Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15217 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15217 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6620/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Catanzaro n. 1484 del 5/8/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-la Compagnia Italiana RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, la RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME esercitando nei loro confronti azione di rivalsa in relazione al risarcimento corrisposto dalla compagnia attrice ai danneggiati nel sinistro occorso il 24-25/7/2020; in quell ‘ occasione, NOME COGNOME, appropriandosi delle chiavi e all ‘ insaputa del legale rappresentante della società, si poneva alla guida della Mercedes di proprietà della menzionata pizzeria, assicurata per la rRAGIONE_SOCIALE. con la suindicata compagnia, e, ribaltandosi col mezzo, cagionava gravi danni ai passeggeri terzi trasportati; il conducente del veicolo non era munito di patente di guida, ma soltanto del cosiddetto ‘ foglio rosa ‘ ;
-la RAGIONE_SOCIALE contestava la domanda avversaria, in quanto il conducente del mezzo era, al momento del sinistro, in possesso di titolo idoneo per la guida, come dimostrava, peraltro, l ‘ assoluzione dal reato di guida senza patente;
-anche NOME COGNOME chiedeva il rigetto della domanda attorea;
-con la sentenza n. 1669 del 28/7/2019, il Tribunale di Cosenza, in accoglimento delle istanze di RAGIONE_SOCIALE, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 145.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, e alla rifusione delle spese di lite: il giudice di prime cure reputava fondata la domanda di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti della società assicurato, ai sensi del punto 1.21 delle condizioni generali di contratto, e l ‘ azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti del conducente del veicolo, perché NOME COGNOME pur cosciente di non essere in possesso di patente, «con condotta dolosa si metteva deliberatamente alla guida del veicolo violando, anche, le norme della comune diligenza e prudenza essendo il possesso del foglio rosa titolo non abilitante alla guida, ma solo autorizzativo di esercitazione alla guida di un mezzo»;
-la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME proponeva appello, cui resisteva RAGIONE_SOCIALE, mentre NOME COGNOME restava contumace;
-con la sentenza n. 1484 del 5/8/2021, la Corte d ‘ appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di rivalsa svolta dalla compagnia assicuratrice nei confronti della società;
-per quanto qui ancora rileva, il giudice d ‘ appello così spiegava la decisione: «… nelle condizioni generali della polizza, ed in particolare al punto 1.21 lettera d), era testualmente sancito che «a parziale deroga dell ‘ art. 1.2) rischi esclusi, la Società rinuncia ad eccepire nei confronti del solo proprietario del veicolo (o del locatario in caso di leasing) la mancanza di abilitazione del conducente a condizione che il proprietario (o il locatario in caso di leasing) non fosse a conoscenza di tale mancanza al momento dell ‘ affidamento del veicolo». … È evidente dunque che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nel caso in ispecie il possesso del c.d. foglio rosa abilitasse alla guida il COGNOME NOME, il che esclude la sussistenza della prima delle due condizioni a cui l ‘ articolo 1.21 lettera d) delle condizioni generali di polizza subordinava la facoltà della Compagnia assicurativa all ‘ esercizio dell ‘ azione di rivalsa, vale a dire la «mancanza di abilitazione del conducente». A ben vedere però nel caso in ispecie, per come esattamente rilevato dall ‘ appellante, non ricorre neppure la seconda condizione vale a dire che il proprietario del veicolo assicurato «non fosse a conoscenza di tale mancanza al momento dell ‘ affidamento del veicolo». Orbene, sul punto il Tribunale ha così motivato: «… manca la prova dell’ affidamento dell ‘ auto a terzi pur consapevole il COGNOME NOME che il proprio figlio non era in possesso di idonea abilitazione. La mancata prova dell ‘ affidamento, però, non consente di non esonerare e quindi di non ritenere operante la lettera d) del punto 1.21 in quanto, si ripete, il COGNOME NOME, legale rappresentante della società, conosceva la difformità ossia che il figlio NOME possedeva il solo foglio rosa che non consentiva la guida del mezzo anche se manca la prova dell ‘ affidamento del veicolo, sembrando strano, però, che in ambito familiare
non si conoscano le abitudini della propria famiglia e che, quindi, qualora vero, si presume che il guidatore conosceva il luogo dove erano custodite le chiavi della Mercedes» (cfr. sentenza, pag. 5). Di vero, ‘ affidamento ‘ è l ‘ affidare, il dare in custodia o in consegna una res e sottende ovviamente la volontà e consapevolezza del dare. Ora, nel caso in ispecie, la circostanza ipotetica che il figlio potesse sapere il luogo dove erano custodite le chiavi della Mercedes, non significa ovviamente che il padre avesse affidato (i.e. consegnato) al figlio le chiavi della macchina. Ed anzi, quest ‘ ultima circostanza è stata esclusa dalla stessa compagnia assicurativa la quale ha reiteratamente affermato, nell ‘ atto introduttivo del giudizio, che l ‘ auto «fosse stata utilizzata all ‘ insaputa del signor COGNOME COGNOME la presenza di tale elemento soggettivo appare avvalorata dalle stesse dichiarazioni fornite dal padre in sede di denuncia, il quale riferiva testualmente che il figlio NOME si appropriava delle chiavi dell ‘ auto che erano custodite in un cassetto della propria abitazione e, a sua insaputa, utilizzava l ‘auto …» (cfr. atto di citazione, pagg. 2 -4). Nel caso in ispecie non sussistevano dunque i presupposti per l ‘ esercizio dell ‘ azione di rivalsa da parte dell ‘ assicuratore nei confronti del contraente.»;
-avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su tre motivi;
-la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
–NOME COGNOME non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-la compagnia ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 16/4/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 144, comma 2, D.Lgs. n. 209 del 2005, degli artt. 116, commi 1 e 3, lett. f, e 122, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 285 del 1992, nonché della clausola riportata al punto 1.21, lettera d, delle condizioni generali del contratto di assicurazione, in relazione agli artt. 1362 ss. c.c.»; con la censura si critica l ‘ interpretazione della clausola contrattuale data dalla sentenza impugnata, che, ad avviso della ricorrente, è errata sotto due profili e, cioè, nella parte in cui ritiene che il cosiddetto ‘ foglio rosa ‘ costituisca abilitazione alla guida del conducente e nella parte in cui si fornisce una lettura eccessivamente restrittiva del concetto di «affidamento del veicolo», identificativa di una condotta esclusivamente dolosa dell ‘ assicurato;
-col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, comma 3, e 2697 c.c., per avere la Corte d ‘ appello onerato la compagnia assicuratrice di una prova incombente sul proprietario del veicolo, che è invece tenuto a dimostrare la circolazione prohibente domino ;
-le censure – che possono essere esaminate congiuntamente, anche in relazione ai due profili in cui è articolato il primo motivo – sono infondate;
-la sentenza impugnata è sorretta da due rationes decidendi : da un lato, si afferma che la titolarità del cosiddetto ‘ foglio rosa ‘ ( rectius , l ‘ autorizzazione per esercitarsi alla guida ex art. 122 C.d.S.) esclude la mancanza di un titolo abilitativo alla guida (secondo il giudice d ‘ appello, la predetta autorizzazione consente di guidare a determinate condizioni che, se non sussistenti, non determinano la totale assenza di titolo abilitante – come nel caso di carenza di patente di guida – ma soltanto la violazione, punita con sanzione amministrativa di regole dettate dal C.d.S.); dall ‘ altro, si afferma che il legale rappresentante della società con troricorrente non poteva essere «a conoscenza … al momento dell ‘ affidamento del veicolo» della mancanza del titolo abilitante, posto che è mancato proprio l ‘ affidamento, essendo pacifico (in base alle
stesse difese della compagnia assicurativa) che il mezzo era stato preso da NOME COGNOME all ‘ insaputa del proprietario;
-questa seconda ratio decidendi – di per sé idonea a sorreggere la decisione ed indipendente rispetto alla prima – si fonda su un ‘ analisi letterale della clausola e del testo contrattuale e, nei limiti in cui è consentito alla Corte di legittimità un sindacato sull ‘ interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito, è congrua e conforme al criterio ermeneutico dell ‘ art. 1362 c.c.: infatti, anche presumendo la consapevolezza del padre del conducente circa la mancanza di patente di guida del figlio, la lettura data dalla Corte d ‘ appello alla polizza è da reputarsi coerente col significato letterale delle parole impiegate nella clausola ed esclude che il veicolo fosse stato dato in custodia ( id est , affidato) al conducente;
-la società ricorrente propone un ‘ interpretazione diversa da quella censurata quest’ultima del tutto plausibile in mancanza di emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti l ‘ interpretazione proposta – e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità;
-inappropriato è il richiamo dell ‘ art. 2054, comma 3, c.p.c. e dei numerosi precedenti giurisprudenziali ( ex multis , Cass. Sez. 3, 30/05/2024, n. 15237, Rv. 671193-01) che hanno chiarito che – per aversi una circolazione prohibente domino – il proprietario del mezzo è tenuto a dimostrare tutte le concrete misure esigibili, in base all ‘ ordinaria diligenza, per evitarla;
-difatti, la norma e la sua interpretazione giurisprudenziale non assumono rilievo nel caso de quo , in cui una specifica clausola contrattuale consente la rivalsa in caso di «affidamento del veicolo», mancante secondo l ‘ accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito;
-resta assorbito il terzo motivo – con cui si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 132 c.p.c., per irriducibile illogicità e intrinseca contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la pronuncia impugnata afferma che il ‘ foglio rosa ‘ abilitava alla guida NOME COGNOME per poi asserire che questi si era messo deliberatamente alla guida pur
se consapevole di essere sprovvisto di titolo abilitativo – atteso il rigetto dell ‘ impugnazione avverso la ratio decidendi sulla mancanza di un affidamento del veicolo al conducente, tanto che la relativa questione si lascia del tutto impregiudicata;
-in conclusione, il ricorso va respinto;
-consegue alla decisione la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi e in favore del difensore antistatario che ne ha fatto istanza ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.900,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,