Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33765 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33765 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
R.G. 28545/2022 Cron. Rep.
C.C. 21/11/2025
C.C. 14/4/2022
sul ricorso iscritto al n. 28545/2022 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
Contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-resistente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO MESSINA n. 254/2022 depositata il 21/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che i dottori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici dal 1983-1984 al 1988;
che si costituì in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione quanto ai dottori COGNOME e COGNOME, mentre la accolse quanto alla dott.ssa COGNOME, condannando la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in suo favore, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 55.519,10 (pari a quella di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso);
che la sentenza è stata impugnata in via principale dai medici soccombenti e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 21 aprile 2022, dichiarata la contumacia RAGIONE_SOCIALEa dott.ssa COGNOME, ha rigettato entrambi gli appelli, regolando le spese di lite;
che contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE propone ricorso il dottor NOME COGNOME con atto affidato a quattro motivi (r.g. n. 28545 del 2022);
che presenta separato ricorso la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato ad un solo motivo (r.g. n. 24879 del 2022);
che la dott.ssa COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede, mentre in relazione al ricorso del dott. COGNOME la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero atto di costituzione.
Considerato che, trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, quello avente il numero di registro generale successivo deve essere riunito a quello che ha il numero di registro generale precedente, affinché la trattazione dei ricorsi sia unitaria.
P.Q.M.
La Corte dispone che il ricorso r.g. n. 28545 del 2022 sia riunito al ricorso r.g. n. 24879 del 2022.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, il 21 novembre 2025.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME