Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24153-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1597/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2021 R.G.N. 4392/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO. RILEVATO CHE
Oggetto
R.G.N.24153NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud 14/10/2025
CC
La Corte di appello di Napoli aveva rigettato l’appello di COGNOME NOME avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’attività svolta per la società, dal 1.9.2013 al 24.3.2014 con il diritto a percepire la somma di E.21.744,00.
La corte di merito aveva ritenuto, concordemente al tribunale, che, all’esito della prova testimoniale svolta, non fosse stata provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
La corte aveva altresì ritenuto infondata la doglianza concernente l’omessa pronuncia sulla domanda avanzata ai sensi dell’art. 2041 c.c., di indebito arricchimento, che avrebbe giustificato la richiesta di pagamento della somma in questione, valutando che il COGNOME aveva invocato la suddetta disposizione in relazione al trattamento economico spettante nell’ambito delle domande di riconoscimento della subordinazione e della collaborazione, e non a titolo autonomo. Pertanto, la corte riteneva che nessuna omissione fosse in tal senso riscontrabile.
Avverso detta decisione il COGNOME proponeva ricorso, anche coltivato con successiva memoria, cui resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 409 n. 3, 439 e 427 c.p.c.,2222, 2225, 2229 e ss. c.c., con conseguente nullità della sentenza d’appello impugnata (e del relativo procedimento) per omessa pronuncia in relazione alla pretesa di merito azionata (art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.).
Parte ricorrente lamenta che la Corte di Appello, al pari del Tribunale, fermandosi al solo dato formale, non si era curata di comprendere l’effettivo contenuto sostanziale della domanda, la quale, anche se eventualmente non riconducibile ad una prestazione parasubordinata ex art. 409 n. 3 c.p.c., riguardava comunque il compenso ad ogni
modo dovuto in relazione all’attività professionale prestata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222, 2225, 2229 e ss .c.c ..
La doglianza è inammissibile poiché con il richiamo alla violazione di legge, in sostanza, si censura la mancata valutazione della domanda posta, una omessa pronuncia, evidenziando che l’oggetto era il pagamento delle somme richieste in ragione del lavoro svolto.
Si deve preliminarmente osservare che il motivo non contiene l’originaria domanda e neppure come sia stato formulato, a riguardo, il motivo di appello (e di primo grado), non consentendo, per la carente specificazione, una valutazione sulla effettiva domanda e sulla eventuale omissione denunciata.
Peraltro, deve soggiungersi che, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass.n. 13439/2025)
Il motivo si appalesa inammissibile.
2)- Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99; 112 e 409, n. 3 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.), poiché la corte d’appello aveva ritenuto che l’attività espletata dal ricorrente non sarebbe stata meritevole di essere retribuita in assenza di prova della sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. Deve precisarsi che la corte territoriale, dopo aver richiamato i principi in tema di accertamento e sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ha esaminato, alla luce di quelli, le risultanze istruttorie acquisite ed in particolare l’esito della prova testimoniale, addivenendo alla esclusione di sufficienti elementi utili a dar prova della continuità del
rapporto in esame e delle caratteristiche tipizzanti la subordinazione e/o collaborazione.
L’attuale censura, pur richiamando il vizio di violazione di legge, in realtà mira ad una ri-valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, non consentita in questa sede. Invero la censura posta individua una serie di documenti ( pg. 13 ricorso) che avrebbero dovuto essere meglio valutati dal giudice del merito in quanto asseritamente capaci di dar prova della fondatezza della domanda. Al riguardo questa Corte ha chiarito che <> (Cass.nn. 8758/017- 18721/2018).
Inoltre l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo neppure trovare sponda sul versante dell’esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione’.
L’assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende comunque inammissibile la censura.
3)- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99; 112 c.p.c., 2041 e 2042 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver, la corte di merito, ‘ negato il diritto del ricorrente al pagamento dell’incarico ricoperto e delle mansioni svolte in applicazione dell’art. 2041 c.c.,’
Deve ulteriormente precisarsi, come già evidenziato, che la corte di merito, nella impugnata sentenza, ha affrontato il tema relativo alla richiesta applicazione del disposto dell’art. 2041 c.c., escludendo che ci fosse una domanda in tal senso posta. Ha infatti statuito che ogni richiamo alle disposizioni quali l’art. 36 Cost. all’art. 2126 c.c. e 2041 c.c., era indirizzato a rappresentare il trattamento economico spettante, ma non il titolo a cui era richiesto tale trattamento, invece collegato alla prestazione subordinata o di collaborazione. Siffatta interpretazione data alla domanda in origine posta non è confutata da altra differente allegazione in quanto il motivo in esame non contiene neppure l’originario ricorso, necessario per eventualmente contestare l’interpretazione data e sostenere la censura.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME