Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33807 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
RITO LOCATIZIO -APPELLO -SENTENZA RESA SENZA LETTURA DEL DISPOSITIVO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8354/2024 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
CODICE SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 758/2023 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il giorno 20 ottobre 2023;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 18 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del primo
motivo di ricorso con assorbimento dei restanti ed enunciazione di principio di diritto nell’interesse della legge ; udito l’AVV_NOTAIO, per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose ex art. 668 cod. proc. civ. opposizione tardiva avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione di un immobile, condotto ad uso abitativo, ubicato in Gualdo Tadino, pronunciata dal Tribunale di Perugia in data 21 settembre 2021 su istanza della RAGIONE_SOCIALE,.
Addusse, a suffragio dell’opposizione, la nullità della notifica della intimazione, siccome eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 all’indirizzo di posta elettrica connessa alla sua attività di lavoratore autonomo, costituente quindi un domicilio eletto, con conseguente operatività del divieto sancito dall’art. 660 cod. proc. civ.; nel merito, rilevò la nullità della clausola contrattuale sulla durata della locazione.
Nel costituirsi in lite, la RAGIONE_SOCIALE, oltre al rigetto dell’avversa azione, formulò domanda riconvenzionale per la condanna dell’opponente al pagamento di una penale per il ritardo nella restituzione dell’immobile.
All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Perugia dichiarò inammissibile l’opposizione mentre accolse la riconvenzionale, condannando quindi l’opponente al pagamento di dieci euro per ogni giorno di ritardo nella restituzione dell’immobile .
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da NOME COGNOME.
Per quanto ancora d’interesse, la Corte umbra ha ritenuto:
(i) legittima la notificazione dell’intimazione di licenza o sfratto per finita locazione effettuata a mezzo EMAIL, perfezionata con la messa a disposizione del destinatario dell’atto del messaggio di posta, documentato dalla ricevuta di avvenuta consegna;
(ii) inammissibile l’opposizione tardiva, per non aver l’opponente allegato (né, tampoco, provato) una situazione di impossibilità o di oggettiva difficoltà alla consultazione della casella di posta elettronica, posto che il regolare inoltro di un atto ad un indirizzo PEC « induce la presunzione (semplice) che il titolare ne abbia preso visione »;
(iii) ammissibile lo scrutinio della domanda riconvenzionale, avente « carattere autonomo di controdomanda », anche nell’ipotesi, come nella specie, di inammissibilità dell’opposizione tardiva.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per cinque motivi. Resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata trattata alla pubblica udienza in epigrafe, in relazione alla quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nei sensi in epigrafe precisati e le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Il primo, per violazione degli artt. 447bis , 437, primo comma, e 156, secondo comma, cod. proc. civ., rileva la nullità della sentenza e del procedimento, per la omessa pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo alla stessa udienza di discussione dell’appello.
1.2. Il secondo, per violazione di plurime norme, censura la ritenuta validità della notificazione dell’intimazione di sfratto a mezzo PEC, da considerarsi invece vietata dalla disposizione speciale dettata dall’art. 660, primo comma, cod. proc. civ., inte grando l’indirizzo PEC, a mente del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, un domicilio digitale eletto.
1.3. Il terzo denuncia un’errata interpretazione ad opera della Corte d’appello dei presupposti per la proposizione dell’opposizione tardiva a convalida di sfratto, rappresentati dalla « mancata conoscenza dell’intimazione – in via alternativa e non congiunta – per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore », senza onere per l’opponente di allegare e provare altre circostanze .
1.4. Il quarto contesta la dichiarata ammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della penale per il ritardo, il cui esame è, ad avviso dell’odierno ricorrente, incompatibile con al struttura del giudizio di opposizione tardiva a convalida di sfratto ed altresì impedito dalla inammissibilità di detta opposizione.
1.5. Il quinto si duole dell’omesso esame da parte della Corte di appello delle eccezioni di merito relative alla domanda riconvenzionale.
È fondato il primo motivo.
2.1. Dalla esposizione del fatto processuale operata nel ricorso per cassazione e dal tenore degli atti del giudizio di merito (alla cui lettura questa Corte è abilitata, in quanto investita dello scrutinio di un error in procedendo rilevante ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) risulta che la sentenza qui impugnata è stata resa a definizione di un giudizio di appello introdotto con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ. e celebrato secondo le scansioni proprie del rito locatizio, peraltro in conformità alla materia controversa.
All ‘ udienza collegiale del 28 settembre 2023, come evincesi dal relativo verbale (riprodotto, nelle sue parti essenziali, nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) , la Corte d’appello perugina, dopo la discussione svolta dai difensori delle parti, in luogo della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo, ha riservato la decisione (« la Corte trattiene la causa in decisione »), che è stata deliberata -come indicato in sentenza -nella camera di consiglio tenuta il successivo 18 ottobre 2023 e poi estrinsecata con la sentenza pubblicata, nella sua integralità (cioè a dire completa di dispositivo e motivazione), il giorno 20 ottobre 2023.
Il descritto modus procedendi in concreto seguito inficia di nullità insanabile la sentenza.
2.2. Per fermo convincimento delle giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito, nelle controversie soggette al rito locatizio (modellate secondo il processo del lavoro, salvo alcune
r.g. n. 8354/2024 Cons. est. NOME COGNOME
differenze qui non conferenti), la lettura del dispositivo, al termine dell’udienza di discussione, « è imposto a pena di nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione », sicché, quando « l’omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d’appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola desumibile dagli art. 353 e 354 cod. proc. civ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado » (così, da ultimo, Cass. 12/09/2025, n. 25075; conf., ex aliis , Cass. 20/02/2023, n. 5197; Cass. 06/12/2021, n. 38521, Cass. 28/11/2014, n. 25305).
Alla luce di ciò, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio, per nuovo esame della causa, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.
L’accoglimento del primo motivo, logicamente preliminare, assorbe il vaglio delle ulteriori doglianze formulate.
Nelle conclusioni scritte rassegnate, il P.G. ha sollecitato questa Corte all’enunciazione, nell’interesse della legge ed ai sensi dell’art. 363, terzo comma, del codice di rito, del seguente principio di diritto: « la notificazione a mezzo posta elettronica certificata dell’atto di intimazione per licenza o di sfratto, con contestuale citazione per la convalida, che si sia perfezionata in piena conformità con la normativa vigente va equiparata alla notificazione in mani proprie per cui non occorre altresì l’invio della lettera raccomandata di cui all’ultimo comma dell’art. 660 cod. proc. civ. ».
4.1. L’istanza non può trovare accoglimento.
Presupposto testuale per l’enunciazione ad opera di questa Corte del principio di diritto nell’interesse della legge è rappresentato, a
r.g. n. 8354/2024 Cons. est. NOME COGNOME
mente del citato art. 363 cod. proc. civ., dalla conclusione del giudizio per cassazione con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
A questa ipotesi, apprezzato come non tassativo il riferimento letterale contenuto nella norma, sono state assimilate vicende nelle quali il giudice di legittimità non giunga « allo scrutinio del fondo dei motivi » di ricorso: si è dunque considerato ammissibile l’esercizio del potere conferito dall’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. quando il giudizio per cassazione si chiude con dichiarazione di estinzione per rinuncia (Cass. 20/04/2021, n. 10396), di improcedibilità del ricorso (Cass. 25/02/2025, n. 4845) e di cassazione senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478).
Connotato comune di siffatte formule definitorie è costituito dalla inesistenza di incidenze o riverberi pratici sulle situazioni giuridiche dedotte in causa del principio di diritto, enunciato, per l’appunto, nel solo interesse della legge: ed in ciò riposa, al fondo, la ratio che innerva l’istituto, espressione più pura e limpida della funzione di nomofilachia istituzionalmente riservata alla Corte di cassazione, ovvero assicurare. quale « organo supremo di giustizia, l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge » (art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
Con l’enunciazione del principio nell’interesse della legge, in sintesi, la Corte di cassazione afferma esclusivamente lo ius constitutionis , senza attuare, per il tramite di esso, lo ius litigatoris .
Riesce allora agevole comprendere come nella specie non vi sia spazio per l’esercizio del potere de quo invocato dal P.G.: la questione evidenziata -pur di indubbio rilievo nomofilattico e benché esaminata, nelle conclusioni scritte della parte pubblica, con doviziose e pertinenti argomentazioni -è infatti ancora materia del contendere tra le parti in lite, ed anzi la sua risoluzione integra snodo centrale per la decisione sull’opposizione alla convalida rimessa al giudice del rinvio.
Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto: «Non è consentita l’enunciazione officiosa di principio di diritto nell’interesse
r.g. n. 8354/2024 Cons. est. NOME COGNOME
della legge, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. su questioni costituenti ancora materia del contendere tra le parti, quali quelle rimesse alla decisione del giudice del rinvio».
In conclusione: accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, al quale demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME