Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7063 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7063 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 18242-2024 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
STATI UNITI D’AMERICA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 598/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/03/2024 R.G.N. 942/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Ordinanza ex
art. 1, comma
49, l. n.
92/2012
Appello
Inammissibilità
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. cron. 53244/2022 del 3.11.2022 il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato il ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, con il quale NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio l’ ‘ Ambasciata americana in persona dell’Ambasciatore pro tempore ‘, nonché lo ‘ RAGIONE_SOCIALE in persona del comandante pt rappresentata da RAGIONE_SOCIALE ‘, chiedendo accertarsi la illiceità del licenziamento intimatogli il 15.4.2021 e, per l ‘effetto, ordinarsi all’ ‘ RAGIONE_SOCIALE per il tramite delle amministrazioni adite ‘ la sua reintegra nel posto di lavoro e la condanna di detto ente al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegra ‘ nella misura massima di quindici mensilità della retribuzione globale di fatto ‘, oltre ai contributi previdenziali e ‘ fatto salvo il diritto di agire in giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali ‘; in via su bordinata, farsi ricorso alla tutela obbligatoria di cui all’art. 8 L. n. 604/1966 con condanna del datore di lavoro al pagamento di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dal COGNOME contro il suddetto provvedimento.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) che nel giudizio introdotto dal COGNOME con ricorso ex art. 1, comma 48 e ss., l. n. 92/2012, si erano costituiti gli Stati Uniti d’America, deducendo il difetto di legittimazione passiva dei chiamati in giudizio in quanto privi di
personalità giuridica; b) che con il suddetto provvedimento il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato, sulla base di Cass. ord. n. 19776/2022, il difetto di legittimazione passiva degli enti chiamati in giudizio ed aveva rigettato la domanda; c) che il soccombente aveva proposto appello, reiterando i motivi già esposti in ricorso e deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, concludendo per l’accoglimento della domanda proposta; d) che si erano di nuovo costituiti gli Stati Uniti d’America, concludendo per l’inammissibilità dell’appello (in quanto, trattandosi di rito Fornero, andava proposta prima opposizione avverso il provvedimento impugnato ex art. 1, co. 51, l. n. 92/2012 e, successivamente, reclamo ex art. 1, co. 58, stessa legge) e, in ogni cas o, per il rigetto dell’appello, confermando la sentenza impugnata per difetto di legittimazione passiva.
Tanto premesso, la Corte condivideva quanto eccepito dagli Stati Uniti d’America, in quanto il COGNOME, impugnando l’ordinanza, così qualificabile, del Tribunale di Napoli dinanzi alla stessa Corte, aveva saltato un grado di giudizio a cognizione piena.
Riteneva, pertanto, che il gravame dovesse essere dichiarato inammissibile.
Aggiungeva la Corte che i motivi che avevano condotto alla decisione di difetto di legittimazione passiva degli enti chiamati in giudizio erano esatti.
Secondo la Corte, l’appello doveva essere rigettato per la sua inammissibilità e l’esattezza in ogni caso della decisione impugnata.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resistono gli Stati Uniti d’America con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unico motivo.
Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 12.5.2025, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso dell’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività.
Con atto depositato telematicamente il 20.6.2025, il difensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 51 L. 92/12 ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3. Competenza della Corte di Appello legittima. ragioni di opportunità e autorevolezza’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 51 l. n. 92/12 ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3. Contenuto decisorio dell’ordinanza n. 53244/22 del Tribunale di Napoli Nord del 03/11/2022. Superfluità dell’op posizione ex l. 92/12 in conformità a Cass. n. 15976/17’.
Con il terzo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 51 l. 92/12 ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5. Legittimazione passiva dell’Ambasciata
americana e valida costituzione del contraddittorio di primo grado’.
Con il quarto motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 51 L. n. 92/12 ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 e art. 111 Cost. Sentenza di assoluzione ex art. 360 c.p.p. per ‘non aver commesso il fatto’ Tribunale di Napoli Nord n. 3935/23 del 02/10/2023′.
Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale condizionato gli Stati Uniti d’America denunciano ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’. Deducono che: ‘In via subordinata e condizionata, qualora questa Corte dovesse ritenere il Ricorso proposto dal COGNOME COGNOME sia tempestivo e fondato, si reitera in questa sede l’eccezione di tardività del gravame ( rectius : reclamo) proposto dal COGNOME COGNOME dinanzi alla Corte d’Appello (ometten do la fase di opposizione) sulla quale la Corte d’Appello di Napoli non si è pronunciata’.
Nella proposta di decisione accelerata il Consigliere delegato ha considerato:
‘Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, non essendo stato rispettato il termine breve di sessanta giorni dettato dall’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012 per l’impugnazione della sentenza di appello, termine che decorre dalla comunicazione, via PEC, della sentenza da parte della Cancelleria.
Invero, come allegato (e provato, mediante deposito della comunicazione di cancelleria della Corte di Appello di Napoli) dal controricorrente, la sentenza della Corte distrettuale è stata
comunicata agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, procuratori dei lavoratori nel precedente grado di giudizio, via PEC, il primo marzo 2024 e il ricorso per cassazione è stato notificato agli STATI UNITI D’AMERICA in data 19 agosto, ossia ben oltre il termine di 60 giorni’.
Dopo aver riferito il consolidato orientamento di questa Corte circa il termine da osservare, la proposta conclude nel senso che: ‘Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione in quanto controversia che è stata trattata, sin dal primo grado, secondo il rito c.d. Fornero, con conseguente applicazione del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi della legge n. 92 del 2012, art. 1, comma 62.
L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dagli Stati Uniti d’America e affidato a un unico motivo, ai sensi dell’art. 334, II comma, cod. proc. civ.’.
La proposta non può essere condivisa, sia pure per ragioni del tutto diverse da quelle sostenute dal ricorrente principale nella propria istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c.
La proposta, invero, si fonda sull’assunto che anche in secondo grado sia stato seguito il cd. rito Fornero, con conseguente applicabilità dell’art. 1, comma 62, l. n. 92/2012 ai fini del ricorso per cassazione.
8.1. Così non è.
In primo luogo, come già riferito in narrativa, la Corte territoriale si è pronunciata su un’impugnazione che ha
costantemente indicato e qualificato come appello. Ed anzi appunto perché si è trovata di fronte ad un appello la Corte l’ha giudicato inammissibile.
8.2. Più nello specifico, ha considerato: .
8.3. Del resto, rileva il Collegio che lo stesso attuale ricorrente principale, come risulta dal testo prodotto in questa sede, aveva denominato espressamente quale ‘atto di appello’ il ricorso che aveva proposto alla Corte distrettuale e qualificato come ‘appello’ l’impugnazione alla stessa devoluta, facendo peraltro espresso riferimento nel corpo dell’atto stesso a norme del c.p.c. riferite al procedimento d’appello secondo il rito lavoristico (cfr. in particolare facciate 17 e 18 dell’atto).
8.4. A sua volta, la Corte distrettuale, non solo senz’altro non ha riqualificato l’atto d’impugnazione in questione come ‘reclamo’, ma, coerentemente a quanto considerato in motivazione, non ha applicato per il proprio grado di giudizio il cd. rito Fornero.
In particolare, come risulta dal testo della sua decisione, non ha applicato le precipue previsioni dettate dai commi 59 e 60 dell’art. 1 l. n. 92/2012, segnatamente per quanto riguarda la fase decisionale in senso stretto.
Ha, infatti, specificato in narrativa: ‘All’udienza odierna, svoltasi con rito cartolare ex art. 127 ter C.P.C., la Corte ha deciso la causa con dispositivo trasmesso telematicamente’, e detto dispositivo (riportato a pag. 3 della sentenza) risulta pronunc iato l’8.2.2024, mentre il testo della sentenza, completo di motivazione, è stato depositato l’1.3.2024.
E’, perciò, evidente che la Corte di merito non ha applicato l’art. 1, comma 60, l. n. 92/2012 dove invece prevede che, a seguito di ‘udienza di discussione’, ‘La sentenza, completa di
motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione’.
8.5. Dunque, non ha operato nella specie il principio dell’ultrattività del rito (speciale) adottato in precedenza.
E da tutto ciò consegue che il ricorso per cassazione non era nel caso in esame assoggettato alla previsione di cui all’art. 1, comma 62, l. cit., bensì era disciplinato dalle regole comuni, in base alle quali, essendo pacifico che la sentenza impugnata non sia stata notificata ad istanza di nessuna delle parti, il ricorso stesso è da reputarsi tempestivo in relazione al termine c.d. lungo semestrale di cui all’art. 327, comma primo, c.p.c. novellato.
9.1. Per ulteriore conseguenza, devono essere scrutinati anzitutto i due motivi del ricorso principale.
Tanto chiarito, occorre adesso porre in luce che la sentenza impugnata è fondata su due distinte ed autonome rationes decidendi .
Una prima (e principale) ratio è quella innanzi riportata (al § 10.2. di questa motivazione), in base alla quale, come si è visto, la Corte ha concluso nel senso dell’inammissibilità dell’appello.
Una seconda ratio decidendi è stata nel senso di ritenere ‘esatti’ ‘i motivi che hanno condotto alla decisione di difetto di legittimazione passiva degli Enti chiamati in giudizio’ (cfr. in extenso pag. 3 della sentenza).
Ebbene, il primo ed il secondo motivo di ricorso attingono il primo ragionamento decisorio della Corte territoriale.
In particolare, nella prima di tali due censure il ricorrente invoca ‘ragioni di opportunità ed autorevolezza’, sottolineando dal primo punto di vista che ‘il contraddittorio con cui ci si vede impegnati non è un soggetto qualunque, fosse pure una grande società di azioni quotata in borsa, ma nientemeno che il governo degli Stati Uniti d’America e, stricto sensu , il suo apparato militare’.
Aggiunge che: ‘Conscio dell’enormità dell’incarico affidato all’avvocato di parte ricorrente nei due gradi precedenti quest’ultimo ha ritenuto di ‘affidare’ il giudizio ad un consesso superiore rispetto a quello pronunciatosi prima facie che fosse libero da condizionamenti e pregiudizi, tensioni e preconcetti che sarebbero potuti intervenire direttamente o indirettamente dalla rivisitazione del caso in esame da parte dello stesso magistrato estensore o da un suo pari grado.
Infatti la sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord è composta da un numero ridotto di consiglieri (circa 15 all’attualità) i quali, con estrema difficoltà, avrebbero potuto sovvertire il ragionamento logico-giuridico di un collega della stessa sezione. E’ palese che si tratta di una presunzione ma essa è dettata, si ripete, proprio dalla importanza ( melius , dalla imponenza) della parte resistente.
Per superare il timore reverenziale ipotizzato nelle circostanze di cui sopra, la strategia difensiva si è incentrata nel devolvere il petitum ed il thema decidendum all’organismo superiore collegiale che meglio avrebbe potuto deliberare in
ottemperanza ai canoni di equità, neutralità ed obbiettività rigorosamente esatti nel contenzioso in esame’.
Tale essendo lo svolgimento del primo motivo del ricorso principale, il Collegio ne rileva l’inammissibilità.
13.1. Invero, tutte le considerazioni che vi svolge il ricorrente non si riferiscono all’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, ossia, l’unica norma di diritto di cui si deduce la ‘Violazione e falsa applicazione’ ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Piuttosto, le stesse sono all’evidenza volte a ‘giustificare’ a posteriori la scelta ‘strategica’ di aver rivolto la propria impugnazione alla Corte d’appello quale giudice superiore, e non di nuovo al Tribunale già adito all’inizio, organo giudicato quanto alla Sezione lavoro indiziato da una sorta di ‘legittima suspicione’ rispetto al contraddittore Stati Uniti d’America.
Trattasi all’evidenza di ‘ragioni di opportunità e autorevolezza’, come sintetizzato dal medesimo ricorrente principale, ragioni, quindi, che nulla hanno a che vedere in punto di diritto con il terreno dell’applicazione e dell’interpretazione dell’art. 1, comma 51, l. cit. in relazione alla fattispecie concreta e rispetto a quanto considerato in proposito dalla Corte d’appello.
14. Il secondo motivo è infondato.
Sempre in ordine all’inammissibilità dell’appello proposto contro l’ordinanza resa nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, difatti, la decisione della Corte distrettuale è conforme ad un ormai consolidato
orientamento di questa Corte di legittimità, anche di recente confermato.
15.1. In particolare, è stato confermato che (così nella motivazione Cass., sez. lav., 26.1.2024, n. 2542; e in termini sempre nella giurisprudenza più recente di legittimità Cass. n. 6335/2023, n. 28238/2022, n. 13057/2022).
16. Il ricorrente principale nel secondo motivo si riferisce al principio di diritto che assume espresso in Cass. n. 15976/2017 (richiamando anche altre decisioni di questa Corte
nel medesimo senso), secondo cui: ‘Quando il provvedimento che chiude la prima fase sommaria ha natura decisoria, questo può essere impugnato in appello, senza il necessario esperimento della opposizione intermedia prevista dalla L. n. 92/2012’.
16.1. Rileva in contrario il Collegio che questa Corte ha precisato che: ‘il passaggio in giudicato dell’ordinanza resa in esito alla fase sommaria può verificarsi in caso di omessa opposizione (Cass. n. 19674/2014), ma ciò non significa che tale provvedimento sia assimilabile a sentenza (essendo del tutto diverso il caso, esaminato da Cass. n. 8467/2017, di unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado); d’altra parte, l’utilizzo del termine ‘può’ nel testo del comma 51 dell’art. 1 della legge n. 92/2012, in riferimento alla possibilità di proporre opposizione contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49, significa che l’impugnazione è facoltativa, non certo che il mezzo di impugnazione prescritto dalla legge possa essere sostituito da un altro scelto dalla parte’ (così, nella motivazione, Cass. n. 6335/2023 e n. 28238/2022 già cit.).
Inoltre, Cass. n. 13057/2022, pur già cit., dopo aver richiamato l’orientamento sopra esposto, espresso anche da Sez. Un. n. 19674/2014, aveva ulteriormente specificato:
‘orbene, è possibile che la fase sommaria venga unificata alla fase di cognizione piena: il tal caso, il giudice di prima istanza intende, ab initio , omettere la fase semplificata, compiendo un accertamento approfondito della questione dedotta, nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti;
allorquando, si verifichi tale evenienza processuale, proprio nel rispetto della riduzione dei termini sulle decisioni sulla legittimità dei licenziamenti e in virtù del principio che sancisce la prevalenza della sostanza sulla forma, il rimedio esperibile contro la pronuncia ad esito della unificazione delle fasi non è più l’opposizione, bensì il gravame innanzi alla Corte d’appello (sul punto, Cass. n. 8467 del 2017);
tale evenienza, tuttavia, può verificarsi soltanto in due ipotesi: quella in cui lo stesso giudicante della fase sommaria abbia espressamente conferito al procedimento la natura di plena cognitio e quella, in cui, invece, a tale conclusione possa pervenirsi, sulla base dell’interpretazione della decisione successivamente alla sua emissione;
ed invero, nei procedimenti soggetti al rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, qualora il giudicante, attraverso l’unificazione delle due fasi del giudizio di primo grado, a conclusione di un’istruttoria a cognizione piena, sia pervenuto, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, ad una pronuncia avente contenuto decisorio, il corretto rimedio impugnatorio non va più individuato nell’opposizione dinanzi allo stesso giudice che l’ha emessa, ma nel gravame innanzi alla corte d’appello, in linea con la ‘ratio’ della riforma, volta alla riduzione dei tempi delle decisioni sulla legittimità dei licenziamenti, nonché con il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini della identificazione del mezzo di impugnazione esperibile, nondimeno, come chiarito da questa Corte di legittimità, per stabilire se un provvedimento rivesta natura di sentenza o di ordinanza, è necessario valutare non già l’aspetto formale, bensì il contenuto sostanziale, cioè se il giudicante, esercitando
il suo potere giurisdizionale, abbia definito la controversia con ‘i caratteri della decisività e della definitività’ (sul punto, Cass. n. 8467 del 2017 cit. 15976/2017);
soltanto, quindi, qualora appaia possibile individuare un contenuto decisorio pieno della pronunzia impugnata potrà addivenirsi a reputare ammissibile l’impugnazione che avverso la stessa sia stata proposta’.
Nel caso di specie: a) il provvedimento conclusivo della fase sommaria è stato espressamente denominato dal primo giudice quale ‘ordinanza’ (cfr. pag. 1 della stessa); b) lo stesso giudice vi aveva specificato che il procedimento in questione era stato introdotto ‘Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012’ (v. ibidem ) e quel ricorso ha rigettato in dichiarata adesione ai principi enunciati in Cass. n. 19776/2022 (resa in caso analogo) (v. pagg. 3-4 dello stesso provvedimento); c) lo stesso giudice non ha assolutamente espresso nel testo dell’intera ordinanza di voler conferire al procedimento la natura di plena cognitio , né di intendere unificare le due fasi del primo grado; d) l’ordinanza, per contro, non dà atto dell’espletamento della benché minima attività istruttoria, men che meno, quindi, propria della cognizione piena, ed anzi ha dichiarato di decidere ‘In ossequi o al principio della ragione più liquida …’ (v. inizio del § 2 a pag. 3), come meglio si addice ad una decisione resa a cognizione sommaria.
17.1. Dunque, nulla nel testo di tale provvedimento, anche interpretato a posteriori , depone nel senso che esso rivestisse natura sostanziale di sentenza, ed al contrario la ‘forma’ che aveva assunto (di ordinanza) andava a coincidere con la sua
‘sostanza’ (di ordinanza resa all’esito della fase sommaria di procedimento ex lege n. 92/2012).
17.2. Tutte le osservazioni che svolge il ricorrente a riguardo (cfr. la facciata 5 del ricorso per cassazione, che consta di pagine non numerate) sono in parte meramente assertive e in parte riferiscono come il giudice della fase sommaria aveva motivato il proprio provvedimento, peraltro in modo impreciso (perché, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, quel giudice aveva concesso allo stesso termine per la rinotifica del ricorso introduttivo: cfr. pag. 1 della sua ordinanza).
Per completezza, nota il Collegio che nell’atto d’impugnazione già esaminato dalla Corte distrettuale, pur denominato dalla parte quale ‘appello’, lo stesso ricorrente neppure sosteneva che il provvedimento gravato fosse da reputare una ‘sentenza’ sul piano sostanziale; ed anzi si riferiva costantemente allo stesso quale ‘decreto’ (sia pure verosimilmente fuorviato in tal senso dalla stampigliatura telematica di cancelleria, apposta allo stesso testo, laddove, come già evidenziato, il giudice emittente l’aveva subito denominato quale ‘ordinanza’).
In definitiva, condivisibilmente la Corte d’appello ha detto che quel provvedimento era ‘qualificabile’ appunto come ordinanza, in termini corrispondenti a forma e sostanza dello stesso.
Il terzo motivo è inammissibile in una duplice chiave.
20.1. Per un consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato (cfr. Cass. n. 27675/2025 e n.
27674/2025), quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarle tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza. Una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, i res tanti motivi, atteso che, quand’anche essi dovessero risultare fondati, non potrebbe comunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (così, ex plurimis , Cass. n. 17648/2020).
20.2. Ora, il terzo motivo di ricorso attinge la seconda e, in realtà, subordinata ratio decidendi della Corte di merito, dove, cioè, la stessa ha ritenuto l’esattezza delle ragioni in base alle quali il giudice della fase sommaria aveva riscontrato il difetto di legittimazione passiva degli enti chiamati in giudizio.
20.3. Ebbene, il primo ragionamento decisorio, per quanto sin qui detto per disattendere il primo motivo di ricorso (in termini d’inammissibilità) ed il secondo motivo (in chiave di rigetto nel merito di legittimità), è senz’altro da solo idoneo a sorreggere la sentenza impugnata laddove ha giudicato inammissibile l’appello, e dev’essere qui confermato.
Ne consegue il difetto d’interesse del ricorrente ad impugnare la sentenza d’appello in relazione alla sua seconda ratio decidendi .
20.4. Lo stesso motivo è comunque inammissibile perché è volto a sostenere la ‘legittimazione passiva dell’Ambasciata
americana’ e la ‘valida costituzione del contraddittorio’, ma è formulato sempre in chiave di ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 51, L. 92/12′, per giunta facendo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (che ri guarda l’ ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’).
Parimenti inammissibile è il quarto motivo.
Anche in questo caso sono anzitutto eterogenei ed incongrui i parametri normativi indicati.
In particolare, ancora una volta il ricorrente denuncia la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 51 L. 92/12’, non a mente dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. (come nei primi due motivi), bensì ‘ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5’, quale indicato mezzo di ricorso per cassazione.
Il ricorrente, comunque, intenderebbe far valere la propria sopravvenuta assoluzione in base alla sentenza indicata in rubrica, poco dopo l’introduzione del secondo grado di giudizio, dai reati che gli erano stati ascritti e asseritamente ‘posti alla base del licenziamento datoriale’.
Evoca a riguardo il principio del cd. giusto processo ex art. 111 Cost.
23.1. E’ sufficiente a riguardo considerare che tali deduzioni sono assolutamente aliene dalla duplice ratio decidendi della Corte territoriale, che non si è minimamente occupata nel merito della vicenda del licenziamento, perché: I) ha ritenuto inammissibile in rito l’appello del lavoratore; II) comunque ha confermato l’esattezza della pronuncia sommaria
circa la ritenuta carenza di legittimazione passiva dei convenuti.
La complessiva reiezione del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale degli Stati Uniti d’America, in quanto esplicitamente condizionato all’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così
dec iso
dell’11.11.2025.
in
Roma nell’adunanza
camerale
La Presidente
NOME COGNOME