Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32542 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32542 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7389/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE FOGGIA n. 1679/2016 depositato il 03/02/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. -Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Foggia ha respinto l’opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proposta da RAGIONE_SOCIALE contro la declaratoria di inammissibilità della propria domanda di rivendica e restituzione di una serie di beni mobili, concessi in locazione a RAGIONE_SOCIALE in bonis in uno alla porzione dello stabilimento industriale di sua proprietà, giusta contratto del 28/05/2009 formalizzato con atto pubblico notarile del 05/08/2009, poi oggetto anche del contratto di locazione del 18/06/2014 stipulato tra la stessa COGNOME e il custode giudiziario della procedura espropriativa immobiliare a carico d ell’opponente .
1.1. -In particolare, il giudice a quo ha ritenuto: A) che « dalla lettura della domanda di insinuazione effettuata risulta una mera elencazione dei beni richiesti in restituzione », essendo invece « del tutto omessa la descrizione dei beni stessi, che è requisito ulteriore rispetto all’indicazione del bene; l’indicazione della fattura non costituisce descrizione del bene stesso », con conseguente correttezza della declaratoria di inammissibilità della domanda; B) che « anche nel ricorso ex articolo 98 L.F. la società istante non ha proceduto a descrivere dettagliatamente e analiticamente ciascuno dei beni dei quali è stata richiesta la restituzione, continuando a fare riferimento alle medesime fatture allegate alla domanda di ammissione al passivo x art. 93 L.F. »; C) che «il verbale di inventario del 28/05/09 allegato al contratto di locazione commerciale non contiene la descrizione dettagliata ed analitica di ciascuno dei beni », né è stata data la prova della loro precisa corrispondenza con i beni rivendicati, nemmeno attraverso il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario; D) che la richiesta di CTU ha natura esplorativa mentre la prova testimoniale non può essere ammessa perché generica e parzialmente ininfluente, nonostante l’attività commerciale svolta dall’opponente, anche in considerazione del fatto che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE sarebbe la stessa persona fisica legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in bonis .
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 103 l.fall. e 948 c.c., per avere il tribunale rigettato la domanda a causa della ritenuta mancanza di individuazione dei beni rivendicati, omettendo però di procedere all’esame delle fatture, allegate ai fini della loro individuazione.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’ art. 1378 c.c. poiché, qualora il tribunale avesse esaminato la descrizione dei beni riportata nelle relative fatture, con indicazione degli estremi dei documenti di trasporto attestanti l’avvenuta consegna , avrebbe potuto appurare che i beni erano stati specificamente individuati.
2.3. -Il terzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’ art. 103 l.fall., dell’ art. 2729 c.c. e dell’art. 621, commi 1 e 2, c.p.c., poiché, premessa la non coincidenza dei legali rappresentanti delle due società (NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE), il verbale di inventario allegato al contratto di locazione (redatto in forma pubblica, registrato, trascritto e perciò opponibile alla procedura) conteneva in realtà l’analitica descrizione dei beni poi inventariati dagli organi fallimentari perché rinvenuti presso la sede della società fallita, e le fatture allegate contenevano anche la quietanza dei venditori, per non dire degli ulteriori documenti prodotti a dimostrazione della titolarità dei beni in capo ad RAGIONE_SOCIALE (verbali di verifica della Guardia di finanza).
-I primi due motivi sono fondati e vanno accolti, con assorbimento del terzo.
3.1. -La domanda di ammissione al passivo fallimentare è connotata da una specificità maggiore rispetto ai canoni dell’art. 164 c.p.c., poiché assolve non solo alle ordinarie esigenze di chiarezza proprie di una domanda giudiziale, ma anche alla logica precipua di assicurare un reciproco controllo, il più agevole possibile, nell’ambito del cd. ‘contraddittorio incrociato’ che
caratterizza la formazione dello stato passivo concorsuale, ove vengono esaminati in un unico contesto processuale tutti i diritti vantati dai terzi nei confronti del debitore, anche in vista dell’esercizio del diritto di impugnazione riconosciuto dall’art. 98 l.fall., oltre che alla funzione di rendere più efficiente l’amministrazione concorsuale, in relazione ai compiti gestori e organizzativi che gravano sugli organi della procedura (v. Cass. 26781/2016, 37102/2022).
3.2. -In particolare, l’art. 93, comma 3, n. 2), l.fall. richiede la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, e il successivo comma 4 prevede l’inammissibilità del ricorso qualora detto requisito risulti «omesso o assolutamente incerto», con la conseguenza la relativa domanda è ammissibile soltanto se la cosa mobile sia stata determinata nella sua specifica e precisa individualità ( ex multis , 10206/2005, 30894/2017, 1891/2018, 13511/2021).
3.3. -Questo particolare rigore, che contempla non solo l’omissione ma anche l’assoluta incertezza dei requisiti prescritti, risponde anche all’esigenza di circoscrivere in modo chiaro l’eventuale ambito di un possibile vizio di ultrapetizione, alla luce di quanto dispone l’art. 95, comma 3, l.fall. (per cui il giudice delegato decide «nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati») ed in vista del rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. 6279/2022, 37102/2022).
3.4. -Tuttavia, costituisce principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’oggetto della domanda ex art. 93 l.fall. si individua alla stregua delle complessive indicazioni contenute nella stessa e dei documenti allegati (Cass. 7287/2013, 33008/2019, 10990/2021; cfr. Cass. 40392/2021), e tale principio non risulta rispettato dal tribunale, il quale ha dichiaratamente escluso che le fatture allegate alla domanda possano contribuire alla descrizione dei beni rivendicati, così confermando la valutazione del giudice delegato di inammissibilità del ricorso ai sensi dell ‘art. 93, comma 4, l.fall., il quale come visto
collega invece detta rigorosa sanzione alla assoluta incertezza dei requisiti prescritti nei nn. 1), 2) e 3) del comma precedente.
3.5. -Resta come detto assorbito il terzo motivo, poiché le valutazioni sui mezzi istruttori allegati e richiesti sono logicamente successive alla verifica della individuabilità dei beni rivendicati e della loro corrispondenza a quelli inventariati.
-Il decreto va quindi cassato con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2023.