Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32288 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32288 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 16043-2018 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. 16043/2018
COGNOME
Rep.
P.U. 9/7/2024
7/07/2022 giurisdizione Rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto. Domanda dell’erede.
per la cassazione della sentenza n. 390 del 2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 27 novembre 2017 (R.G.N. 384/2013).
Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso.
Udito, per la ricorrente, l’avvocat o NOME COGNOME in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Udito, per il controricorrente, l’avvocato NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
-La signora NOME COGNOME ricorre per cassazione, con due motivi, contro la sentenza n. 390 del 2017, pronunciata dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e depositata il 27 novembre 2017.
1.1. -La Corte territoriale ha respinto il gravame della signora COGNOME e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto, che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’appellante, quale coniuge superstite del signor NOME COGNOME al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto (art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257), in relazione all’attività svolta dal coniuge dal primo luglio 1976 al 21 marzo 2003 alle dipendenze della Compagnia Portuale Taranto Neptunia.
1.2. -A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che il signor NOME COGNOME non ha mai fatto valere il diritto di fruire del beneficio della rivalutazione contributiva. Pertanto, tale diritto non è stato acquisito al patrimonio del de cuius e
l’appellante , nella qualità di erede, non può essere subentrata nella titolarità di un diritto che non è mai sorto.
Ne consegue che alla signora COGNOME è precluso l’esercizio di «un diritto, di natura previdenziale, che il dante causa, per la mancanza di propria istanza amministrativa, non ha inteso esercitare» (pagina 3 della sentenza d’appello).
Non merita, dunque, censure la pronuncia del Tribunale, che ha ritenuto inidonea la domanda presentata dalla ricorrente, sulla base del rilievo che «il decesso del lavoratore assicurato prima della presentazione della domanda impedisca la stessa insorgenza del diritto in suo favore e, di conseguenza, la trasmissione del medesimo diritto in favore dell’erede» (pagina 2 della pronuncia d’appello, che così compendia le argomentazioni del giudice di prime cure).
-L’IN PS si difende con controricorso.
-D opo l’infruttuosa trattazione camerale, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 9 luglio 2024.
-Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di rigettare il ricorso.
-All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, in rapporto all’art. 565 cod . civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare necessaria la domanda del dante causa, ai fini del sorgere del diritto e della sua conseguente trasmissione all’erede. Il beneficio della rivalutazione contributiva rappresenterebbe un diritto autonomo rispetto alla
pensione e sarebbe caratterizzato da una connotazione risarcitoria. Unico fatto costitutivo sarebbe l’esposizione all’amianto.
Ben potrebbe, dunque, il coniuge superstite presentare la domanda amministrativa, per soddisfare «la condizione di ammissibilità e procedibilità del giudizio incardinato dinanzi all’Autorità Giudiziaria» (pagina 8 del ricorso per cassazione).
2. -Con il secondo mezzo, la ricorrente osserva che, superata l’eccezione d’inammissibilità accolta dalla sentenza d’appello, risulta fondata la pretesa dedotta in causa.
Invero, sarebbe ‘indubitabile’ l’esposizione continuativa del signor COGNOME all’amianto. Le mansioni di addetto al carico e allo scarico di navi e di verricellista di bordo, svolte dal primo luglio 1976 al 21 marzo 2003, avrebbero favorito tale esposizione, che sarebbe stata accertata, peraltro, in fattispecie analoghe, con il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.
3. -Occorre muovere dall’esame della prima censura, che non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagina 3), sulla base del rilievo che, nell’atto d’impugnazione, non è stato riprodotto, neppure per stralci, il contenuto della domanda presentata dall’erede.
Nel presente giudizio, non è controverso che l’erede abbia presentato la domanda amministrativa per conseguire il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto.
La disputa concerne la validità della domanda presentata.
Validità che la sentenza d’appello ha negato, per l’insussistenza della domanda del de cuius , indispensabile per il sorgere del diritto.
Validità che, per contro, la parte ricorrente anche in questa sede propugna, in forza dell’autonomia del beneficio rivendicato e della sua trasmissibilità iure hereditatis , anche a prescindere dalla presentazione di un’apposita domanda ad opera del lavoratore deceduto.
Il motivo devolve a questa Corte una questione eminentemente giuridica e la illustra in modo adeguato, anche sulla scorta dei pertinenti dati di fatto, pacifici tra le parti.
Né la mancata riproduzione del contenuto della domanda presentata frappone alcun ostacolo alla comprensione del tenore delle critiche, che si appuntano sull’interpretazione della disciplina vigente.
Non si ravvisa, pertanto, il difetto di specificità che il controricorrente ha stigmatizzato.
4. -Il motivo, pur ammissibile, si dimostra, nondimeno, infondato.
5. -In tema di prestazioni assistenziali e previdenziali, la domanda giudiziaria di rivalutazione contributiva per esposizione all ‘ amianto, prevista dall ‘ art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, dev ‘ essere preceduta, a pena d ‘ improponibilità, da quella amministrativa rivolta all ‘ INPS, in quanto ente competente all ‘ erogazione della prestazione (da ultimo, Cass., sez. lav., 7 maggio 2024, n. 12357, punto 6 del Considerato ).
L’improponibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sez. lav., 6 aprile 2021, n. 9230) e si ripercuote su tutti gli atti del processo, determinandone la nullità (Cass., sez. lav., 7 luglio 2020, n. 14074, punto 6 del Considerato ).
La necessità della previa presentazione della domanda amministrativa permea l’intero contenzioso previdenziale e si può desumere dalle previsioni generali dell’art. 443 cod. proc. civ. e dell’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Nell’imporre alla parte privata d’interpellare in prima battuta l’ente erogatore, la legge si prefigge di definire in modo sollecito determinate controversie , scongiurando il rischio d’inutili aggravi (Cass., S.U., 5 agosto 1994, n. 7269).
In questa prospettiva, è essenziale informare l’Istituto su circostanze che solo al lavoratore sono note (Cass., sez. VI-L, 21 luglio 2014, n. 16592; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 21 dicembre 2021,
n. 41018) e tale esigenza si apprezza anche nel contesto dei benefici contributivi legati all’esposizione all’amianto .
6. -Il legislatore ha disposto «che il privato non affermi un diritto davanti all ‘ autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell ‘ obbligo dell ‘ ente previdenziale» (Cass., sez. VI-L, 10 maggio 2017, n. 11438).
La fattispecie a formazione progressiva «si realizza attraverso la presentazione della domanda», che determina l’insorgere dell’obbligo dell’ente previdenziale, «così come la costituzione in mora segna la nascita dell’obbligo alimentare ex art. 445 cod. ci v.» (Cass., sez. lav., 15 gennaio 2007, n. 732, in motivazione, pagina 2 della sentenza).
La domanda amministrativa, dunque, «condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all ‘ autorità giudiziaria» (Cass., sez. VI-L, 10 gennaio 2020, n. 313; nei medesimi termini, Cass., sez. VI-L, 17 dicembre 2019, n. 33483) e la mancata presentazione della domanda amministrativa si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l’accertamento (Cass., sez. lav., 24 giugno 2024, n. 17281, punto 7 del Ritenuto ).
La previa domanda amministrativa, dunque, assurge a «elemento costitutivo del corrispondente diritto» (Cass., sez. lav., 22 novembre 2018, n. 30283, punto 2.1. delle Ragioni della decisione ) e non si atteggia come mera condizione dell’azione, rilevante anche quando sopravviene in corso di causa: donde la necessità di presentarla prima dell’instaurazione della lite (Cass., sez. lav., 29 ottobre 2018, n. 27384).
7. -Dalle considerazioni svolte discende che, in mancanza della domanda amministrativa, in quanto provvista di carattere costitutivo, il relativo diritto non è acquisito al patrimonio del lavoratore e neppure,
dunque, è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi (Cass., sez. VIL, 4 giugno 2015, n. 11574).
Pertanto, alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius non può supplire una domanda dell’erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere un diritto iure hereditatis e vanti «il diritto al ricalcolo (in considerazione del riconoscimento della esposizione all ‘ amianto) di ratei che, che in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all ‘ INPS) non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione» (ordinanza n. 11574 del 2015, cit., in motivazione, pagina 6).
8. -A tale orientamento, richiamato anche dal Pubblico Ministero nella memoria e dall’Istituto nel controricorso (pagina 4), occorre dare continuità.
8.1. -A diverse conclusioni non inducono i rilievi articolati dalla ricorrente, che pongono l’accento, in primo luogo, sulle caratteristiche del beneficio di cui si discorre.
È ben vero che il diritto alla rivalutazione contributiva, «seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l ‘ accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico» (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 31 agosto 2023, n. 25507, punto 15 del Considerato , e Cass., sez. lav., 17 dicembre 2022, n. 37044).
L’autonomia rispetto al trattamento pensionistico non contrasta, tuttavia, con l’applicabilità della disciplina previdenziale, correlata alla natura del beneficio.
8.2. -Per le medesime ragioni, non giova invocare la connotazione risarcitoria del beneficio, che non elide il suo carattere squisitamente previdenziale, dirimente anche ai fini della normativa applicabile.
-Dal rigetto del primo motivo discende l’assorbimento del secondo, che sottende i profili, logicamente consequenziali, inerenti alla fondatezza della pretesa.
-La sentenza impugnata si rivela, dunque, conforme a diritto e i l ricorso dev’essere respinto.
-Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione del consolidarsi dell’orientamento di questa Corte , su tutte le implicazioni dei temi dibattuti, in epoca posteriore alla proposizione della domanda giudiziaria.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a bis quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione