Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4577 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4577 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13746-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e in qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME NOME,
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE forense rivalutazione redditi ai fini pensionistici
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 23/10/2025
CC
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME INDIRIZZO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 931/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2022 R.G.N. 669/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME (ed altri menzionati in rubrica, in proprio o nella qualità assunta nel corso del processo) volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a par tire dal 1981 secondo l’indice medio an nuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come calcolato dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, richiamando propri precedenti di merito su casi analoghi, ha ritenuto che l’art.27, ult. co. L . n.576/80 si applichi anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non possa essere negata per il fatto che non sia stato pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981. Il Regolamento della RAGIONE_SOCIALE, che vieta il computo, ai fini del calcolo della pensione, degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissione contributiva -precisa la Corte- non risulterebbe applicabile retroattivamente, siccome approvato nel 2006. Infine, la Corte ha respinto la domanda della RAGIONE_SOCIALE di
condanna al pagamento delle differenze contributive dovute in relazione al maggior indice di rivalutazione riconosciuto al pensionato e di dichiarazione di inefficacia degli anni per i quali v’è stata parziale omissione contributiva.
Avverso la sentenza, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per sette motivi, a cui gli appellati, già vittoriosi in primo grado, resistono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
All’udienza camerale del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 15, 16, 26, 27 L. n.576/80, nonché del combinato disposto degli artt. 2 e 10 L. n.576/80, ed art. 2116 c.c., per non avere la Corte ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980, applicando il coefficiente di rivalutazione sui redditi utili per la determinazione della pensione nella misura del 21,1% anziché del 18,7%.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 10, 11, 19 L. n.576/80, dell’art. 3, co.9 L. n.335/95, art.66 L.247/2012, per avere la Corte d’appello respinto la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE di pagamento dei contributi non pagati, negando che si trattasse di omissione contributiva su quanto corrisposto dall’iscritto in relazione al reddito dichiarato, e tenuto conto della diversa percentuale di contributo soggettivo dovuta, ai sensi dell’art. 10 L.576/80 in ragione del superamento del tetto reddituale annuo prodotto, risultante all’esito della rivalutazione, c on conseguente innalzamento del massimale e della base contributiva; si tratterebbe, comunque, di contributi recuperabili nei limiti della
prescrizione decennale antecedente alla proposizione del ricorso introduttivo di giudizio, con particolare riferimento ai professionisti ammessi al trattamento pensionistico nell’ultimo decennio (nel caso in esame, dal 2011 in avanti).
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 10 L. n.576/80, dell’art. 3 L. n.335/95, art.66 L.247/2012, per avere la Corte d’appello riliquidato il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980, determinando una differenza di ratei di pensione da pagare utilizzando anche una contribuzione che non è stata versata e non è più versabile perché prescritta; risulterebbero comunque prescritti i debiti contributivi per i professionisti in pensione a far data da un periodo antecedente l’ultimo decennio non potendo procedersi a regolarizzare la contribuzione dopo l’intervenuta pr escrizione. Non operando nella previdenza forense il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., il presunto maggior reddito imponibile non può essere considerato ai fini del calcolo della pensione se la contribuzione omessa è prescritta, e la stessa non può essere utilizzata ai fini del calcolo della pensione; in definitiva, per il calcolo della pensione si fa riferimento solo ai redditi professionali sui quali sono stati effettivamente versati i contributi.
Con il quarto motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 2116 c.c., degli artt.2, 10, 19 L. n.576/80 e dell’art.3, co.9 L. n.335/95, e art. 66 L.247/2012, in relazione all’art.1 del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE 16.12.2005, approvato nel 2006, per avere la Corte erroneamente validato ai fini pensionistici gli anni coperti da contribuzione parziale. Il
Regolamento era applicabile ai controricorrenti e, comunque, quanto da esso stabilito era già deducibile dall’art.2 L. n.576/80. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritiene, invero, che gli anni non coperti da totale ed effettiva contribuzione sarebbero inefficaci ai fini pensionistici, e per coloro che non raggiungono il numero minimo di anni per il conseguimento del trattamento pensionistico andrebbe disposta la revoca del trattamento e la condanna al pagamento dell’indebito; ciò varrebbe per i professionisti pensionati a partire da epoca successiva all’entrata in vigore del Regolamento (1/1/2006).
Nel quinto motivo la RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omesso la gravata sentenza di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale subordinata di accertamento e condanna al pagamento dell’indebito pensionistico e sulla domanda di CTU.
Con il sesto motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1362 e 2116 c.c., artt. 2, 10, 19 della L. n. 576/80, art. 3 co.9 L. 335/1995, art. 66 L. 274/2012, e dell’art. 203 3 c.c. in relazione all’art. 1 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 16/12/2005 approvato con D.M. 24/7/2006 e del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali del 26/6/2015 per avere la Corte d’appello indirettamente statuito, ove nell’eventuale rigetto del precedente motivo di ricorso si intenda implicitamente disattesa la domanda riconvenzionale, la non esistenza di un indebito pensionistico a seguito della rivalutazione del massimale con il nuovo coefficiente 21,1% in sostituzione del 18,7%.
Con il settimo ultimo motivo, la RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2935 c.c. per avere la
Corte rigettato l’eccezione di prescrizione del RAGIONE_SOCIALE alla riliquidazione della pensione.
1.1 – Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente si riporta alle conclusioni del proprio atto introduttivo, richiamando altresì le argomentazioni svolte da questa Corte in relazione alle recenti pronunce rese all’esito dell’udienza pubblica del 14/5/2025 (cd. sentenze ‘gemelle’ nn. 22836, 22849, 22850, 22851 del 07.08.2025, nn. 23312, 23485, 23486, 23487 del 15.08.2025, nn. 24441, 24444, del 03.09.2025, nn. 24639, 24646 del 05.09.2025, nn. 24925, 24927 del 09.09.2025).
Nel controricorso viene eccepita l’inammissibilità del ricorso contenente un elenco ripetitivo di norme che si assumono violate ed altre argomentazioni nuove, non sottoposte all’attenzione della Corte di merito, nonché volto ad una rivisitazione dei fatti di causa; inoltre, il ricorrente non aveva fornito argomenti idonei a consentire un mutamento di indirizzo reso dal giudice di legittimità. Quanto all’interpretazione dell’art. 27 della Legge. 576/80 si tratterebbe di una norma generale che evita un vuoto rivalutativo in sede di prima applicazione della norma, facendo riferimento all’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge (cioè al 1980). Viene in rilievo, poi, la natura reddituale della RAGIONE_SOCIALE, calcolata sui redditi rivalutati annualmente, mentre la pensione contributiva è prevista da altra disposizione del Regolamento, art. 8, per coloro che non hanno raggiunto anzianità contributiva ma quella anagrafica. Nel ritenere esclusa la sinergia tra redditi rivalutabili ed entità dei contributi, rilevano i controricorrenti che i contribuenti non avevano mai ricevuto alcun accertamento sulla continuità dell’esercizio della professione, e che l’effettività della contribuzione è concetto diverso dalla integralità della
contribuzione, per cui non andavano considerati invalidi o inefficaci gli anni non integralmente coperti, né andava esclusa la natura negoziale dei regolamenti.
2.1 – Nelle memorie depositate in prossimità di udienza, la parte controricorrente, premesso che il sistema previdenziale in esame è di tipo solidaristico -senza corrispondenza sinallagmatica tra contributi e prestazioni previdenzialie retributivo -nel senso che àncora la pensione alle medie dei redditi professionali dichiarati dall’avvocato iscritto -, e che dovendosi calcolare contribuzione e pensione in due tempi diversi su di essi diversamente si riflette il relativo valore, insiste sulla esclusione della omissione contributiva retroattiva a fronte del puntuale adempimento degli iscritti in corso di rapporto e sulla imprescrittibilità del RAGIONE_SOCIALE a chiedere la riliquidazione della pensione; quindi, preso atto delle pronunce già rese da questa Corte con sentenze del 14/5/2025, che da un lato avrebbero ribadito la ragione degli iscritti, dall’altro avrebbero vanificato gli effetti delle loro domande, confida nella rivisitazione della tesi ivi esposta nella parte in cui, dopo aver chiarito il significato de lla espressione ‘effettiva contribuzione’, è stato affermato che il calcolo della pensione debba essere effettuato prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo, presupponendo un inesistente automatismo tra redditi e contributi, dato che la pensione non si commisura in base ai contributi versati. Infine, la parte controricorrente, nel ritenuto contrasto fra le sentenze recentemente rese sul tema della parziale carenza contributiva indotta dall’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE nella determinazione della decorrenza e del tasso di rivalutazione dei parametri pensionabili con conseguente sterilizzazione del RAGIONE_SOCIALE dei pensionati ad ottenere la giusta pensione, ove questa sia calcolata in rapporto correlato alla
contribuzione effettivamente versata, ed i principi affermati nelle sentenze Cass. Sez.Un. n.8684/1996 e n.7270-7281/2004 e della Corte Cost. n. 201/86 e n.67/2018, nella parte in cui affermino la radicale esclusione di ogni nesso di commisurazione e/o corrispondenza e/o proporzionalità tra contribuzione e pensioni, prospetta un ‘ ipotesi di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c. a fronte di una questione di RAGIONE_SOCIALE già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e comunque una questione di massima di particolare importanza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1 – Preliminarmente, va respinta la generale eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: per un verso, il ricorso è sufficientemente specifico nell’indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata; per altro verso, il richiamo all’art. 360 -bis, n.1 c.p.c. appare inconferente posto che vari precedenti di questa Corte sul tema sono intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, sicché può dirsi che l’orien tamento di legittimità in materia si è formato solo in seguito al ricorso. Va anche respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità per avere la Corte di merito deciso la questione sul coefficiente di rivalutazione in modo conforme alla pronuncia di prim o grado, poiché non è dedotto il vizio di cui al n.5 dell’art. 360 c.p.c. e la censura, come formulata, non è inibita dalla previsione del quarto comma dell’art. 360 c.p.c.
3.2 – Anche le ulteriori osservazioni conclusivamente svolte nel controricorso sono infondate. Premesso che, per tutto quanto in seguito si dirà, non emergono elementi idonei e sufficienti ad una rivisitazione della elaborazione svolta nelle recentissime pronunce rese da questa Corte, compiuta in pubblica udienza con il corale confronto delle parti e tenendo conto delle
argomentazioni svolte dal Procuratore Generale, attraverso una disamina completa delle doglianze della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche in quella sede ricorrente, almeno sui primi quattro motivi di ricorso -salve le ulteriori considerazioni a svolgersi in questa sede sugli altri tre motivi-, occorre evidenziare che il dibattito critico sulle questioni di omissione contributiva e di maggiore liquidazione pensionistica non ha condotto a soluzioni giurisprudenziali contrastanti. Ed invero, la pronuncia di Cass. Sez. Un. n.8684/1996 inerisce alla rivalutazione della pensione, non già alla rivalutazione del reddito da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni (in questa sede i professionisti richiedono la riliquidazione della pensione previa rivalutaz ione del reddito pensionabile, facendo leva sull’art. 15 della L.576/80 dedicato alla disciplina della rivalutazione dei redditi, che solo per le modalità rivalutative richiama all’andamento dell’indice ISTAT di cui al successivo art. 16, dedicato alla rivalutazione delle pensioni e dei contributi), ed affronta la questione della decorrenza della rivalutazione con riferimento al primo aumento applicabile in concreto sulla singola pensione una volta che questa sia maturata, collegata alle variazioni del costo della vita. La tematica in quella sede affrontata riguarda non l’ an o il quantum della base reddituale pensionabile ma il quando e quomodo della decorrenza della rivalutazione pensionistica, ivi contemplando ‘l’esigenza di sincronizzare i tempi di versamento dei contributi e di rivalutazione dei redditi annuali dichiarati’ dal professionista con i tempi di rivalutazione delle pensioni in raffronto con l’impossibilità di ciascun decreto ministeriale ‘di operare ed incidere sulle pensioni maturate nello stesso anno di maturazione’, per addivenire ad una interpretazione teleologica tendente a coniugare ‘l’impossibilità di rivalutare una pensione
non ancora erosa dal processo inflattivo’ con la plausibilità di un raccordo tra l’adeguamento della base di calcolo riferita ai redditi e la rivalutazione della pensione in godimento sin dalla sua maturazione. Invero, le pronunce del 14/5/2025 hanno tenuto distinta la rivalutazione della pensione dalla rivalutazione dei redditi, quindi in esse non si ravvisa alcun contrasto con precedenti decisioni, inerenti all’esame di un diverso aspetto.
3.3 – Neppure viene in rilievo alcun contrasto con le sentenze Sez. Un. n. 7270/04 e n.7281/04, anch’esse chiamate a pronunciarsi su domanda di rivalutazione pensionistica, di cui le sentenze del 14/5/2025 hanno tenuto conto (si rimanda a quanto verrà osservato in relazione al primo motivo di ricorso) con riferimento alla natura dell’art. 27 comma 4 L.576/80 quale ‘criterio generale’ utilizzabile per tutte le pensioni, di contro alla diversa opinione del suo carattere di norma transitoria (ampiamente è affr ontato il tema al par.6 ‘osservazioni conclusive’ delle sentenze del 2004). Le Sezioni Unite hanno anche rammentato che il sistema normativo della previdenza forense, istituito con legge n. 6/1952 e più volte sottoposto a modifiche normative fino alla analitica disciplina dettata dalla L. 576/80, ha costruito ‘un sistema di tipo solidaristico, piuttosto che mutualistico, caratterizzato dalla non corrispondenza tra rischi e contribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali, in quanto i contributi versati non vengono imputati alla pensione del singolo professionista, ma di essi la RAGIONE_SOCIALE fa una gestione collettiva, provvedendo a determinare l’ammontare delle singole pensioni, che non possono scendere sotto un livello minimo, secondo i parametri di legge’.
3.4 – La natura solidaristica del sistema previdenziale in esame favorisce un collegamento funzionale dei contributi versati alla
gestione collettiva della RAGIONE_SOCIALE, allontanandosi dalla proporzionalità del rapporto tra contributi e prestazione, più aderente ad un sistema mutualistico improntato a scambio reciproco, sinallagmatico; e proprio la disposizione dell’art. 10 ne sarebbe espressione attraverso la distinzione di percentuale di contribuzione soggettiva dovuta, in ragione del superamento o meno del tetto reddituale, la cui rivalutazione sortisce, pertanto, una duplice incidenza effettuale, sulla base di reddito pensionabile e sulla entità contributiva. Argomenti che, come si vedrà in seguito, sono ripresi e non sconfessati da questa Corte. Il tema del carattere solidaristico è stato, poi, ampiamente affrontato dalle pronunce della Corte Costituzionale, pure richiamate dalla controricorrente, nelle sentenze n. 201/86 (resa su ordinanze di rimessione antecedenti alla normativa in esame del 1980) e n. 67/2018 (in cui si afferma, confermata la legittimità costituzionale dell’art. 10 L. 576/80, che anche dopo la trasformazione della RAGIONE_SOCIALE in ente di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forza del d.lgs. 509/94 e l’apertura all’autonomia regolamentare, non è indebolito il criterio solidaristico di base che rimane fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte legale e regolamentare). Tale connotazione solidaristica giustifica e legittima l ‘obbligatorietà dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e la sottoposizione del professionista al suo regime previdenziale e segnatam ente agli obblighi contributivi; ‘ Si ha quindi che l’as sicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest’ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall’assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l’obbligo contributivo senza che sia
necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall’art. 38, secondo comma, Cost. ‘. Anche tale criterio è stato già richiamato nelle sentenze del 14/5/2025, e di esso nuovamente si farà applicazione nella vicenda in esame.
3.5 – Insomma, il contrasto che la controricorrente intenderebbe far emergere, non è ravvisabile nel raffronto tra le richiamate pronunce di legittimità, ma nell’ambito di una diversa interpretazione fornita dalla stessa parte sulla irrilevanza contributiva nel trattamento pensionistico come riliquidato (o riliquidabile, nella maggiorazione percentuale prospettata dai professionisti in pensione), a seguito di rivalutazione della base di calcolo reddituale censurata nel primo motivo di ricorso, con conseguenziali effetti sugli ulteriori motivi. In definitiva, non si delinea una questione di RAGIONE_SOCIALE già decisa in senso difforme dalla giurisprudenza di legittimità, ma una parziale critica alle recenti pronunce di questa sezione semplice, il cui esito sugli effetti del trattamento pensionistico dei controricorrenti ancora resiste sub judice, stante il tenore della decisione adottata nelle precedenti sentenze del 14/5/25 di cassazione delle sentenze impugnate, con rinvio al giudice di merito.
4. Passando all’esame dei singoli motivi di ricorso, la tematica in oggetto, come già rammentato, è stata di recente ampiamente trattata da questa Corte, definendo un quadro di legittimità del coefficiente di rivalutazione nella misura del 21,1% relativo alla svalutazione 1979/80 e di necessaria verifica dell’inadempimento contributivo secondo la disciplina codicistica (art. 1218), sotteso alle omissioni contributive invocate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ne sono derivati alcuni principi di RAGIONE_SOCIALE che
anche in questa sede vanno confermati, non emergendo elementi nuovi che consentano di discostarsene. Si rimanda pertanto alle argomentazioni svolte nelle sentenze n.22836, 22849, 22850, 22851, 23312, 23485, 23486, 23487, 24441, 24443, 24444, 24445, TARGA_VEICOLO, 24925, 24927, 24646 del 14/5/2025. Valga, a titolo puramente esemplificativo, il richiamo all’ultima citata, precisando che il primo motivo è integralmente sovrapponibile alle precedenti pronunce, i motivi 2 e 4, in quella sede accolti, corrispondono rispettivamente ai motivi 3 e 2 del presente ricorso, e che il motivo n.3, in quella sede dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato, corrisponde al motivo n.4 del presente ricorso; gli altri tre motivi verranno trattati in seguito.
5. Orbene, il primo motivo è infondato. In fattispecie analoghe alla presente, dove era chiesta la rivalutazione del trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 2 L. n.576/80 in ragione di una diversa e maggiore rivalutazione dei redditi (artt.15 e 16, co.1), questa Corte (Cass.9698/2010, Cass.16585/2023, Cass. 27609/2024) ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera in conformità al disposto dell’art.27, co.4, ovvero secondo l ‘ indice medio annuo relativo all ‘ anno di entrata in vigore della presente legge , cioè l’anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell’indice ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979.
5.1 – Le citate pronunce poggiano tutte sul rilievo contenuto nella sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (v. 7281/04) per cui, diversamente da quanto ritiene la RAGIONE_SOCIALE, l’art. 27, co.4 non è norma di RAGIONE_SOCIALE transitorio, ma detta un criterio generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore della L. n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo (principio confermato anche ord. n.27609/2024). In particolare,
il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art. 26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi, computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del RAGIONE_SOCIALE a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata della legge, e quindi dal 1980.
5.2 – Si deve qui aggiungere che tale interpretazione non è smentita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n.7281/04, nella parte in cui assume invece a riferimento l’ indice ISTAT del 1981 relativo al 1980. Tale sentenza ha riguardato infatti la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Poiché le pensioni regolate dalla L. n.576/80 sono solo quelle che maturano dal 1° gennaio 1982, le sezioni unite hanno affermato che la rivalutazione della pensione avviene sulla base dell ‘ indice del 1981 relativo al 1980 (ovvero dell ‘ indice medio annuo relativo all ‘ anno di entrata in vigore della legge), e quindi dell ‘ indice precedente all ‘ anno di prima erogazione, che tiene conto della svalutazione intervenuta nell ‘ anno ancora precedente; in particolare in detta sentenza viene spiegato che: facendo riferimento al meccanismo di rivalutazione della pensione, se una pensione maturata nel corso di un qualsiasi anno si rivaluta già l ‘ anno immediatamente successivo, ciò comporta che si prenda come base di riferimento per operare la rivalutazione la delibera del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, emessa lo stesso anno
del pensionamento, che necessariamente farà riferimento alla variazione intervenuta nel corso dell ‘ anno precedente.
5.3 – Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del RAGIONE_SOCIALE, previa delibera del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del RAGIONE_SOCIALE a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.
5.4 – Conferma della presente lettura degli artt.15, 26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell’art.27, in base al quale la prima tabella di cui all ‘ art.15, co.2 -ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT- è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La prima tabella deve essere quindi redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo rife rito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.
5.5 – Non osta a quanto fin qui detto il d.m. 30.9.82 adottato su delibera del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE ex art.16, co.1, il quale fa decorrere la rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della RAGIONE_SOCIALE, invero, ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata nell’anno precedente, e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall’art. 27, co.4, in tema di decorrenza della
prima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l’art. 27, co.4 L. n.576/80.
5.6 – Il primo motivo di ricorso va dunque respinto, essendosi la Corte d’appello attenuta al seguente principio di RAGIONE_SOCIALE: ‘ In tema di previdenza forense , l’ entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980 , applicando l ‘indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 ‘.
Il secondo e terzo motivo (corrispondenti rispettivamente al quarto e secondo motivo di ricorso trattati nelle ‘sentenze gemelle’ del 14/5/25) possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati.
6.1 – Occorre in primo luogo esaminare il tema dell’omissione contributiva , ovvero dell’inadempimento della obbligazione contributiva per la parte corrispondente alla differenza tra la rivalutazione dei redditi dovuta (indice medio ISTAT del 1980) e la rivalutazione invece applicata dalla RAGIONE_SOCIALE (indice medio ISTAT del 1981). Non è condivisibile l’idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell’obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, è determinante non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Che la rivalutazione (dei redditi) incida sul quantum
contributivo , nel senso che quest’ultimo ascenda a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo, emerge chiaramente dall’impianto della legge n.576. Ai sensi dell’art.16, co.4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all’art.10, co.1 L. n.576/80, invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l’aliquota del contributo soggettivo (art.16, co.4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all’art.10, co.1), viene aumentato di anno in anno l’importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).
6.2 – Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà.
6.3 L’inadempimento nemmeno può essere ‘sanato’ dal fatto che siano stati poi pagati i contributi di cui all’art.10, co.1, lett. b), nonché il contributo integrativo dell’art.11. Nel caso di specie rileva l’inadempimento all’obbligazione contributiva di cui al la sola lettera a) dell’art.10, essendo tale obbligazione l’unica rilevante ai fini del RAGIONE_SOCIALE e della misura della pensione di vecchiaia (si veda l’art.2, co.2, che richiama la sola lettera a) dell’art.10, co.1).
6.4 – La difesa di parte controricorrente argomenta poi che inadempimento non vi sarebbe in quanto, all’epoca, fu pagato il contributo come richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE, sulla base della rivalutazione dei redditi operata dalla RAGIONE_SOCIALE, sicché non vi sarebbe stato un errore addebitabile.
6.5 – Premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell’obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art. 1218 c.c. ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass. 7729/04), va detto che tale profilo attiene non all’inadem pimento, il quale sussiste come violazione dell’obbligaz ione contributiva (adempiuta solo parzialmente), bensì alla sua non imputabilità, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
6.6 – Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l’inadempimento (v. Cass., sez. un., n.13533/01), mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà quindi valutato in sede di giudizio di rinvio.
6.7 -Detto che vi fu inadempimento all’obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione. Ai sensi dell’art.2, co.1 L. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, ‘ per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione ‘, all’1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del RAGIONE_SOCIALE a pensione.
6.8 – Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass. 15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all’ ‘effettiva contribuzione’ dell’art.2, che essa non significa ‘integrale’, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si ‘commisura’ alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare, è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si compie ‘prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo’ (in tal senso cfr. anche Cass. 26962/2013). Ancora, la sentenza n. 15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull’art.2 L. n.773/82, che ha un testo identico a quello dell’art.2 L. n.576/80, per quanto qui di rilievo (‘per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione’), ha affermato che l’ag gettivo ‘effettiva’ « introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione “effettivamente” versata ».
6.9 – Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati ‘effettivamente’ i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei migliori redditi, ma con il limite per cui non vigendo il principio dell’automatismo della prestazione pensionistica- la misura del reddito denunciato ai
fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici. Né, così facendo, viene meno il principio di solidarietà che connota la previdenza forense e si trasforma questa in una previdenza mutualistica mediante introduzione di una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione e la prestazione (pensione di vecchiaia) (sul punto v. Corte Cost. n.67/18). Premesso che nemmeno riguardo alle pensioni calcolate secondo il metodo contributivo, dove più stringente è il rapporto tra contributi e ammontare della prestazione, si è mai sostenuto che esso introduca un meccanismo di stretta sinallagmaticità tale da far perdere il connotato solidaristico al sistema pensionistico, nel caso di specie la pensione continua a essere rapportata non in via sinallagmatica alla contribuzione, poiché invece modulata su un parametro indipendente quale è quello del reddito. Inoltre, la presenza di contributi dovuti e tuttavia correlati non alla prestazione ma intesi a finanziare la solidarietà di categoria -quali sono il contributo soggettivo, di cui all’art. 10, co.2, lett.b), e il contributo integrativo dell’art.11 -conferma il carattere non mutualistico della previdenza forense. 6.10 Piuttosto, come già anticipato, è in ragione dell’assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è RAGIONE_SOCIALE ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre ‘effettivamente’ versata. Pare opportuno aggiungere, infine, che proprio l’assenza della regola di automaticità delle prestazioni dà
ragione dell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che la RAGIONE_SOCIALE abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque RAGIONE_SOCIALE alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum , allo stesso modo per cui, non operando più l’art.2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque RAGIONE_SOCIALE ad ottenere la prestazione dall’RAGIONE_SOCIALE, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.
6.11 – La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondo e terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione del seguente principio di RAGIONE_SOCIALE: ‘ In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione ‘effettivamente versata’, sicché, in caso di applicazione su tali redditi d i un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto ‘.
Il quarto motivo (in questa sede, esso corrisponde al terzo motivo delle precedenti pronunce), a cui si collega il sesto, in trattazione congiunta, è per un verso inammissibile e per altro infondato.
7.1 -È inammissibile laddove deduce la violazione del Regolamento della RAGIONE_SOCIALE adottato il 16.12.2005, e approvato nel 2006. Secondo costante orientamento di questa Corte, i Regolamenti adottati dalla RAGIONE_SOCIALE allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni
previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questa Corte è dunque limitato all’ip otesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 c.c. (Cass.8592/25, Cass. 27541/20). Ora, il motivo, pur citando nella rubrica l’art.1362 c.c., non prospetta con la necessaria specificità la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata (art. 360, co.1, n.3 c.p.c.).
7.2 – Il motivo è poi infondato laddove deduce che, anche senza l’applicazione del Regolamento, l’azzeramento dell’annualità di anzianità assicurativa per il caso di mancato pagamento integrale della contribuzione sarebbe desumibile dall’art. 2 L. n.576/80 . Contro tale esegesi dell’art.2 L. n.576/80, come già ricordato, si è più volte pronunciata questa Corte (Cass. 5672/12, n.7621/15, n.15643/18, n. 30421/19, n.694/21), affermando che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per inter o l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.
8. Sul quinto motivo di ricorso come introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio, occorre osservare che non v’è omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata di accertamento e condanna al pagamento dell’indebito pensionistico, essendo stata la stessa implicitamente respinta nella non condivisa inefficacia del periodo contributivo connotato da parziale omissione, come rilevato con riferimento al motivo 4 (corrispondente al terzo motivo, da ultimo esaminato, nella sentenza di questa Corte, innanzi richiamata).
Riguardo al sesto motivo, già in parte trattato unitamente al quarto, si aggiunga che, con riferimento all’ulteriore profilo di violazione della disciplina normativa sulla ripetizione di indebito, non può non tenersi conto della circostanza che per l’art. 2 L.576/80 l’adempimento parziale (non integrale) non può impedire di conteggiare l’intera annualità ai fini dell’anzianità contributiva; anche laddove si considerasse un coefficiente di rivalutazione più elevato e nonostante l’eventuale intervenuta prescrizione dei nuovi maggiori contributi derivanti dalla rivalutazione dei redditi, le annualità segnate dal sopravvenuto debito contributivo (parziale) sarebbero comunque validamente calcolate ai fini dell’anzianità contributiva. Non sussistono quindi i pr esupposti per l’indebito come illustrato nel sesto motivo.
Riguardo al settimo motivo, con specifico riferimento ai professionisti ammessi a trattamento pensionistico oltre dieci anni prima dalla domanda giudiziale di rivalutazione dei redditi (i controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ritiene rilevante verificare l’incidenza del tempo trascorso dalla comunicazione di ammissione a pensione, e successiva erogazione dei ratei, fino alla presentazione della domanda di prestazione rivendicata, in relazione al termine decennale di prescrizione del RAGIONE_SOCIALE al ricalcolo, eccepito dalla RAGIONE_SOCIALE nella memoria di costituzione di primo grado ed in appello (come trascritta nel ricorso).
10.1 – Ferma la distinzione tra imprescrittibilità del RAGIONE_SOCIALE a pensione e termine di prescrizione dei ratei pensionistici, la domanda di riliquidazione in base al reddito rivalutato si pone su un diverso piano, coinvolgente l’accertamento, e la
conseguente quantificazione, di una componente del trattamento pensionistico (la rivalutazione del reddito) già calcolato dalla RAGIONE_SOCIALE al momento della ammissione. L’azione volta a far valere il RAGIONE_SOCIALE al ricalcolo della prestazione pensionistica, che si assume essere stata erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, è suscettibile di prescrizione ordinaria decennale quando abbia ad oggetto non già il riconoscimento del RAGIONE_SOCIALE alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, ‘come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale’ (cfr. Cass. sent. 948/10, ord. 28306/13, sent. 23172/11). Anche in tema di casse professionali privatizzate è stato ribadito che ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il RAGIONE_SOCIALE alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. ord. 31527/22 e 23257/24).
10.2 – La sentenza impugnata, nel richiamare un proprio precedente di merito, da un lato riconduce la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico al RAGIONE_SOCIALE a pensione come RAGIONE_SOCIALE fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, dall’altro conferma la prescrizione dei singoli ratei colpiti dal fatto estintivo della decorrenza del termine decennale che ha preceduto le domande rivolte all’ente previdenziale, considerando cioè prescritte le somme di pensione ricalcolate, antecedenti al decennio.
10.3 – La soluzione della questione non può non tener conto della circostanza che la doglianza dei pensionati non riguardava il RAGIONE_SOCIALE a pensione né errori od omissioni dei singoli ratei, ma l’intero ricalcolo pensionistico, generatore di ratei maggiorati , sulla base dei dati ostentati nei provvedimenti di ammissione comprensivi, come si evince dai prospetti allegati, di dati rilevanti e specifici sull’importo mensile lordo a ciascuno riconosciuto e sugli ammontari, anno per anno, del reddito pensionabile e del reddito rivalutato; del pari va considerato che il ricorrente àncora il momento di decorrenza ex art. 2935 c.c. al provvedimento ammissivo del trattamento, riconosciuto dall’ente nell’an e nel quantum.
10.4 – Il motivo di ricorso è dunque fondato nella parte in cui in sentenza è stata considerata l’imprescrittibilità del RAGIONE_SOCIALE a pensione anziché un unico termine di prescrizione ordinario decennale, fermo restando che occorre accertarne in fatto, per ciascuno, decorrenza e dinamica, indagine rimessa al merito.
11. In conclusione, la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi sopra enunciati, va cassata con riferimento ai motivi di ricorso accolti -secondo, terzo e settimo-, respinti gli altri, disponendosene il rinvio, per gli ulteriori approfondimenti richiamati, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e settimo motivo di ricorso e, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ; rinvia alla Corte d’appello di Milano , in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio. Roma, deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME