Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34455 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34455 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 9062 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
RICORRENTE
contro
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto n. 1076/2018 del Tribunale di Terni, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso ex art. 93 l.fall. al giudice delegato al Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Terni con sentenza del 26.9.2016.
Esponeva che in data 2.12.2014 la società poi fallita le aveva concesso in affitto il ramo d’azienda comprensivo dei beni mobili ed immobili necessari per il procedimento di zincatura di metalli (cfr. ricorso, pagg. 1 -2) .
Esponeva che aveva provveduto ad acquistare zinco da utilizzare per l’attività di zincatura, come da fatture di acquisto e documenti di trasporto che ne attestavano la consegna presso il ramo aziendale affittato (cfr. ricorso, pag. 2) .
Esponeva che in data 29.6.2016, con scrittura privata autenticata, il contratto di affitto era stato consensualmente risolto e tuttavia non si era provveduto all’i nventario dei beni mobili -segnatamente dello zinco -di proprietà di essa affittuaria, onde far luogo alla restituzione (cfr. ricorso, pag. 3) .
Chiedeva disporsi la restituzione in suo favore, giacché di sua proprietà, dei quantitativi di zinco di cui alle fatture allegate (cfr. ricorso, pagg. 3 – 5) .
Il g.d. dichiarava inammissibile la domanda.
Evidenziava, peraltro, che la domanda aveva ad oggetto beni fungibili dei quali non era stata provata l’individuazione idonea ad impedirne la confusione nel patrimonio della società fallita (cfr. ricorso, pag. 10) .
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo.
Resisteva il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Con decreto n. 1076/2018 il Tribunale di Terni rigettava l’opposizione .
Reputava, il tribunale, che nella specie era pacifica ed incontestata la fungibilità dei beni oggetto di rivendica, siccome si controverteva in ordine -per lo più – a pani di zinco individuati a peso (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Reputava dunque che non erano stati acquisiti elementi di valutazione tali da indurre a ritenere che i pani di zinco, depositati presso i locali de l ramo d’azienda oggetto dell ‘affitto, non si fossero confusi con beni della stessa specie di proprietà della società poi fallita (cfr. decreto impugnato, pagg. 2 – 3) .
Reputava segnatamente, da un canto, che la RAGIONE_SOCIALE opponente non aveva dato prova di atti aventi data certa, idonei a consentire l’individuazione dei pani di zinco rivendicati; d’ altro canto, che la RAGIONE_SOCIALE opponente non aveva dimostrato che al momento della immissione in possesso nel ramo d’azienda affittato non vi fossero dotazioni di zinco, sì da escludere la possibilità di confusione (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Reputava infine che l’impossibilità di far luogo alla individuazione dei beni rivendicati assorbiva l ‘ ulteriore questione della data certa della documentazione (fatture e ddt) prodotta dalla ricorrente (così decreto impugnato, pag. 4) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto, sulla scorta di un unico motivo, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il controricorrente ha depositato memoria.
CONRAGIONE_SOCIALEATO CHE
C on l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod . proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il tribunale non ha tenuto conto:
che con la scrittura privata autenticata il 29.6.2016, con cui fu risolto consensualmente il contratto di affitto di ramo d’azienda , le parti ebbero ad accertare la rottura, avvenuta il 13.11.2015, della vasca di zincatura e lo sversamento dello zinco liquido che vi era riposto (cfr. ricorso, pagg. 19 e 22);
che con la medesima scrittura privata le parti ebbero a darsi reciprocamente atto ‘della assenza di z inco di proprietà dell’ affittante in conseguenza della rottura della vasca in data 13.11.2015′ e ‘della presenza di zinco nella vasca di zincatura di proprietà dell’affittuaria’ (così ricorso, pag. 20);
che, alla stregua della nota raccomandata datata 16.3.2017 del curatore del fallimento, è provato che successivamente alla risoluzione del contratto d’affitto d’azienda la RAGIONE_SOCIALE ‘non ha acquistato zinco e non ha ripreso le attività di zincatura presso lo stabilimento di Stroncone’ (così ricorso, pag. 20) in dipendenza, peraltro, dell’avvenuta revoca dell’autorizzazione integrata ambientale (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce quindi che sussiste la prova dell’assenza di confusione dello zinco liquido di sua proprietà riposto nella vasca di zincatura collocata nello stabilimento industriale di proprietà della società fallita (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce infine che ben avrebbe dovuto il tribunale far luogo all’ammissione della prova per testimoni di cui all’atto di opposizione (cfr. ricorso, pag. 24) .
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Ovviamente va in premessa reiterata l’elaborazione di questa Corte.
Ossia l’insegnamento a tenor del quale, i n tema di rivendica fallimentare di beni mobili ex art. 103 l.fall., il riscontro della natura di bene fungibile della ‘ res rivendicata ‘ e della conseguente impossibilità della sua restituzione – qualora non sia intervenuto un fatto che ne abbia determinato l ‘ individuazione e quindi
ne abbia impedito la confusione nel patrimonio del fallito -costituisce accertamento di fatto, inerente al merito della decisione, e non questione da vagliare ‘ in limine ‘, perché ine rente ai presupposti processuali o condizioni dell’azione (cfr. Cass. 28.2.2011, n. 4813) .
L’esperito motivo di ricorso senza dubbio sollecita questa Corte al riesame de i riscontri ‘in fatto’ che hanno indotto il Tribunale di Terni ad opinare per la fungibilità dello zinco rivendicato e per la sua confusione ‘con altri beni della stessa specie appartenenti alla fallita’ (così decreto impugnato, pag. 3) .
11. In questi termini si reputa dapprima quanto segue.
La duplice circostanza della rottura, in data 13.11.2015, della vasca di zincatura e dello sversamento dello zinco liquido che vi era riposto -circostanza acclarata, si adduce, con la scrittura del 29.6.2016 -non integra gli estremi del fatto decisivo di cui al n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.
La circostanza per cui la RAGIONE_SOCIALE poi fallita non abbia proseguito l’attività di zincatura -circostanza acclarata, si adduce, alla stregua della nota raccomandata datata 16.3.2017 del curatore del fallimento -sicché non ha atteso all’acquisto di zinco, analogamente non integra gli estremi del fatto decisivo di cui al n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.
Più esattamente, questo Giudice spiega che l a decisività richiesta dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per integrare il vizio di motivazione, è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa (cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183) .
Viceversa, le circostanze surriferite non sono tali da indurre a ritenere che, a seguito della rottura della vasca e dello sversamento che ne ebbe a conseguire, tutto lo zinco già di proprietà dell’affittante fosse andato perduto.
Propria mente non può assumersi, così come assume la ricorrente, che, ‘se con lo sversamento è perduto lo zinco preesistente e se vi è prova documentale che successivamente allo sversamento ha depositato lo zinco unicamente la RAGIONE_SOCIALE‘ ( così ricorso, pag. 22) , sussiste la prova dell’assenza di confusione dello zinco liquido di sua proprietà riposto nella vasca.
Le circostanze suddette, cioè, contrariamente all’assunto della ricorrent e, non valgono né a dar ragione ‘della assenza di RAGIONE_SOCIALE di proprietà dell’Affittante in conseguenza della rottura della vasca in data 13.11.2015′ né a dar ragione ‘della presenza di RAGIONE_SOCIALE nella vasca di zincatura di proprietà dell’affittuaria’ (così ricorso, pag. 20) .
12. Al contempo non può non rimarcarsi quanto segue.
In spregio all’onere di ‘autosufficienza’ ex art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., la ricorrente si è limitata a riprodurre – alle pagine 15 e 16 del ricorso – uno stralcio della scrittura del 29.6.2016, stralcio che, per giunta, per nulla fornisce conferma dei suoi assunti (ossia che con la scrittura anzidetta le parti ebbero, peraltro, a darsi reciprocamente atto ‘della assenza di RAGIONE_SOCIALE di proprietà dell’Affittante in conseguenza della rottura della vasca in data 13.11.2015′ e ‘della presenza di COGNOME nella vasca di zincatura di proprietà dell’affittuaria’) .
Alla stregua dello stralcio riprodotto, dunque, neppure la suddetta scrittura si prospetta decisiva nei termini in precedenza enunciati.
Si badi, per giunta, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico,
rilevante in causa, sia stato -è il caso di specie – comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) .
Evidentemente alla luce degli esposti rilievi non può che opinarsi nel senso che i riscontri ‘in fatto’ cui il tribunale ha atteso, non sono inficiati da alcuna forma di ‘anomalia motivazionale’ destinat a -in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. – ad acquisire significato nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Ulteriormente il tribunale ha specificato che all’art. 5.4. del contratto d’affitto di ramo d’azienda le parti avevano dato atto della presenza di ‘ scorte ‘ di proprietà della società poi fallita , ‘termine al quale, all’art. 2 dello stesso contratto, veniva attribuito dalle parti il seguente significato: ‘ (così decreto impugnato, pag. 3).
Una finale puntualizzazione si impone.
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ‘ ratio decidendi ‘ venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass. (ord.) 7.3.2017, n. 5654; Cass. (ord.) 17.6.2019, n. 16214) .
15. Su tale scorta si rimarca ulteriormente quanto segue.
I capitoli della prova testimoniale della cui mancata ammissione la ricorrente si duole, non risultano ‘ idonei ‘ nei termini testé enunciati.
Segnatamente, da un lato, non appaiono volti ad escludere la presenza di zinco di proprietà della fallita sui luoghi del ramo d’azienda oggetto dell’affitto.
Segnatamente, dall’altro, l’inciso ‘lo zinco presente nella vasca (…) risultava unicamente di proprietà della società ‘, figurante nel testo dell’ottavo capitolo, risulta generico ed in pari tempo destinato a sollecitare i testimoni a valutazioni, per giunta, in diritto (‘di proprietà’) (cfr. Cass. 9.5.1996, n. 4370, secondo cui la regola per cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici) .
16. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte