Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1276 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1276 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
Oggetto:
donazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27869/2022 R.G. proposto da COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio in Firenze, INDIRIZZO
– RICORRENTE –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentat a e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio in Firenze, INDIRIZZO
-CONTRORICORRENTE-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze pubblicata in data 13.4.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avv. NOME COGNOME per il pagamento del compenso per la difesa in un giudizio civile definito in cassazione con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, e per altra causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Lucca, per il quale era stato concordato un onorario di € 3000,00.
L’avv. COGNOME si è costituita, eccependo l’inammissibilità dell’opposizione, poiché proposta con citazione anziché con ricorso, come prescritto da ll’art. 14 d.lgs . 150/2011 e 702 bis c.p.c..
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, ha confermato il decreto ingiuntivo, regolando le spese.
Per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
L’avv. NOME COGNOME resiste con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 161 c.p.c., sostenendo che, discutendosi di compensi giudiziali civili, la causa, sottoposta al rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, doveva essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale a pena di nullità.
Il motivo è fondato.
Deve anzitutto respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente sull’assunto che la causa sarebbe stata decisa non in applicazione del rito speciale per la liquidazione dei compensi degli avvocati, ma di quello regolato dall’art. art. 702 bis c.p.c. che prevede l’appellabilità della pronuncia.
Va posto in rilievo che il Tribunale, in risposta all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione sollevata dalla resistente proprio perché proposta con citazione e non con ricorso secondo quanto previsto da ll’art. 14 d.lgs. 150/2011, ha disposto il mutamento del rito, applicando intenzionalmente -e correttamente -il rito sommario speciale, con conseguente ricorribilità in cassazione dell’ordinanza in base al principio dell’ultrattività del rito e della tutela dell’affidamento.
Come già più volte affermato da questa Corte, anche a seguito all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata in giudizio (Cass. 26083/2021; Cass. 26347/2019; Cass. 26163/2014; Cass. s.u. 390/2011).
2.1. Il Tribunale, avendo optato per l’applicazione del rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, doveva applicare per intero la relativa disciplina e trattare e decidere la causa in composizione collegiale a pena di nullità ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 150/2011 (Cass. s.u. 12609/2012).
L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, pertanto, un’autonoma ragione di nullità della decisione che, nella specie, comporta la cassazione con rinvio della causa al giudice che si è pronunciato (Cass. s.u. 12609/2012; Cass. 16186/2018; Cass. 24754/2019; Cass. 13856/2022).
E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, e che procederà alla trattazione e decisione della causa secondo le previsioni dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 .
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda