Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3717 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3717 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7398/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, titolare dell’associazione professionale ‘RAGIONE_SOCIALE, in proprio ex art. 86 c.p.c. e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma R.G. 64847/2018 depositata il 10.7.2019 rep. 14654/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 11.10.2018 l’AVV_NOTAIO domandava al Tribunale di Roma la liquidazione dei compensi professionali maturati per l’attività difensiva svolta dinanzi al Tribunale delle Imprese di Roma (proc. n. 46731/2016 RG) in favore di RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE ) e dell’affittuaria di azienda RAGIONE_SOCIALE fino alla rinuncia al mandato del 20.2.2018, motivata dal mancato pagamento della prima parcella inviata.
Il Tribunale di Roma, trattata la causa con il rito sommario ordinario monocratico, ha depositato il 10.7.2019 ordinanza, con la quale ha dichiarato il difetto di legitimatio ad causam di RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta dell’orientamento secondo il quale , nella disciplina dell’affitto di azienda, la regola generale per cui l’affittuario non risponde dei debiti sorti nella precedente gestione è derogata soltanto per le obbligazioni nei confronti dei lavoratori dipendenti; ha accolto parzialmente la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, nelle more sottoposta a liquidazione, e per l’effetto l’ha condannata al pagamento, in favore del professionista, d ell’importo di Euro 5.602,00 oltre accessori , limitatamente alle attività di studio e di introduzione della causa patrocinata dal ricorrente.
2.Avverso l’ordinanza l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, titolare dell’associazione professionale ‘RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque censure.
Hanno resistito con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il cui difensore ha comunicato il sopravvenuto fallimento in data 3.11.2020, ed RAGIONE_SOCIALE
All’esito della camera di consiglio del 5.2.2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità dell ‘ ordinanza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4) c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e decisione di questione di diritto in modo difforme dall’art. 5, comma 5° , D.M. n. 55/2014. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente si fosse limitato alla mera redazione di una comparsa di costituzione e risposta in favore di RAGIONE_SOCIALE, senza svolgere alcuna attività istruttoria o di trattazione; avrebbe altresì erroneamente ritenuto che il maggiore importo richiesto dal legale non dovesse essere riconosciuto stante l’intervenuta rinuncia al mandato conferitogli dalla cliente.
2. Con il secondo motivo è censurata l’omessa, insufficiente, inesistente motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente quantificato il valore del giudizio patrocinato dal ricorrente; omettendo di considerare che la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e contestuale chiamata di terzo, nonché la memoria integrativa depositata in seguito, avevano elevato significativamente il valore della domanda.
3.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 116, 360, comma 1°, nn. 3) e 5), 10 e 702bis c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE articoli 4, comma 1°, 5, commi 1° e 2°, e 6 D.M. n. 55/2014 e la tabella 2 di tale D.M., per avere il Tribunale erroneamente individuato lo scaglione di riferimento cui parametrare l’ammontare RAGIONE_SOCIALE onorari e avere omesso di applicare detto scaglione a tutte le fasi del giudizio patrocinato dal professionista.
4. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia e della violazione e/o falsa
applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 1 e 2, comma 4°, D.M. n. 55/2014; per avere il Tribunale erroneamente ritenuto discrezionale la valutazione circa il richiesto aumento percentuale del compenso, atteso che tale discrezionalità non sussiste nel rapporto tra l’AVV_NOTAIO e il suo assistito.
5.Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4) c.p.c., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; denunzia altresì la decisione di una questione di diritto in violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 116 e 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c. in relazione agli articoli 2250, comma 4° e 2470, comma 4° c.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse legalmente comunicato di essere socia unica di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; circostanza, in verità, mai dedotta dall’affittuaria e priva di qualsivoglia riscontro obiettivo, anzi smentita dalle visure camerali depositate; il Tribunale, pertanto, avrebbe erroneamente escluso la responsabilità solidale di RAGIONE_SOCIALE con la sua controllata.
6.Premesso che il sopravvenuto fallimento della controricorrente RAGIONE_SOCIALE non produce effetti nel giudizio di legittimità (Cass. 13.3.2024 n. 6642, per tutte), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Occorre prendere le mosse dal principio dell’apparenza e dell’affidamento delle parti sulla forma in concreto adottata, previa qualificazione giuridica, o comunque seguita, dal procedimento e dal provvedimento conclusivo dello stesso, ai fini dell’individuazione del rimedio impugnatorio adottabile, a prescindere dall’individuazione sul piano normativo della disciplina esattamente applicabile ; secondo l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, che trova fondamento nella sentenza delle Sezioni Unite n. 390 del 10.1.2011, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che abbia deciso sulle spettanze dovute dal cliente al suo difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice,
ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è svolto il relativo procedimento (per tutte: Cass. 6.12.2024 n. 31431; Cass. 4.9.2024 n. 23740; Cass. 17.10.2019 n.26347; Cass. 1-3-2018 n. 4904, in fattispecie identica a quella in decisione, nella quale il Tribunale aveva consapevolmente pronunciato ordinanza monocratica; Cass. 6.2.2018 n. 2811, non massimata, pag.4).
A fronte del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.10.2018 dall’AVV_NOTAIO al fine di ottenere la condanna delle società attuali controricorrenti, sue clienti, al pagamento del compenso a lui spettante per l’attività giudiziale civile svolta, il giudice monocratico del Tribunale di Roma, designato per la trattazione del procedimento, come emerge dagli atti processuali, ha seguito per tutto l’ iter procedimentale deformalizzato e fino al provvedimento conclusivo -senza mai menzionare l’art. 14 D. Lgs. n. 150/2011- il rito sommario ordinario dell’art. 702 bis c.p.c., conclusosi con l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
Il Tribunale monocratico non ha mai disposto il mutamento di rito; né è mai stato costituito un collegio per istruire e giudicare la causa, come sarebbe avvenuto se si fosse correttamente applicato il rito sommario speciale dell’art. 14 D. Lgs. n.150/2011, vigente ratione temporis, relativo ai giudizi promossi dagli RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei loro clienti per il pagamento dei compensi spettanti per l’attività giudiziale civile, o stragiudiziale strumentale svolta. Il rito sommario speciale suddetto, infatti, all’epoca dell’introduzione del procedimento (11.10.2018), anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. 10.10.2022 n.149, era un procedimento sommario interamente collegiale (Cass. 12.11.2025 n. 29896; Cass. 18.9.2019 n. 23259).
Quindi, non essendovi dubbio sulla circostanza che l’ordinanza impugnata, per consapevole scelta del giudicante, fosse stata pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. e non ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, non era applicabile la
disposizione dell’ultimo comma di quest’ultimo articolo, relativa all’inappellabilità delle ordinanze conclusive di un procedimento sommario collegiale che si fosse svolto in quella forma.
L’ordinanza era esclusivamente suscettibile di appello ex art. 702 quater c.p.c., dovendosi anche escludere l’ammissibilità di ricorso in cassazione per saltum.
Infatti, in primo luogo, l’art. 360 comma 2° c.p.c. prevede la ricorribilità per saltum in cassazione delle sentenze appellabili del Tribunale purché vi sia un accordo personale tra le parti avente a oggetto l’omissione dell’appello (Cass. sez. un. n.16993/1976); il principio vale anche per le ordinanze conclusive del procedimento sommario ordinario, che sono potenzialmente idonee a determinare, come le sentenze appellabili, la formazione del giudicato. Nella specie è di tutta evidenza che non c’è stato alcun accordo circa l’omissione del giudizio di appello: l’inammissibilità del ricorso è stata sostenuta dalle controricorrenti, anche se per diverso profilo, e lo svolgimento del processo descritto da tutte le parti, direttamente verificato dalla Corte in ragione del carattere processuale della questione, mai fa riferimento a un accordo per omettere il giudizio di appello. Ne deriva che al rilievo officioso della questione non si ricollegano neppure sopravvenute esigenze probatorie e che, trattandosi di questione di rito, non si pone neppure questione di preventiva sottoposizione al contraddittorio delle parti ex art. 101 comma 2° c.p.c. (in tal senso, per le questioni di rito, per tutte, Cass. 31.10.2025 n. 28863; Cass. 21.7.2016 n. 15019; Cass. 29.9.2015 n.19372).
Inoltre, neppure può ritenersi ammissibile il ricorso attraverso la qualificazione come ricorso straordinario per violazione di legge ex art. 111 della Costituzione, in quanto tale mezzo è previsto come strumento di tutela del diritto di difesa contro quei provvedimenti giudiziali per i quali non sia previsto dalla normativa vigente in via ordinaria un ulteriore grado di giudizio. Tale non può considerarsi l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., per
la quale l’art. 702 quater c.p.c. prevede lo strumento d’impugnazione dell’appello (nel senso che contro una sentenza di primo grado e in assenza di accor do delle parti per omettere l’appello non sia ipotizzabile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione, Cass. 15-9-2020 n. 19162, per tutte).
7.All’inammissibilità del ricorso consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore delle controricorrenti, liquidate in dispositivo con la distrazione richiesta.
In considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali delle controricorrenti, liquidate a favore di ciascuna in € 200,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso forfettario delle spese del 15%, da distrarre rispettivamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE, dichiaratisi antistatari.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre al ricorrente un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 5.2.2026
La Presidente Linalisa COGNOME