Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8255 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8255 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 6282/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Pesaro R.G. 2179/2018 depositata il 5-12-2019
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22-22024 dal consigliere NOME COGNOME,
OGGETTO:
prestazioni professionali dell’avvocato
RG. 6282/2020
P.U. 22-2-2024
udito il Pubblico Ministero nella persona della AVV_NOTAIO la quale ha chiesto che la Corte, respinti i primi due motivi, accolga il terzo motivo per quanto di ragione e il quarto motivo, udita l’AVV_NOTAIO in sostituzione del difensore per la controricorrente
FATTI DI CAUSA
1.Con ordinanza collegiale depositata il 5-12-2019 emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 ratione temporis vigente il Tribunale di Pesaro in composizione collegiale ha deciso il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore di RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito dell’AVV_NOTAIO per l’importo di Euro 41.537,55 a titolo di compensi professionali per le prestazioni svolte dall’avvocato a favore di RAGIONE_SOCIALE
L’ordinanza , dato atto in via preliminare che era corretto il rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 in quanto i crediti professionali erano relativi ad attività giudiziali o stragiudiziali funzionali a quelle giudiziali e i compensi per attività giudiziale penale o attività stragiudiziale non funzionale a quella giudiziale erano una minima parte che sarebbe stato irragionevole trattare separatamente con rito ordinario, che non era in contestazione l’attività svolta e si applicava il criterio generale di cui all’a rt. 5 co.2 D.M. 55/2014, ha rigettato l’eccezione di giudicato sollevata dall’opposta RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione a diverso decreto ingiuntivo emesso a favore dell’AVV_NOTAIO, rilevando che non vi era prova dell’irrevocabilità della pronuncia e che si trattava di decreto ingiuntivo emesso in relazione a prestazioni professionali distinte. Ha analiticamente esaminato le parcelle da sub A) a sub F) sulla base delle contestazioni dell’opponente e ha quanti ficato il credito complessivamente in Euro 19.406,82, oltre spese generali, iva e cpa;
ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’opponente RAGIONE_SOCIALE a pagare tale importo, con gli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, compensando per la quota della metà le spese di lite e condannando l’opponente alla rifusione d ella residua metà.
2. Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 22-2-2024 e nei rispettivi termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ . modificato il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambi le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, ‘ violazione di legge e segnatamente dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. ‘, la società ricorrente lamenta che sia stata rigettata la sua eccezione di giudicato. Evidenzia che nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’AVV_NOTAIO per l’importo di Euro 7.213,16 , relativo al credito professionale dell’avvocato non ceduto, RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato le stesse contestazioni, relative alle medesime pratiche seguite dall’AVV_NOTAIO COGNOME, dichiara che quel decreto ingiuntivo non era stato opposto nei termini di legge, con l’ordinanza emessa in R.G. 2574/2018 l’oppo sizione era stata dichiarata inammissibile, il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo e quindi aveva acquistato efficacia di giudicato; rileva che il giudicato copriva non solo il credito azionato ma anche il titolo posto a fondamento del credito, che era lo stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a fondamento della domanda.
2.Con il secondo motivo, ‘violazione di legge e segnatamente dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011 in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c.’ la ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata abbia ritenuto corretta
la trattazione del procedimento ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 ; deduce la violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, evidenziando che le controversie alle quali si riferisce la disposizione assoggettandole al rito speciale sono soltanto quelle previste dall’art. 28 legge 794/1942 attinenti alla materia degli onorari giudiziali civili e richiamando precedenti di legittimità secondo i quali, al di fuori della sola ipotesi liquidatoria dei compensi giudiziali civili, si riespande la tutela ordinaria e con essa la garanzia del doppio grado di giudizio.
3.Con il terzo motivo, ‘ violazione di legge e segnatamente dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 nel testo novellato dal D.M. n. 37 del 2018 -in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.’ la ricorrente censura la liquidazione del compenso relativo alla parcella sub B).
In relazione alla parcella sub B), a fronte di richiesta di Euro 10.991,54 per compensi oltre spese per Euro 316,16, l’ordinanza ha riconosciuto Euro 5.262,00 oltre Euro 316,16 per spese. Ha considerato che si trattava di compenso richiesto per la difesa in procedimento ex art. 702-bis cod. proc. civ. avanti il Tribunale di Urbino, che RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto che la prestazione era stata urgente perché l’avvocato aveva avuto pochissimo tempo per la redazione degli atti e RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la circostanza e il computo delle spettanze. Ha dichiarato che, in assenza di speciale complessità o particolare semplicità dell’attività svolta e in assenza di attività istruttoria, spettava l’importo di Euro 5.262,00 corrispondente al parametro medio per lo scaglione da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00 per procedimenti cautelari senza attività istruttoria.
La ricorrente lamenta che non sia stata riconosciuta l’urgenza dell’attività difensiva svolta, evincibile dalla data di rilascio della procura con accesso al fascicolo telematico eseguita il 24-11-2017 e autorizzazione alla consultazione riconosciuta dalla cancelleria il 27-112017, data in cui scadeva il termine per la costituzione, da rispettare
per sollevare eccezioni e chiedere la chiamata in causa di terzo, come era stato fatto. Lamenta che non sia stata considerata la maggiorazione per la difesa di più parti contro più parti e che erroneamente siano stati applicati i parametri medi dei procedimenti cautelari, di cui alla Tabella n. 10, anziché applicare la Tabella n. 2 di cui ai giudizi sommari di cognizione.
4.Con il quarto motivo, ‘violazione di legge e segnatamente del D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231 modificato dal d.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, dell’art. 1284 comma 4 c.c., dell’art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n.132 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162 in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.’ la ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere riconosciuto gli interessi solo dalla data della pronuncia; evidenzia che, verificatasi la costituzione in mora, gli interessi sono dovuti dal giorno della mora ex art. 1224 cod. civ., aggiunge che ai sensi dell’art. 4 co.2 lett. a) d.lgs. 231/2002 la decorrenza degli interessi scatta alla scadenza del termine di trenta giorni dalla scadenza della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente e richiama l’art. 1284 co.4 cod. civ., secondo il quale dalla data della domanda il saggio degli interessi legali è quello previsto per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.
5.Deve essere esaminato logicamente per primo il secondo motivo di ricorso, relativo al rito applicato alla causa, che è fondato e di conseguenza comporta l’assorbimento degli altri motivi.
L’ordina nza impugnata, dichiarando di trattare il procedimento con il rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 in quanto i compensi per attività giudiziale penale e per attività stragiudiziale non connessa a quella giudiziale erano una minima parte dell’importo richiesto , ha commesso l ‘ error in procedendo lamentato con il motivo; infatti, il motivo risulta svolto ai sensi dell’art. 360 co.1 n.4 cod. proc. civ. , nonostante l’erronea intitolazione, che non osta in sé alla sua esatta qualificazione ,
in quanto dall’articolazione del motivo stesso e dalle conclusioni del ricorso per cassazione è chiaramente individuato il vizio denunciato (cfr. Cass. Sez. 6-3 20-2-2014 n. 4036 Rv. 630239-01, Cass. Sez. U 24-7-2013 n. 17931 Rv. 627268-01).
Come già si legge in Cass. Sez. 2 31-8-2023 n. 25543 (Rv. 668929-01 ), sia nel regime precedente all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 sia successivamente all’entrata in vigore della disposizione (e ante d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), nel caso di domanda di pagamento di compenso avente a oggetto sia prestazioni giudiziali civili sia attività stragiudiziali non collegate alla difesa in giudizio è applicabile non il rito speciale di liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione (cfr. pag. 3 di Cass. 25543/2023 , anche per l’e lencazione dei precedenti in tal senso, tra i quali, per tutti, Cass. Sez. 2 27-9-2016 n. 19025 Rv. 641561-01). Quindi, in caso di domanda cumulativa di compensi -come nella fattispecie, per attività giudiziali, stragiudiziali non collegate a difesa in giudizio e per attività penale-, secondo quanto già statuito da Cass. Sez.2 19025/2016 già citata, il procedimento ordinario di cognizione attrae per connessione la materia propria del procedimento speciale, per cui si riespande la tutela ordinaria e con essa la garanzia del doppio grado del giudizio di merito.
Si esclude che la pronuncia di Cass. Sez. U 23-2-2018 n. 4485 (Rv. 647316-01-02) contenga principi di segno diverso, in quanto quella sentenza risolve il diverso caso di ricorso proposto da avvocato per il pagamento di plurimi compensi relativi esclusivamente ad attività giudiziali civili e di proposizione di domanda riconvenzionale del cliente. La sentenza della Sezioni Unite ha statuito (pag.41,42) che la domanda riconvenzionale non provoca l’assoggettamento dell’intera causa al rito ordinario, in quanto non opera l’art. 40 co. 3 cod. proc. civ. per la specialità dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 , ma la trattazione deve avvenire
o con il rito sommario congiuntamente a quella proposta dal professionista ove si presti a istruttoria sommaria o, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande; ciò si giustifica in quanto la procedura speciale e in unico grado dell’art. 14 è dettata nell’esclusivo interesse dell’avvocato , per cui le due cause sono raccordate in modo tale che l ‘eventuale domanda riconvenzionale del cliente non ritardi, almeno in linea generale, la decisione della domanda prin cipale proposta dall’avvocato (nello stesso senso, per tutte, Cass. Sez. 2 24-4-2023 n. 10864 Rv. 667688-01). Questa disciplina p erò non esclude che l’avvocato possa scegliere di instaurare un solo processo, proponendo nei confronti del suo cliente una pluralità di domande ex art. 104 cod. proc. civ., per ottenere il pagamento non solo di prestazioni giudiziali civili, ma anche di prestazioni stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali e prestazioni penali, come nella presente fattispecie. In tale caso il processo è assoggettato al rito di cognizione ordinario o sommario codicistico, qualora sussista l’ipotesi scrutinata da Cass. 25543/2023 già citata, s econdo la quale il cliente instauri l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato con ricorso ex art. 702 -bis cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
Nella fattispecie l’errore sul rito non è rimasto privo di conseguenze in quanto il Tribunale, qualificando erroneamente l’ordinanza pronunciata -che ha espressamente emesso ai sensi dell’ art. 14 d.lgs. 150/2011 in causa invece assoggettata al rito di cognizione sommario codicistico in ragione della proposizione di ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo da parte di RAGIONE_SOCIALE– ha fatto venire meno la proponibilità dell’appello , escluso dallo stesso art. 14. La violazione commessa -della quale la ricorrente si duole concretamente, laddove fa riferimento alla garanzia del doppio grado di giudizio data dal rito ordinario- di per sé ha inciso sul diritto di difesa,
senza che la ricorrente avesse l’ulteriore onere di indicare in concreto quali argomentazioni avrebbe svolto in appello al fine di ottenere una diversa soluzione nel merito della controversia (cfr. Cass. Sez. U 2511-2021 n. 36596 Rv. 663244-01 , per l’ipotesi in cui la sentenza sia stata emessa senza concedere o senza attendere la scadenza dei termini per il deposito degli atti conclusivi).
Per questo si impone la cassazione l’ordinanza impugnata, non al fine di svolgere nuovamente il giudizio di primo grado già svolto, ma al fine di dare corso al grado di appello, che il rito erroneo e l’errata qualificazione giuridica del Tribunale hanno impedito; perciò si dispone il rinvio alla Corte d’appello di Ancona , che dovrà esaminare il merito della causa di opposizione al decreto ingiuntivo e delle domande nei limiti delle deduzioni già svolte in causa dalle parti. Tale conclusione si fonda sulla previsione del l’ art. 354 cod. proc. civ., laddove consente la rimessione della causa al primo giudice solo nei casi e per le nullità ivi previste, perché negli altri casi il giudice di appello, constatata la nullità, decide la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate (Cass. Sez. 6-3 18-2-2020 n. 4125 Rv. 657021-01, per tutte); nello stesso modo deve procedere questa Corte, come si ricava a contrario dalla previsione dell ‘art. 383 co. 3 cod. proc. civ., laddove prevede che il rinvio al giudice di primo grado deve essere disposto esclusivamente nel caso in cui si riscontri una nullità del giudizio di primo grado che imponga la rimessione delle parti avanti al primo giudice.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione