Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21337 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21337 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9637/2019 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4936/2018, depositata il 15/11/2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza 15 novembre 2018, n. 4936 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente perché tardivamente proposto. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1345/2016, aveva rigettato l’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615 -617 c.p.c. dal ricorrente avverso l’intimazione al pagamento di tre cartelle esattoriali (per mancato pagamento di sanzioni amministrative ex legge n. 689/1981 a favore della RAGIONE_SOCIALE per gli anni 1995 e 1997, nonché multe e ammende a favore dell’Ufficio campione penale della Pretura di RAGIONE_SOCIALE), per un totale di euro 10.384,92. La sentenza è stata appellata da NOME con ricorso e l’RAGIONE_SOCIALE ha preliminarmente eccepito la tardività dell’impugnazione. La Corte d’appello ha rilevato che l’appello era stato erroneamente proposto con ricorso invece che con atto di citazione, ricorso che era stato telematicamente inviato l’ultimo giorno utile rispetto alla scadenza del termine semestrale, ma la notificazione del ricorso e del decreto presidenziale è stata effettuata quando il termine semestrale era scaduto.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (successore universale ex lege di RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 111 Cost. e degli artt. 442 e 433 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni la controversia, qualificata come opposizione all’esecuzione, è soggetta alla disciplina di cui all’art. 615 c.p.c. combinata con l’applicazione del rito del RAGIONE_SOCIALE. L’art. 618 -bis c. p. c. stabilisce, infatti, che si applicano le norme sul rito del RAGIONE_SOCIALE ai giudizi di opposizione alla esecuzione per crediti di RAGIONE_SOCIALE e di natura previdenziale o assistenziale (cfr. Cass. 30 aprile 2014, n. 9553 secondo cui in ipotesi di iscrizione di ipoteca in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie ordinarie di RAGIONE_SOCIALE e con le forme dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ovvero con quelle dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).
Era quindi sufficiente a integrare la pendenza della controversia il mero deposito tempestivo del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 16 aprile 1992, n. 4676), come è in concreto avvenuto. Né incide la circostanza per cui, come si ricava dalla pag. 2, ultimo capoverso, del ricorso, la pretesa impositiva non fosse limitata al solo pagamento di sanzioni amministrative in materia previdenziale. Opera in tal senso l’art. 40, terzo comma, c.p.c. in base al quale prevale il rito del RAGIONE_SOCIALE in caso di connessione fra causa soggetta al rito ordinario e controversia sottoposta al rito di cui agli artt. 409 -442 c.p.c.
2. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE che si pronuncerà sull’appello del ricorrente; il giudice di rinvio provvederà in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione