Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 675 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 675 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32427/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, PROCURA PRESSO TRIB. LECCE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME VINCENZO, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, BONFRATE TEODORO, COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI LECCE n. 3921/2015, depositata il 03/07/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’ambito in un procedimento penale era stato disposto il sequestro di 22 container nel porto di RAGIONE_SOCIALE ove la società RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) era titolare di specifica concessione demaniale marittima.
A seguito dei provvedimenti di dissequestro del 27/02/2012 e 21/11/2012, RAGIONE_SOCIALE -società che aveva stipulato un contratto di appalto con TCT in data 02.05.2005 – chiedeva la liquidazione dell’indennità di custodia pari a euro 178.554,00.
1.1. Il P.M. riteneva che al custode non spettasse alcuna indennità, atteso che ai sensi dell’art. 16 legge n . 84/94 il titolare di specifica concessione demaniale percepisce già un compenso.
1.2. Avverso detto provvedimento RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione innanzi al Tribunale monocratico di Lecce, ex art. 170 DPR n. 115 del 2002.
Rilevata la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti del beneficiario e RAGIONE_SOCIALE altri parti processuali (sulle quali è posto l’obbligo di corrispondere eventualmente detto compenso), ritenuto opportuno disporre l’acquisizione di alcuni documenti, il Tribunale di Lecce, con ordinanza n. 5693/2019 rigettava il ricorso e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
A sostegno della decisione, osservava il Tribunale che:
l’area in cui erano stati collocati i container non era liberamente fruibile poiché si trovava all’interno degli spazi doganali di stretta competenza dell’RAGIONE_SOCIALE sull’area in questione;
TCT era titolare di un contratto pluriennale di concessione marittima demaniale rilasciato dall’autorità portuale di RAGIONE_SOCIALE in data 19.05.1998. La Guardia di RAGIONE_SOCIALE aveva precisato, dapprima nella relazione del 21.10.2014 e poi in sede di udienza, che la subconcessione conclusa con RAGIONE_SOCIALE riguardava aree ed immobili collocati al di fuori del recinto doganale di temporanea custodia;
la scrittura privata del 20.05.2005, stipulata tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non risultava essere mai stata registrata né portata a conoscenza dei terzi, e in particolare RAGIONE_SOCIALE autorità preposte;
la nomina di custode dei container sequestrati andava riferita ad un atto di incarico (richiamato nell’Autorizzazione alla gestione di un’area attrezzata da adibire in magazzino di temporanea custodia di merci, prot. n. 2001NUMERO_DOCUMENTO, allegato dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE) datato 27 giugno 2001 conferito a NOME COGNOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, e non alla società;
doveva, pertanto, escludersi che RAGIONE_SOCIALE potesse vantare un credito per l’attività di custode, in quanto la nomina era stata compiuta nei confronti del legale rappresentante NOME COGNOME, soggetto incaricato della gestione contabile di area del TCT di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a tre motivi e illustrandolo con memoria.
Restano intimati il Ministero della Giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, nonché i destinatari RAGIONE_SOCIALE operazioni di sequestro come indicati in epigrafe.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. – Utilizzo di documenti del convenuto contumace. Lamenta la ricorrente che la contumacia della Procura della Repubblica travolge la stessa nelle preclusioni di legge derivanti dagli artt. 171 e 291, comma 2, cod. proc. civ.; aggiunge la ricorrente che l’intera decisione del giudice dell’opposizione si fonda sulla relazione della Guardia di RAGIONE_SOCIALE e sulle successive precisazioni rese in udienza, tuttavia, il documento in questione, nota n. 0453021/14 del 21.10.2014, non era allegata, come riferito dal giudice, alla relazione della Guardia di RAGIONE_SOCIALE, bensì alla memoria irritualmente prodotta dalla Procura della Repubblica, e afferiva alle attività poste in essere dal P.M. nel corso del procedimento di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi del custode. Si tratta, dunque, di un documento inutilizzabile, in quanto riferito al contumace.
Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 167 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. – Utilizzo di documenti tardivamente prodotti. Ad avviso della società ricorrente a nche a voler concedere la validità dell’utilizzo dei documenti richiamati nel primo mezzo di gravame, doveva ritenersi la tardività del loro deposito, avvenuto il 16.02.2016, cioè 9 giorni prima dell’udienza di comparizione del 25.02.2016, quindi in violazione del termine perentorio di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992 sanzionato con la decadenza.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione e sono entrambi infondati.
Il giudice dell’opposizione è pervenuto al convincimento nel senso del rigetto sulla base di «chiarimenti» resi nell’udienza del 03.07.2019 dal Maresciallo della Guardia di RAGIONE_SOCIALE, all’esito di un’attività istruttoria concessa, seppure in forma semplificata, dal rito sommario di cognizione introdotto dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 (attraverso il richiamo del l’art. 170 D .P.R. n. 115 del 2002), che a sua volta richiama anche il comma 5 dell’art. 702 -ter cod. proc. civ. (disposizione non esclusa nel modello di adattamento codicistico del procedimento sommario alle opposizioni in tema di pagamento RAGIONE_SOCIALE spese giudiziarie: v. infra , punto 4.1.) a mente del quale «il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto… ».
Giova rilevare, che, non ricorre l’errore denunciato , giacchè in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove acquisite agli atti, il giudice d ell’opposizione si è limitato a sottolineare la rilevanza dei chiarimenti reso dal Maresciallo, legittimamente utilizzati per essere stati raccolti in istruttoria sommaria.
4. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 702bis e 702ter cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. -mancata conversione del rito sommario in rito ordinario -assenza di motivazione. Il Tribunale di Lecce, ritenendo indispensabile alla decisione una integrazione istruttoria, con ordinanza del 22.06.2018 ha richiesto chiarimenti alla Guardia di RAGIONE_SOCIALE. In tesi, ritenuta la necessità di istruzione più approfondita della domanda giudiziale, il giudice avrebbe dovuto convertire il rito da sommario in ordinario, concedendo i termini ex art. 183 cod. proc. civ., consentendo così alla ricorrente di poter esporre validamente le proprie ragioni in ordine le
richieste di integrazione istruttoria necessaria alla decisione. Invece, nell’ordinanza impugnata è completamente omessa qualsiasi motivazione logica o giuridica in ordine alla scelta operata.
4.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto, il Tribunale ha esaurientemente motivato la scelta di ottenere chiarimenti dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, considerati fondamentali ai fini della decisione (v. ordinanza impugnata p. 2, ultimo capoverso).
Tanto rientrava nei poteri riconosciuti al giudice dell’opposizione dal comma 5 dell’art. 702 -ter del codice di rito (erroneamente indicato in ordinanza come art. 703ter , ultimo comma, cod. proc. civ.): v. supra, punto 3.
4.2. Per quanto attiene al (mancato) mutamento del rito, esso è espressamente escluso nei giudizi di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, anche ove si tratti di rigetto del pagamento, come nel caso che ci occupa.
E’ utile ricordare che la ricorrente ha correttamente agito in opposizione nei confronti del decreto di rigetto del pagamento del compenso del custode, ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002. La norma citata introduce un procedimento contenzioso, disciplinato dall’art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 secondo le forme del procedimento sommario di cognizione rispondenti ad un modello codicistico «adattato» dal d.lgs. n. 150/2011.
Più precisamente, per quel che qui rileva, l’art. 3 d.lgs. n. 150/2011 al comma 1 esclude – nelle controversie disciplinate dal Capo III, e quindi anche nell’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia l’applicazione del terzo comma dell’art. 702 -ter cod. proc. civ., disposizione che, appunto, consente al giudice il mutamento del rito da sommario in ordinario ma che, nel rito adattato ai procedimenti di opposizione al decreto di pagamento, non può trovare applicazione.
5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in mancanza di attività difensiva della controparte.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME