Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34319 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34319 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6791/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4367/2016 depositata il 09/12/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Per quanto rileva ancora in questa sede, con sentenza del 9.12.2016 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello principale propost o da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) contro il provvedimento del giudice delegato di rigetto della domanda di separazione e rivendica di alcuni beni mobili, formulata nel 2006.
1.1. -I giudici di primo grado avevano rigettato la domanda sulla base di tre autonome rationes decidendi : I) l’ inopponibilità al RAGIONE_SOCIALE della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE a dimostrazione della titolarit à dei beni e dell’attribuzione del loro possesso a RAGIONE_SOCIALE (contratto di comodato, contratto preliminare di compravendita di quote e patti parasociali del 18.12.2001, patto parasociale del 12.11.2002, fattura del 12.11.2001, missiva), per mancanza di data certa anteriore al fallimento; II) l’ irrilevanza delle ragioni del mancato rinvenimento dei beni da parte del curatore fallimentare (il quale aveva dichiarato all’ udienza del 27.4.2010: « i beni acquisiti alla massa attiva sono stati tutti progressivamente venduti con l’avallo degli organi della procedura (…) e la vendita è avvenuta per imprescindibili e assolute necessit à derivanti dall’esigenza di liberare lo stabilimento appartenente ad altra societ à̀ che gi à̀ pi ù̀ volte aveva sottolineato la necessit à di liberare i locali entro il termine convenuto con la curatela ») in quanto RAGIONE_SOCIALE non aveva formulato la domanda di pagamento in prededuzione del controvalore dei beni rivendicati, diversa per petitum e causa petendi ; III) l’ assoluta incertezza sul l’effettivo possesso dei beni da parte di RAGIONE_SOCIALE al momento dell’apertura del fallimento e sulla corrispondenza dei beni rivendicati a quelli inventariati.
1.2. -I giudici di appello hanno valorizzato la seconda ratio decidendi (quale ragione più liquida e assorbente), osservando: i) che RAGIONE_SOCIALE aveva proposto solo in appello, per la prima volta, la domanda di ammissione al passivo del credito corrispondente al controvalore dei beni; ii) che il motivo di appello sul punto difettava di specificità, poiché non spiegava le ragioni in base alle quali la
nuova domanda di ammissione al passivo doveva ritenersi implicitamente ricompresa in quella originaria di rivendica, tanto più che prima della novella dell’art. 103 l.fall. (inapplicabile ratione temporis trattandosi di fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006) era dubbia persino l’ammissibilità di un cumulo delle due domande, per la diversità dei diritti soggettivi ad esse sottesi; iii) che, in ogni caso, anche il novellato art. 103 l.fall. (laddove prevede la possibilit à̀ di modificare, nel corso dell’adunanza dei creditori, la domanda di restituzione in domanda di ammissione al passivo per il tantundem ) continua a postulare come necessaria la formulazione di una esplicita domanda.
Di qui la conclusione che: a) non sussisteva alcuna possibilit à̀ di restituzione dei beni rivendicati, dei quali la curatela non aveva la disponibilit à̀ ; b) l ‘appellante non aveva specificamente contestato la rilevata mancanza di apposita domanda di ammissione al passivo del credito per il controvalore; c) la predetta domanda era stata avanzata solo nel giudizio di appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c., senza alcun chiarimento circa le ragioni della sua mancata presentazione (almeno) nel corso del giudizio di primo grado, in cui era risultata chiara l’assenza dei beni.
-Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in tre motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie (il controricorrente in chiave meramente riproduttiva della decisione impugnata).
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo deduce l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) e cioè che il curatore fallimentare aveva ammesso, all’udienza del 6 novembre 2009, di aver rinvenuto (e poi alienato a terzi) quantomeno alcuni dei beni rivendicati; tale fatto emergerebbe chiaramente dagli atti e documenti allegati, sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti, sia in primo che in secondo grado, e risulterebbe decisivo, poiché condurrebbe a conclusioni opposte a quelle divisate dalla corte territoriale.
2.2. -Il secondo lamenta l’ omessa pronuncia sulla domanda di restituzione dei beni rinvenuti (artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c.).
2.3. -Il terzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 103 l.fall., 345 e 167 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) poiché, con riguardo ai beni acquisiti ma non più nella disponibilità del curatore fallimentare (che li aveva venduti a distanza di anni dalla proposizione della domanda di rivendica), avrebbe dovuto essere accolta la domanda di ammissione al passivo in prededuzione per il loro controvalore, asseritamente avanzata da RAGIONE_SOCIALE «nella prima difesa dopo la scoperta che i beni erano stati alienati a terzi».
-Le censure formulate non meritano accoglimento.
3.1. -Il primo motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La corte territoriale ha chiaramente affermato che tutti i beni mobili inventariati erano stati venduti e che era del tutto irrilevante indagare quali di essi fossero stati rivendicati, in assenza di una tempestiva domanda di RAGIONE_SOCIALE volta all ‘ ammissione al passivo del credito corrispondente al loro controvalore. Ha poi rilevato la genericità del motivo di impugnazione sul punto, essendosi RAGIONE_SOCIALE limitata a proporre in appello la nuova domanda, senza dedurre in alcun modo per quali ragioni essa avrebbe dovuto ritenersi formulata già in primo grado , ove il tribunale l’aveva invece ritenuta estranea al thema decidendum .
3.2. -Il secondo mezzo è palesemente infondato, non sussistendo la prospettata nullità per omessa pronuncia.
I giudici di secondo grado hanno invero dato atto in modo esplicito ed inequivocabile dell’impossibilità già rilevata dal tribunale -di accogliere la domanda di restituzione dei beni, stante la pacifica indisponibilità di alcun bene in capo alla curatela fallimentare.
3.3. -Il terzo presenta profili di inammissibilità e infondatezza.
Il ricorrente lamenta la falsa applicazione di una norma -l’art. 103 l.fall. come modificato dall’art. 88 del d.lgs. n. 5 del 2006 -che la stessa corte d’appello ha dichiarato pacificamente inapplicabile
ratione temporis («essendo stato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE dichiarato prima del 16 luglio 2006»), senza tener conto che il testo originario non contemplava affatto la facoltà per il ricorrente -in caso di mancata acquisizione del bene all’attivo della procedura , o di successiva perdita del possesso da parte del curatore fallimentare -di modificare l’originaria domanda di rivendica e restituzione, «anche nel corso dell’udienza di cui all’art. 95» , e di chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso, nel secondo caso in prededuzione.
Inoltre, il ricorrente contesta la novità della domanda di ammissione al passivo per il controvalore dei beni rivendicati, accertata a chiare lettere dalla corte d’appello, senza indicare come e quando quella domanda sarebbe stata invece tempestivamente proposta, ed anzi limitandosi a riportare la richiesta così formulata solo dinanzi alla corte d’appello (v. pag. 16 del ricorso).
-Segue il rigetto del ricorso con condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2023.