Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10796 Anno 2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al N. 6149/2024 R.G., proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
N. 6149/24 R.G.
avverso, la sentenza della Corte d’appello di Venezia recante il n. 1946/2023 e pubblicata in data 29.11.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 12.2.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
considerato che
la Corte d’appello di Venezia -Sezione specializzata per le controversie agrarie, con sentenza del 29.11.2023, rigettò la domanda di cessazione della materia del contendere, nonché l’appello proposto da NOME COGNOME e da RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione specializzata per le controversie agrarie, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., dagli stessi proposta in relazione all’esecuzione per rilascio di un fondo, avviata da NOME COGNOME in forza di titolo giudiziale; avverso detta sentenza NOME COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE ; tutte le parti, tranne quest’ultima società, hanno depositato memoria ;
ritenuto che
paia al Collegio opportuno disporre la riunione del ricorso in epigrafe con quello recante il NNUMERO_DOCUMENTO, chiamato anch’esso all’odierna udienza camerale , trattandosi all’evidenza di cause strettamente connesse: a parte la parziale coincidenza soggettiva delle parti, il ricorso qui in esame, in particolare, attiene ad una opposizione all’esecuzione basata su un titolo esecutivo (sentenza della
Corte d’appello di Venezia n. 2526/2021) oggetto dell’originario ricorso per cassazione poi definito dall’ordinanza di questa Corte n. 22515/2023, di cui col primo ricorso si è chiesta la revocazione;
pertanto, il ricorso iscritto a ruolo successivamente va riunito al primo, affinché si decida in unico contesto;
p. q. m.
la Corte dispone la riunione del ricorso N. 6149/24 R.G. a quello recante il N. 23450/23 R.G.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data