Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30184 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25796/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale indicato nella PEC ; – ricorrente – contro
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al controricorso, con domicilio digitale indicato nella PEC
;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) e domiciliata ex lege presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Ancona n. 1187/2022, depositata il 23/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal dott. NOME COGNOME BATTAGLIA.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’ AVV_NOTAIO, quale fideiussore del RAGIONE_SOCIALE, propose un ricorso ex art. 700 c.p.c. nel quale asseriva che la causa RAGIONE_SOCIALE crisi di liquidità del RAGIONE_SOCIALE fosse da ricercarsi nella strategia denigratoria posta in essere da NOME COGNOME (presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) nei confronti del direttore generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che aveva portato alla sostituzione di quest’ultimo ( dimissionario) con un nuovo management , il quale aveva, quindi, deliberato l’inopinata (e asseritamente illegittima) revoca RAGIONE_SOCIALE linee di credito in precedenza erogate alle società facenti capo al RAGIONE_SOCIALE suddetto. In relazione a tali affermazioni (che erano state poi riprese da un articolo giornalistico pubblicato sul quotidiano telematico ‘Cronache maceratesi’) , NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE sporsero denuncia-querela per diffamazione. Il COGNOME, ritenendosi calunniato da tale denuncia, propose, quindi, una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che fu rigettata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sul presupposto RAGIONE_SOCIALE divergenza del relativo oggetto rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE denunciaquerela ( a tale diversità non potendo ovviare l’inammissibile mutatio
libelli operata dall’attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis vigente).
La Corte d’appello di Ancona, pur ritenendo che la domanda – così come precisata dall’attore nella memoria sopra richiamata – si mantenesse nel perimetro RAGIONE_SOCIALE medesima vicenda sostanziale evocata dall’atto introduttivo del processo , la rigettò a propria volta, ritenendo non provato l’elemento soggettivo del dolo , presupposto necessario per l’integrazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie d ella calunnia.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Hanno depositato controricorso NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.
Tutte e tre le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., in seno alla quale il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE hanno avanzato istanza di riunione del presente procedimento con quello recante il n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, originato dall’impugnazione, in sede di legittimità, RAGIONE_SOCIALE sentenza con la quale la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. avverso la propria precedente sentenza, pure in questa sede impugnata.
2. Il Collegio ritiene di accedere all’istanza di riunione, tenuto conto che ‘i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione ‘ (Cass., n. 21315/2022).
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per la riunione, al presente, del ricorso r.g. n. 15706/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza sezione