Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29238 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29238 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12454/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’ avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Oggetto:
Contratto
d’opera
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 10/10/2023 CC
avverso la SRAGIONE_SOCIALENZA del TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO n. 1364/2020 depositata il 13/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le memorie depositate da entrambe le parti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 281sexies , c.p.c., in data 4 novembre 2020, il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Busto Arsizio aveva dich iarato inammissibile l’opposizione proposta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’AVV_NOTAIO per il pagamento di prestazioni professionali.
Il Tribunale, dopo avere premesso che l’ordinanza impugnata aveva, in realtà, il valore di sentenza ha comunque fatto propria la tesi seguita dal giudice di prime cure, osservando che l’opposizione, in quanto concernente un decreto ingiuntivo relativo a compensi per prestazioni di patrocinio, avrebbe dovuto essere proposta con il rito di cui all’art. 702 -bis c.p.c.
Poiché l’opposizione era stata proposta invece con citazione, ha proseguito il Tribunale, la tempestività della medesima doveva comunque essere valutata con riferimento non alla notifica della citazione ma all’iscrizione a ruolo, avvenuta oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 c.p.c., con conseguente tardività dell’opposizione medesima.
Tardività, ha concluso il Tribunale, che veniva a precludere anche la possibilità di disporre la conversio ne ai sensi dell’art. 4, D. Lgs. 150/2011.
Reiterata la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, quindi, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, osservando che l’ingiunzione non avrebbe potuto essere emessa in quanto non pre ceduta dalla liquidazione da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ricorre ora RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso e ricorso incidentale NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1. c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione dell’art. 14, D. Lgs. n. 150/2011 nonché degli artt. 7 e 702bis c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la decisione impugnata avrebbe ritenuto applicabile nel giudizio innanzi il Giudice di Pace il rito speciale di cui agli artt. 14, D. Lgs. n. 150/2011, e 702bis , c.p.c., nel mentre il giudizio di prime cure avrebbe dovuto seguire il rito ordinario di cognizione, con conseguente tempestività dell’opposizione.
1.2. Con il secon do motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 150/2011.
Sottolinea, infatti, la ricorrente che le prestazioni dedotte dall’odierna controricorrente non concernevano attività giudiziale in materia civile, con conseguente inapplicabilità dell’art. 14, D. Lgs. n. 150/2011, e derivante necessità -ancora una volta – di seguire il rito ordinario di cognizione.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso lamenta , in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 4, commi 1 e 5, e 14, D. Lgs. n. 150/2011.
Argomenta, in particolare, la ricorrente che, in ogni caso, la pronuncia impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 4, D. Lgs. n. 150/11, il cui ultimo comma stabilisce espressamente che gli effetti sostanziali e processuali della domanda ‘si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento’ , con la conseguenza che anche nell’ipotesi di giudizio introdotto con atto di citazione, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il giudizio di opposizione era stato tempestivamente con riferimento al momento della notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, limitandosi a mutare il rito da ordinario a sommario.
Il ricorso incidentale è affidato a quattro motivi, tutti concernenti la statuizione di compensazione delle spese del giudizio adottata nel provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Sostiene, in particolare, la ricorrente incidentale che il Tribunale di Busto Arsizio, nel motivare la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite con l’assenza del provvedimento di liquidazione da
parte del competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., non avendo l’opponente dedotto come motivo di impugnazione detta carenza.
2.2. Con il secondo motivo l’AVV_NOTAIO deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 633, 636, 642, secondo comma, c.p.c.; 2233 c.c.; 13, L. 247/2012; 9, L. 27/2012.
Argomenta, in particolare, che, nel caso di specie, il corrispettivo richiesto era stato oggetto di preciso accordo tra le parti, da ciò derivando -alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 2233 c.c. che non vi era necessità di acquisire il parere di congruità del competente RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 633, 634, secondo comma, c.p.c.; 15, L. 81/2017.
Si argomenta, in particolare, con questa censura che il Tribunale avrebbe in ogni caso violato l’art. 634 c.p.c. che, nella sua attuale formulazione, consente anche ai lavoratori autonomia di avvalersi della fattura ai fini dell’emissione del decre to ingiuntivo.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c.
AVV_NOTAIO prospetta , in particolare, che in ogni caso, alla luce dell’esito dei due gradi di giudizio, il Tribunale avreb be violato il principio della soccombenza di cui al citato art. 91 c.p.c.
Il ricorso principale deve essere esaminato cominciando dal secondo motivo, in virtù del carattere pregiudiziale che lo stesso presenta rispetto agli altri motivi.
Il motivo è fondato.
L’odierna ricorrente incidentale, infatti, è venuta ad azionare un credito che assumeva essere scaturito da prestazioni professionali rese in relazione ad un contenzioso di carattere amministrativo.
Per contro, l ‘art. 14, D. Lgs. 150/2011 viene a di sciplinare, testualmente, le ‘ controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 ‘ , legge, a propria volta, riferita agli ‘ onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile ‘
Al riguardo, questa Corte – fermi i principi enunciati da Cass. Sez. U – Sentenza n. 4485 del 23/02/2018 in relazione alle controversie concernenti, appunto, prestazioni giudiziali in materia civile – ha escluso che il già citato art. 14 possa trovare applicazione alle controversie concernenti il corrispettivo per le prestazioni effettuate in materia diversa da quella civile, come nei casi della richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022) o della richiesta di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali (Cass. Sez. L – Sentenza n. 4330 del 13/02/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19025 del 27/09/2016).
Da tali principi la decisione impugnata si è discostata, ritenendo invece di condividere l’affermazione del giudice di prime cure, secondo il quale il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla odierna ricorrente incidentale avrebbe dovuto essere opposto con la forma, appunto, di cui all’art. 14 D. Lgs. 150/2011 .
Era, invece, compito del giudice adito procedere in ogni caso ad una esatta qualificazione dell’azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo conseguentemente applicazione del rito previsto dalla legge, alla stregua del quale avrebbe dovuto, altresì, verificare la tempestività dell’opposizione (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022).
L’accoglimento del secondo motivo d el ricorso principale comporta l’assorbimento degli altri due motivi dello stesso ricorso nonché di tutti quelli del ricorso incidentale.
P ertanto, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio, in persona di diverso magistrato, il quale, nel conformarsi ai principi su richiamati, provvederà alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso nonché quelli del ricorso incidentale.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Busto Arsizio, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 10 ottobre