Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12193 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19894-2020 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine de l ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 5179 del 2019 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 2 dicembre 2019 (R.G.N. 986/2015).
R.G.N. 19894/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 13/12/2023
giurisdizione Rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992. Decadenza.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 3 luglio 2020 e articolato in tre motivi, illustrati da memoria, il signor NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 5179 del 2019 , pronunciata dalla Corte d’appel lo di Napoli e depositata il 2 dicembre 2019.
1.1. -La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor COGNOME e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato la domanda volta a ottenere, a decorrere dal 23 marzo 1983, la rivalutazione contributiva nella misura dell’1,5 per cento , per l’esposizione ultradecennale all’amianto (art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257).
1.2. -A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che è dirimente l’in tervenuta decadenza, in base a ll’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
A fronte di una domanda amministrativa, inoltrata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 25 maggio 2004, il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 19 aprile 2012, «ben oltre il termine di tre anni e trecento giorni» (pagina 3 della sentenza d’appello).
La decadenza, applicabile anche al beneficio dedotto in causa, in quanto provvisto «di una sua specifica individualità ed autonomia» (pagina 2 della pronuncia impugnata) , non implica l’estinzione dei soli ratei pregressi e si riverbera sulla pretesa, considerata nella sua interezza.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso , notificato il 3 agosto 2020 e illustrato da memoria.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Contro le statuizioni della Corte d’appello di Napoli, il signor NOME COGNOME formula tre censure, che si possono così compendiare.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che l’effetto della decadenza non sia circoscritto ai soli ratei pregressi e nel privilegiare un’interpretazione che vanifica l’obbligo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di provvedere entro un termine tassativo, a tutela del cittadino. L’incidenza della decadenza sui soli ratei pregressi, per contro, sarebbe imposta dai principi costituzionali sul diritto a pensione, che non sarebbe assoggettato né a prescrizione né a decadenza.
1.2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 .
La sentenza d’appello avrebbe erroneamente negato la rivalutazione pensionistica, benché, in fatto, se ne riscontrassero tutti i presupposti.
1.3. -Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce, infine, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e imputa alla Corte di merito di aver omesso gli accertamenti indispensabili in ordine all’effettiva esposizione ultradecennale all’amianto.
-Il primo motivo, che censura la ratio decidendi della pronuncia d’appello, si palesa infondato.
2.1. -Questa Corte è costante nell’affermare che la decadenza dall ‘a zione giudiziaria prevista dal l’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970,
nel testo sostituito dal l’art. 4 del decreto -legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, trova applicazione anche per le controversie sul riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all ‘ amianto, siano esse promosse da pensionati o da soggetti che ancora non sono titolari di alcuna pensione (fra le molte, Cass., sez. lav., 25 gennaio 2023, n. 2598).
Invero, il citato art. 47, in virtù dell ‘ ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie che comunque investano l ‘ acquisizione del diritto a pensione o la determinazione della sua misura (Cass., sez. VI-L, 4 aprile 2014, n. 7934).
Ne consegue che l ‘àmbito applicativo della previsione richiamata include anche l ‘ accertamento relativo alla consistenza dell ‘ anzianità contributiva, condizionata dal sistema più favorevole di calcolo della contribuzione che si correla al beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (di recente, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25924).
A tale riguardo, consolidata è la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che la domanda intesa all ‘ accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica o alla rivalutazione dell ‘ ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa (Cass., sez. lav., 16 maggio 2017, n. 12087).
In tale ipotesi, si controverte, a ben considerare, sul diritto a un beneficio che è dotato di una sua specifica individualità e di una sua autonomia.
In senso contrario, non giova addurre il rilievo che tale beneficio sia previsto dalla legge ai fini pensionistici e sia, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne il
conseguimento o, nel caso dei soggetti già pensionati, a incrementarne la misura, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant ‘anni.
A favore dell’autonomia del beneficio, depone, in maniera decisiva, il fatto che la pretesa dedotta in causa incida sulla contribuzione e sia ancorata a presupposti propri e distinti da quelli inerenti al diritto al trattamento pensionistico (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2021, n. 41886).
2.2. -Nel definire controversie sovrapponibili a quella odierna, questa Corte ha tratto dalla ricostruzione sistematica prima delineata le necessarie implicazioni in punto di decadenza e ha ribadito che «la decadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio» (fra le molte, Cass., sez. lav., 5 aprile 2023, n. 9358).
2.3. -Occorre dare continuità, anche in questa sede, all’indirizzo espresso da questa Corte e confermato in molteplici occasioni, come anche la parte controricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa.
Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per esercitare la facoltà discrezionale di rimettere la causa alla pubblica udienza, rimessione che la parte ricorrente sollecita nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consi glio.
Né la memoria illustrativa enuncia argomenti decisivi, che scalfiscano l’orientamento richiamato o avvalorino quell’istanza di rimessione alle sezioni unite di questa Corte, già disattesa dal Primo Presidente in ragione della forza persuasiva dell’inquadramento sistematico che sorregge le enunciazioni di principio comunemente recepite.
-Acclarata l’infondatezza delle doglianze in ordine al profilo dirimente della decadenza, restano assorbiti i restanti motivi di censura, che postulano la tempestività dell’azione intrapresa.
-Dai rilievi svolti, discende, in definitiva, il rigetto del ricorso.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Come questa Corte ha già statuito in analoghi giudizi (Cass., sez. lav., 28 marzo 2023, n. 8784 e n. 8750, punto 12 del Considerato ), non si riscontrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., invocata dal ricorrente anche nella memoria illustrativa.
Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali è espressione di uno ius singulare , come tale non applicabile a casi non espressamente indicati, e opera solo in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Requisito indefettibile dell’esenzione è che il diritto alla prestazione sia l ‘ oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Cass., sez. VI-L, 9 febbraio 202 3, n. 4062, che disconosce l’applicabilità dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in un giudizio concernente la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto).
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione