Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20506 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20506 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Locazione uso abitativo
ad. 13.5.2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24808/2022 R.G., proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato,
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza n. 1338/2022 della CORTE d’APPELLO di Catania pubblicata l’11.7.2022 ;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.5.2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Ritenuto che:
con ricorso del 16.6.2018 NOME COGNOME conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, NOME COGNOME e, sulla premessa che
aveva stipulato in data 21.12.1993 un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile sito a San Giovanni La Punta, successivamente rinnovato sino al l’1.1.2021 , chiedeva la dichiarazione di nullità dei contratti stipulati il 25.5.2009 e il 2.1.2017 per violazione degli artt. 2 e 13 l. 431/1998; il ricorrente aggiungeva che il contratto del 2.1.2017 era altresì annullabile per violenza morale, avendo il locatore imposto l’accettazione delle condizioni contrattuali sotto la minaccia del mancato rinnovo; in via subordinata, il ricorrente chiedeva la risoluzione dei contratti ai sensi degli artt. 1578, 1580 e 1581 cod. civ.;
si costituiva NOME COGNOME chiedendo il rigetto delle domande e deducendo la validità ed efficacia dei contratti del 2009 e del 2017, con cui era stato novato il rapporto obbligatorio; in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore;
con sentenza n. 4189/2021, pubblicata il 13.10.2021, il Tribunale di Catania, rigettata ogni altra domanda, dichiarava risolto il contratto per i vizi di cui all’art. 1580 cod. civ., ordinava al conduttore il rilascio dell’immobile locato e condanna va il locatore a restituire al ricorrente il deposito cauzionale di euro 194,00, compensando le spese di lite;
tale la sentenza era impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Catania, che con sentenza pubblicata l’11.7.2022 rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME gravandolo delle spese del grado;
contro
la sentenza della Corte d’appello di Catania NOME COGNOME ha proposto ricorso con atto affidato a due motivi;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
il resistente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che:
è pendente altro ricorso, iscritto al n. r.g. 17196/2021, promosso da NOME COGNOME contro NOME e NOME COGNOME avverso diversa sentenza della Corte d’appello di Catania , ma relativo alla medesima vicenda;
“La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie” (v. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550);
deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. r.g. 17196/2021, fissato per la stessa adunanza camerale, vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione , ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., del presente procedimento a quello iscritto al n. r.g. 17196/2021.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della