Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22734 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
10379/2021 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 261/2021 pubblicata in data 15/02/2021, n.r.g. 650/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era dipendente de RAGIONE_SOCIALE.
In data 30/10/2017 aveva ricevuto una prima contestazione disciplinare, poi ‘integrata’ da una successiva in data 06/02/2018. All’esito era stato licenziato per giusta causa in data 19/02/2018.
OGGETTO: rito c.d. Fornero – unica fase – termine per proporre reclamo
2.- La società adìva il Tribunale di Milano con ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di far accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento.
COGNOME adìva anch’egli il medesimo Tribunale con ricorso ai sensi della L. n. 92/2012 (c.d. rito Fornero) per impugnare il licenziamento, deducendo la genericità della prima contestazione disciplinare, la tardività della seconda, l’insussistenza degli addebiti.
3.- Il Tribunale riuniva i due giudizi e, con riguardo a quello promosso dalla società, disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale (c.d. Fornero). Indi, a conclusione della prima fase, pronunziava sentenza richiamando Cass. n. 15976/2017 secondo cui la fase sommaria può concludersi anche con sentenza ove la cognizione dei fatti di causa sia stata piena, come era avvenuto nel caso in esame, atteso il previo procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso dal COGNOME. Nel merito rigettava la domanda della società, accoglieva l’impugnazione proposta dal COGNOME, giudicando generica la prima contestazione disciplinare e tardiva la seconda ed in ogni caso insussistenti gli addebiti. Quindi accordava la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla società in quanto lo riteneva tardivo.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
la sentenza di primo grado è stata emessa a conclusione del procedimento c.d. Fornero, sia pure ad unica fase, come si evince anche dal provvedimento emesso dal Tribunale a scioglimento della riserva assunta in data 28/01/2020;
non rileva il fatto che la società abbia proposto un ricorso con rito ordinario del lavoro, atteso che il Tribunale aveva disposto la conversione del rito da ordinario in speciale e quindi ha trattato il procedimento secondo le regole del c.d. rito Fornero;
pur considerando la sospensione dei termini per l’emergenza Coronavirus, l’impugnazione depositata in data 21/07/2020 è tardiva atteso che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 10/02/2020.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
5.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 1, co. 58, L. n. 92/2012, 327 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta tardiva l’impugnazione della sentenza di primo grado. Assume che il giudizio di primo grado si è celebrato secondo il rito ordinario, sicché, essendo mancata la notificazione della sentenza di primo grado, il termine per proporre appello è quello lungo di sei mesi, nella specie rispettato.
Il motivo è infondato.
Come risulta anche dalla sentenza impugnata, il Tribunale, contrariamente all’assunto della società ricorrente, ha trattato il giudizio secondo il rito speciale (previsto dalla legge n. 92/2012, c.d. Fornero), tanto da aver disposto il mutamento del rito (da ordinario a c.d. Fornero) con riguardo al ricorso ex art. 414 c.p.c. a suo tempo proposto dalla società per far accertare la legittimità del licenziamento. Dunque il regime di impugnazione è quello proprio del rito speciale c.d. Fornero.
Inoltre la ricorrente non si confronta con la specifica motivazione addotta dalla Corte territoriale, che ha evidenziato altresì come, a scioglimento della riserva del 28/01/2020, il Tribunale avesse richiamato espressamente il rito Fornero e, in sentenza, avesse espressamente richiamato una pronunzia di legittimità (Cass. n. 15976/2017), secondo cui il predetto rito può anche concludersi con sentenza all’esito di un’unica fase, qualora questa si sia svolta a cognizione piena. E tale è stato ritenuto il giudizio di primo grado sia dal Tribunale, sia dalla Corte territoriale sul presupposto che la cognizione sommaria fosse già stata assicurata nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso dal COGNOME, che si era altresì sviluppato con un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. terminato con l’ordinanza cautelare di reintegrazione nel posto di lavoro.
Infine trova applicazione il principio della c.d. ultrattività del rito, che –
quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con esclusivo riguardo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice -al fine di individuare il regime di impugnazione impone di tenere esclusivamente conto del rito in concreto seguito dal giudice nella sua decisione. Ciò anche nel caso in cui quel rito -in ipotesi -fosse giuridicamente errato (Cass. ord. n. 20705/2018; Cass. ord. n. 19993/2021).
2.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in