Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5238 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5238 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17114/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliat o presso di lei in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso di loro in INDIRIZZO; -controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, n. 4631/2017, pubblicata il 4 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, unitamente ad altri ricorrenti poi non appellanti, ha convenuto il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, deducendo di avere lavorato dal 4 luglio 2005 presso la Prefettura di Roma con mansioni di coadiutore amministrativo contabile per le esigenze RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo UTG, nonché degli uffici RAGIONE_SOCIALEe Questure, con 7 contratti di somministrazione, alcuni prorogati, e, in seguito, quale vincitore RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva per titoli ed esami, con un contratto a termine RAGIONE_SOCIALEa durata di 24 mesi stipulato il 1° gennaio 2008, prorogato fino al 31 dicembre 2010 e rinnovato fino al 31 dicembre 2011.
Egli ha dedotto l’illegittimità dei contratti di somministrazione, del contratto a termine e RAGIONE_SOCIALEe proroghe, chiedendone la trasformazione in un unico contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dalla stipula del primo contratto.
Ha domandato, in ogni caso, la condanna RAGIONE_SOCIALEa P.A. a riconoscere una somma pari alle venti mensilità percepite e risultanti dall’ultima busta paga o la diversa somma accertata in corso di causa.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 4000/2013, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello, al quale ha resistito, con appello incidentale, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4631/2017, ha accolto l’appello del lavoratore in punto di risarcimento del danno.
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso e ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contro la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 4631/2017 sono stati proposti due ricorsi identici, entrambi chiamati alla stessa udienza del 24 gennaio 2024, il primo avente r.g. n. 16678/2018 e il secondo con r.g. n. 17114/2018.
Pertanto, va disposta la riunione del presente ricorso, n. 17114/2018, a quello più risalente, n. 16678/2018, ex art. 335 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte,
dispone la riunione al ricorso n. 16678/2018 di quello n. 17114/2018. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 24