Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1115 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1115 Anno 2026
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
Ordinanza Interlocutoria
sul ricorso n. 5477/21 proposto da:
-) COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– controricorrenti –
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 8 maggio 2020 n. 2301; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
rilevato che
i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 2301 RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2020;
che la suddetta sentenza è stata revocata dalla Corte d’appello di Roma, in accoglimento del ricorso per revocazione proposto da diciotto degli originari appellanti;
che la sentenza di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa revocazione (App. Roma 12 dicembre 2022 n 8035) è stata impugnata per cassazione (r.g. n. 4220-23) in via principale dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nei confronti di otto ricorrenti, ed in via incidentale da quattro degli odierni ricorrenti;
ritenuto pertanto che , stante l’evidenza RAGIONE_SOCIALEa connessione e considerato che la decisione sul ricorso contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione appare potenzialmente incidente, sia pure pro parte , su quella relativa al ricorso qui in decisione, onde appare opportuno che il presente ricorso debba essere riunito a quello proposto avverso la sentenza di revocazione;
p.q.m.
rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini trattazione congiunta in funzione RAGIONE_SOCIALEa suddetta riunione con il ricorso n. 4220-23.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 7 novembre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME)