’art. 161 c.p.c. i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.
Resta assorbito il secondo mezzo che deduce ‘ violazione dell’art. 101, II comma, c.p.c. in relazione all’art. 360, i comma, n° 4) c.p.c. ‘, perché il tribunale, acquisita la documentazione sopra indicata, avrebbe
d ovuto, a mente dell’art. 101, 2 comma, c.p.c., sottoporre alle parti la ‘queRAGIONE_SOCIALE‘ che aveva modificato il quadro fattuale .
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione ‘ del d.l. n° 34/2019 convertito nella legge 58/2019 (normativa sulla rottamazione) ed omesso esame di un fatto decisivo e per errata supposizione di circostanze inesistenti in relazione all’art. 360, i comma, n° 5) c.p.c., nonché ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, i comma, n° 5) c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi e distorta valutazione RAGIONE_SOCIALE prove oggetto di discussione tra i contendenti ‘ .
3.1 Il ricorrente sostiene che la motivazione della corte d’appello in punto di irri levanza dell’accordata ‘rottamazione’ non sarebbe persuasiva, non avendo rilievo che ‘ l’agevolazione ‘ fosse stata concessa ‘ in data successiva alla data di presentazione dell’istanza di fallimento ‘ , in quanto ciò che rilevava era che il beneficio gli fosse stato accordato, tanto più che la prima RAGIONE_SOCIALE sue istanze era stata depositata prima del ricorso di fallimento; assume inoltre che dalla documentazione versata in atti risultava che l’RAGIONE_SOCIALE aveva raggruppato le sue domande di rottamazione in due provvedimenti concessori, il secondo dei quali comprensivo anche degli importi del primo, che egli aveva documentato di aver già versato la prima rata indicata in ciascun provvedimento e che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del reclamo, a nche l’importo di € 144.710,65 era stato ‘ rottamato ‘ : il giudice, pertanto, alla luce di tali circostanze, e tenuto conto del suo notevole patrimonio aziendale e immobiliare, avrebbe dovuto escludere la sussistenza del suo stato di insolvenza.
3.2 Il motivo è infondato là dove sembra investire l’accertamento della corte del merito in ordine all’esistenza della condizione di fallibilità di cui all’ultimo comma dell’art. 15 l. fall., posto che, come già chiarito da
questa Corte, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 del d.l. n. 148 del 2017, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE a richiedere il fallimento, né comporta l’improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare; l’eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17884 del 22/06/2023).
3.3. Le ragioni di censura volte a contestare l’accertamento dello stato di insolvenza sono invece inammissibili, perché si risolvono nella richiesta di un nuovo apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, difforme da quello operato dalla corte del merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti previsti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 l. fall. (norma evocata dal ricorrente solamente in rubrica, senza che all’interno d el motivo sia stato precisato, nei termini indicati da Cass. S.U. 8053/2014, quale sia il fatto decisivo non esaminato dal giudice del merito).
4. Per identiche ragioni va dichiarato inammissibile anche il quarto mezzo, con il quale il ricorrente, nel denunciare ‘ violazione dell’art. 5 l.f. -insussistenza dello stato di insolvenza -in relazione all’art. 360, i comma, n° 3) c.p.c. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto -errore di fatto -in relazione all’art. 360, i comma, n° 5) c.p.c. per errata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove documentali e per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ‘ , pretende sostanzialmente un nuovo giudizio di merito, sostenendo che la documentazione fiscale scrutinata dalla corte d’appello non sarebbe in realtà probante e che non sarebbe legittimo affermare che i suoi debiti erano ingenti, non potendosi tener conto
RAGIONE_SOCIALE risultanze dello stato passivo perché i debiti erariali erano stati rottamati, mentre quelli verso i fornitori e verso il lavoratore sarebbero da lui stati onorati se non fosse intervenuto il fallimento.
5. Il ricorrente articola infine un quinto motivo, col quale denuncia ‘ violazione dell’art. 15 l.f. in relazione all’art. 360, i comma, n°3) e n° 5) c.p.c.’ , rilevando che il credito azionato dall’istante il fallimento, qualora dovuto, non raggiungeva la soglia dei € 30.000,00 euro e tale soglia non sarebbe stata superata anche considerando i crediti i erariali (non rottamati), pari ad € 6.786,88.
5.1 Anche questo motivo di doglianza è inammissibile perché – lungi dal prospettare un vizio declinabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. – si limita a contestare il contrario accertamento sul punto della corte d’appello, senza indicare il fatto decisivo omesso che varrebbe a smentirlo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024