Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12227 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso R.G.N. 02761/2020
promosso da
RAGIONE_SOCIALE (ora ridenominata RAGIONE_SOCIALE) in persona del Direttore generale pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente in via principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria dell’ A.T.I. composta da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 850/2019, pubblicata il 06/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE), lamentando che quest’ultima, avvalendosi impropriamente dell’art. 12 del capitolato speciale d’oneri, con lettera del 19/01/2010 aveva inteso risolvere il contratto in data 30/11/2007 con il quale l’ATI composta da NOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE si era resa aggiudicataria della gara d’appalto di ASL per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo di sessanta mesi.
La causa veniva iscritta al n. 11804/2010 R.G. del Tribunale.
Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva n. 1906/2013 dichiarava che l’anticipata risoluzione del contratto alla data del 01/07/2010 era ingiustificata, difettando i presupposti per l’esercizio della facoltà prevista dalla norma pattizia e da quella di legge, condannando la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno a favore di parte attrice, da calcolarsi nel prosieguo del giudizio.
La decisione veniva subito appellata da entrambe le parti.
Rimessa la causa sul ruolo, veniva espletata CTU e, all’esito, con la sentenza n. 1187/2016, il Tribunale condannava la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno nella misura di € 30.458,97, oltre interessi dalla scadenza naturale del contratto al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita da RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la riforma. Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, opponendosi all’avversario appello e proponendo appello incidentale col quale chiedeva che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, fossero rigettate le domande tutte di RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 850/2019, pubblicata il 06/06/2019, la Corte d’appello accoglieva parzialmente l’impugnazione principale, determinando in € 77.874,45 l’importo della condanna nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando per il resto le restanti statuizioni, con rigetto dell’appello incidentale e condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio unitamente alle spese di CTU.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE, si è difesa con controricorso e ha formulato ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Con istanza depositata il 07/12/2023, la ricorrente ha reiterato la richiesta già formulata con il ricorso per cassazione, volta ad ottenere la riunione della presente causa a quella recante il n. 16775/2019 R.G., vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la sentenza n. 1820/2018 della Corte d’appello di Genova, con la quale la menzionata Corte ha statuito sull’impugnazione proposta contro la pronuncia non definitiva n. 1906/2013 R.G., assunta dal Tribunale di Genova in questo stesso procedimento.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in via principale ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
«1° Motivo di impugnazione: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per manifesta illogicità della motivazione. …omissis…
2° Motivo di impugnazione : violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
3. Errata ripartizione e valutazione dell’onere probatorio.
…omissis…
3° Motivo di impugnazione : Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.: vizio di motivazione in relazione al capo della sentenza che ha liquidato le spese del giudizio di appello.»
Parte controricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso incidentale:
«C1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 279, 339 e 340, c.p.c. e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c . Errata ripartizione dell’onere probatorio (pagg. 14-17 del presente controricorso e ricorso incidentale).
Si deduce, da un lato, che la Corte di Appello non abbia ritenuto esistente la polizza RCT/RCO RAGIONE_SOCIALE, e ciò nonostante la mancata contestazione della RAGIONE_SOCIALE, e, d’altro lato, che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che il contratto RAGIONE_SOCIALE non fosse in essere al momento della risoluzione del mandato tra RAGIONE_SOCIALE e l’odierna ricorrente incidentale.
C2) Violazione degli artt. 115, 279, 339 e 340, c.p.c., con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (pagg. 17-19 del presente controricorso e ricorso incidentale).
Si deduce che vi sia stata una impropria modifica della sentenza parziale del Tribunale, confermata dalla Corte di Appello, con la sentenza definitiva del medesimo tribunale e che non siano state riconosciute all’odierna ricorrente incidentale provvigioni all’esito
dell’aggiudicazione della polizza RCT /RCO a RAGIONE_SOCIALE.»
Prima di esaminare nel merito le rispettive doglianze delle parti, il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente, volta ad ottenere la trattazione congiunta del presente procedimento con quello recante il n. 16775/2019 R.G.
I suddetti processi risultano, infatti, pendenti tra le stesse parti e in relazione allo stesso rapporto contrattuale, essendo stati generati entrambi dal medesimo procedimento promosso davanti al Tribunale di Genova.
Le separate impugnazioni della sentenza parziale (n. 1906/2013 R.G. del Tribunale di Genova) e di quella definitiva (n. 1187/2016 R.G. del Tribunale di Genova), assunte in primo grado, hanno dato corso a due distinti processi davanti alla Corte di appello Genova, definiti rispettivamente con la sentenza n. 1820/2018 e con la sentenza n. 850/2019, che, a loro volta, sono state impugnate con due distinti ricorsi per cassazione.
In particolare, il presente procedimento attiene alla statuizione sul quantum del risarcimento danno liquidato in favore della parte in questa sede ricorrente in via incidentale, in conseguenza della ritenuta illegittima risoluzione del contratto ad opera della RAGIONE_SOCIALE, mentre il procedimento n. 16775/2019 R.G. attiene all’accertamento dell’ an dello stesso danno.
Il presente ricorso deve, pertanto, essere rinviato a nuovo ruolo per la eventuale trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 16775/2019 R.G., pendente davanti a questa stessa Sezione.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la eventuale trattazione congiunta del presente ricorso con il ricorso n. 16775/2019 R.G. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione