Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
sul ricorso 30102/2021 proposto da:
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME elett.te domic. in Roma,INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale sono rappres. e difesi unitamente all’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
-contro-
NOME COGNOME; NOME COGNOME NOME; NOME COGNOME NOME, in qualità di chiamati all’eredità di COGNOME NOMENOME elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, che li rappres. e difende, per procura speciale in atti;
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 1032/2021 de lla Corte d’appe llo di Salerno, pubblicata il 12.07.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e i figli NOME e NOME COGNOME, premesso di essere eredi di NOME COGNOME, deceduto nel 1996, e che il loro dante causa aveva costituito con il fratello NOME COGNOME una società di fatto denominata RAGIONE_SOCIALE , esponevano che, in seguito alla morte del loro congiunto, tale società si era sciolta senza che il socio superstite avesse liquidato la quota del socio deceduto, convenendo dunque NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Salerno, chiedendone la condanna al pagamento della somma dovuta e all’immediata restituzione dei fondi rustici di proprietà di NOME COGNOME e dallo stesso conferiti in godimento alla società.
Il convenuto si costituiva, eccependo l’infondatezza delle domande e proponendo riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 144.349,82 a titolo di ripetizione del 50% di quanto da lui versato per mutui agrari contratti in solido con il fratello NOME, ed eccependo l’incompetenza funzionale del Tribunale in ordine alla domanda di rilascio dei fondi.
Con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., il Tribunale condannava il convenuto al pagamento della somma di euro 812.232,17 pari al valore della quota del socio defunto, rinviando alla sentenza per la liquidazione delle altre voci.
NOME COGNOME rinunciava espressamente alla sentenza e proponeva appello avverso la suddetta ordinanza.
La Corte territoriale disponeva la rinnovazione della c.t.u., a seguito della quale, con sentenza n. 386/15, passata in giudicato, determinava in euro 136.968,51 l’indennità dovuta come quota societaria dal convenuto agli eredi del socio defunto, dichiarando invece la propria
incompetenza circa la domanda in tema di rilascio dei fondi rustici e rimettendo la causa alla Sezione specializzata agraria.
NOME COGNOME appellava la sentenza del 2015 lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il suo diritto di recuperare metà delle somme pagate per estinguere anche il debito del fratello.
Con sentenza n. 217/2020 la Corte territoriale accoglieva l’appello, condannando gli appellati al pagamento della somma di euro 28.567,00 cadauno oltre interessi a far data dal 5.1.04, ritenendo che il credito fatto valere con la domanda riconvenzionale del COGNOME non fosse già stato valutato nel precedente giudizio.
Avverso tale ultima sentenza gli originari attori proponevano ricorso per revocazione, per errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello , ponendo in evidenza che la somma di euro 144.349,82, richiesta da NOME COGNOME, era stata già detratta in sede di liquidazione della quota agli eredi, tanto che la minor somma riconosciuta con la sentenza del 2015 era frutto di tale detrazione.
Con sentenza del 12.7.21, la Corte d’appello dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, non configurandosi la fattispecie di cui all’art. 395, n.4, c.p.c., nel senso di errore di fatto, potendo al più configurarsi un’inesatta interpretazione degli esiti della c.t.u. e, in particolare, del significato e della valenza dell’operazione algebrica di sottrazione del l’attivo aziendale dalle obbligazioni assunte dai germani COGNOME per i mutui agrari; né era applicabile la fattispecie di cui al n. 5, atteso che la stessa Corte territoriale, con la sentenza n. 217/20, aveva respinto l’eccezione di giudicato in ordine al già avvenuto riconoscimento, in virtù della sentenza del 2015, del credito vantato da NOME COGNOME.
Gli originari attori ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, con due motivi, illustrati da memoria.
Gli eredi di NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME, resistendo con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112 e 395, c.1, nn. 4 e 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello escluso le fattispecie di revocazione invocate, ritenendo che la domanda riconvenzionale di NOME COGNOME fosse stata completamente estranea alla decisione del Tribunale, non ravvisando invece che tale domanda era stata riproposta dal COGNOME nell’appello avverso l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e vagliata dalla sentenza della Corte d’appello del 2015 che l’aveva accolta attraverso la determinazione de l valore patrimoniale netto della società.
I ricorrenti ne deducevano, dunque, che il debito accertato dalla Corte territoriale a carico degli eredi di NOME COGNOME fosse stato già estinto attraverso il suo inserimento nelle passività societarie, concorrendo alla formazione del patrimonio societario netto ripartito tra le parti in quote eguali.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., essendo la motivazione apparente ed incomprensibile.
Anzitutto, va osservato che i ricorrenti hanno preliminarmente chiesto la riunione del giudizio con altro, pendente innanzi a questa Corte, avente ad oggetto il ricorso ordinario per cassazione avverso la medesima sentenza della Corte d’appello , n. 217/2020, la cui udienza non è stata ancora fissata.
A tale istanza s’oppongono i controricorrenti.
L’istanza va accolta . I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass., n. 21315/22; n. 16435/16).
Pertanto, in conformità del richiamato consolidato orientamento di questa Corte, la causa va rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire di provvedere in ordine alla riunione tra i due giudizi.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa nuovo ruolo, al fine di provvedere sulla riunione con il ricorso per cassazione, ex art. 360, c.p.c., iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, avverso la sentenza n. 217/2020
Così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.