Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21120 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27016/2022 R.G. proposto da:
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE,
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Brescia al n. 1030/2022 depositato il 07/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 RAGIONE_SOCIALE propose nell’ambito della procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE in liquidazione domanda di rivendica di una gru marchio ‘Potain’ modello TARGA_VEICOLO, matricola CODICE_FISCALE, asseritamente acquistata per il corrispettivo di € 91.425 con contratto-quadro del dicembre 2009.
2 Il Giudice Delegato rigettò la domanda e il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE ha ammesso, in prededuzione, al passivo del Fallimento il credito per la somma di € 91.425 corrispondente al valore del bene al momento dell’apertura del concorso.
2.1 Il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova, attraverso la documentazione prodotta e l’esame dei testi escussi, della proprietà della gru da parte di RAGIONE_SOCIALE ; il bene, nelle more del giudizio di opposizione allo stato passivo, era stato oggetto di liquidazione fallimentare, con ricavo della somma di € 50.000, di poco superiore alla metà del valore che lo stesso aveva al momento della dichiarazione del fallimento.
3 Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 103 l. fall., 621, 115, 116 c.p.c. 2697 e 2728 c.c., in relazione all’art . 360, comma 1° c.p.c.: il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che, al momento dell’apertura del fallimento , ad operare nel cantiere di Como INDIRIZZO dove si trovava
la gru, fosse la soc. RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE in quanto quest’ultima aveva proposto domanda di concordato preventivo e il subentro nell’appalto di RAGIONE_SOCIALE alla società poi fallita era avvenuto tra il deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale, quindi, nell’escludere l’operatività del divieto di prova per testi di cui all’art . 621 c.p.c., non avrebbe tenuto conto degli effetti della consecuzione delle procedure che troverebbero generale applicazione.
1.1 Il ricorrente contesta anche il ‘giudizio di verosimiglianza’ dell’esistenza del diritto compiuto dal Tribunale per ammettere la prova orale posta a fondamento della decisione di accoglimento dell’opposizione.
2.Il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c. per non avere il Giudice di merito considerato gli effetti della consecuzione delle procedure concorsuali di concordato preventivo e di fallimento sul regime probatorio applicabile alla fattispecie e per non aver valutato la documentazione prodotta in causa dal Fallimento a conferma della proprietà del bene.
3 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 103 l.fall., 2697 c.c., 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., per aver ammesso al passivo del fallimento il credito in prededuzione di € 91.425 corrispondente al corrispettivo portato in fattura d’acquisto prodotto in causa da RAGIONE_SOCIALE datata 28/6/2010, non tenendo conto della perizia del bene che stimava il valore alla data del 31/3/2012 in € 65.000.
4 Il primo e secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.
4.1 Il Tribunale, dopo avere osservato che in virtù del disposto dell’art. 621 c.p.c. « il divieto non opera se l’esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal rivendicante o dal debitore », ha ritenuto che, nel caso di specie, tale requisito fosse integrato e che, quindi, la ricorrente potesse dedurre utilmente la prova testimoniale per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché alla data della dichiarazione di fallimento, per stessa ammissione della Curatela, il cantiere di Como, INDIRIZZO non era più nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE, ma di SBN, che deteneva la gru oggetto della domanda di rivendica; in secondo luogo, perché era circostanza pacifica tra le parti che RAGIONE_SOCIALE esercitava attività edile e invero conservava il manuale d’uso della gru.
Il Collegio ha quindi fondato il giudizio di verosimiglianza, ai fini dell’operatività della deroga alla restrittiva disciplina probatoria sancita dall’art 621 c.p.c., della prospettazione del rivendicante circa la proprietà della gru, sulla base di precisi elementi di fatto.
4.2 La doglianza di cui all’art. 360, comma 1°n.5 , c.p.c. è senz’altro inammissibile in quanto parte ricorrente, a ben vedere, non lamenta l’omesso esame di un ‘fatto’, ma la disapplicazione del cd. principio di consecuzione delle procedure e, al contempo, censura l’erronea valutazione di fatti e l’omessa valutazione di documenti da parte del giudice di primo grado.
4.3 L’art. 360, comma 1° n. 5, c.p.c. (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive, non assimilabili in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni ‘ giuridiche (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass.(ord.) 18.10.2018, n. 26305).
4.4 Le censure di violazione di legge sono, da un canto, inammissibili, in quanto sotto l’egida della violazione di legge, mirano in realtà ad una non consentita rivalutazione dei fatti e delle fonti di prova sul giudizio di verosimiglianza espresso dal Tribunale; dall’altro canto , non meritano accoglimento in quanto la consecuzione delle procedure non spiega alcun effetto ai fini della valutazione della sussistenza della condizione di applicabilità dell’art . 621 c.p.c., il cui presupposto è che il ritrovamento dei beni avvenga all’interno dei locali e delle aree che sono nella disponibilità o in qualche modo riferibili debitore al momento dell’apertura della procedura fallimentare, corrispondente al pignoramento dei beni mobili, e non quando è stata presentata la domanda di concordato preventivo.
4.5 La tesi del Fallimento, fondata sulla portata generale del principio di consecuzione delle procedure, non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «non si rinviene, nell’ordinamento positivo, alcuna disposizione normativa che riconosca in via generale la retrodatazione degli effetti propri del fallimento a partire dall’inizio della procedura minore. Merita cioè adesione la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il riportato principio di unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità non può essere considerato come un autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le procedure, costituendo piuttosto un enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi specifiche e distinti fonti normative (Cass. n. 3156/2006). Risulta invero manifesta l’intenzione del legislatore di regolare autonomamente, in vista di peculiari finalità, i singoli effetti giuridici prodotti dalla presentazione della domanda di concordato sul fallimento consecutivo, sì che, al di fuori di tali effetti tipici, nessun effetto ulteriore risulta predicabile in via interpretativa. In tal senso vanno lette le specifiche previsioni
dell’esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo (L. Fall., art. 67, comma 3, lett. e), della prededucibilità dei crediti sorti in occasione e in funzione del concordato preventivo (L. Fall., art. 111, comma 2), della decorrenza dei termini di cui agli artt. 64, 65, art. 67, commi 1 e 2, e art. 69, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro nelle imprese (L. Fall., art. 69 bis, comma 2) e della inefficacia delle ipoteche iscritte nei 90 gg. precedenti (L. Fall., art. 168) » ( cfr. Cass. 5090/2022).
5.Il terzo motivo è fondato.
5.1 Premesso che, ai sensi dell’art . 103 l.fall., per calcolare il valore di mercato si ha riguardo al momento dell’apertura del Fallimento, il Tribunale ha determinato il valore del bene in € 91.425 sulla base dell’elemento probatorio costituito dal dato nominale indicato nella fattura emessa dalla società del 2010; ma è lo stesso Collegio ad affermare che tale documento è privo di data certa e, quindi, è inopponibile al fallimento ed in ogni caso si tratta di una stima non aggiornata rispetto al momento della dichiarazione di fallimento.
5.2 Né elementi utili a determinare la valutazione dell’unità immobiliare possono trarsi dalle deposizioni rese dai testi.
5.3 Gli unici dati certi, difformi dal valore indicato nel decreto, sono offerti dal ricavo della vendita coattiva del bene (€ 50.000) in sede fallimentare e dalla valutazione eseguita con la presentazione della domanda di concordato preventivo effettuata nel 2012 ( pari ad € 65.000).
5.4 Tali elementi di valutazione non sono stati presi in considerazione dal Tribunale.
5 In accoglimento del terzo motivo, l’impugnato decreto va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame del criterio della liquidazione del credito e regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e secondo motivo, cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.